Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19071 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. un., 28/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4713/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA SAN VALENTINO 21, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE D’ORSO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TORRE MOLINE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2322/2014 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 05/00/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Presidente Dott. MARCELLO IACOBELLIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

declaratoria della giurisdizione tributaria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 18/5/2011, Torre Molina s.p.a. propose opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 2, davanti al Tribunale di Taranto, avverso le intimazioni di pagamento fondate sulle cartelle esattoriali n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), assumendo la mancata notifica delle cartelle e delle intimazioni, la mancata specifica indicazione dell’autorità giudiziaria cui ricorrere, l’erroneo termine di adempimento, il mancato dettaglio circa il calcolo degli Interessi e delle sanzioni, e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Il giudice adito sospese l’esecuzione inaudita altera parte. Si costituì Equitalia Pragma s.p.a. che eccepì il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, instando per la inammissibilità o Il rigetto del ricorso. Il tribunale, con sentenza n. 2322/2014 del 5/8/2014, rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo incerta la natura dei crediti vantati dal concessionario; affermò l’irrilevanza degli estratti di ruolo prodotti, nonchè la mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento, in quanto prive di relata, dichiarando la nullità delle intimazioni, degli atti presupposti e consequenziali.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso Equitalia Sud s.p.a. con tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto Torre Molina s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume l’erroneità della decisione laddove il tribunale ha ritenuto la propria giurisdizione nonostante la natura tributaria dei crediti a base degli estratti di ruolo.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.M. n. 321 del 1999, art. 1, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove il Tribunale afferma l’inefficacia probatoria degli estratti di ruolo al fini del riconoscimento della natura del credito.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondate nei limiti di seguito esposti.

Questa Corte ha anche di recente affermato (Cassazione civile, sez. 3, 29/05/2015, n. 11141) che l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito. Ed invero la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 c.c. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositali e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente), atteso che 11 collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 130), e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositario” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24) (conf. Sent. 25962 del 05/12/2011).

Va conseguentemente ritenuta erronea l’affermazione del giudice di merito secondo la quale sarebbe irrilevante la produzione degli estratti di ruolo al fine di provare la natura del credito vantato dal concessionario.

Ciò premesso, l’esame diretto degli atti, consentito a questa Corte, configurando la questione di giurisdizione, una denuncia di un “error in procedendo”, evidenzia che le cartelle n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), oggetto di intimazione, attengono al mancato pagamento di entrate tributarie.

Va a tal punto osservato che, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come modificato dalla L. 26 dicembre 2001, n. 448, art. 12, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata, per cui l’Impugnazione degli atti prodromici, quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora o l’intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, è devoluta alla cognizione delle Commissioni Tributarie (SS UU 1865/2011; SS.UU. 8279/2008). Peraltro sono inammissibili le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile – relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo – per le entrate tributarie elencate nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57); opposizioni consentite, di contro, per le entrate tributarie diverse da quelle indicate nell’art. 2 cit., nonchè per le entrate non tributarie (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2).

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove il tribunale ha ritenuto la mancata notifica degli atti, in assenza di relata di notifica sull’originale o sulla copia della cartella.

La censura è fondata. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso dl ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Sent. n. 4567 del 6/3/2015; Sent. 6395 del 19/03/2014; Ord. n. 16949 del 24/7/2014).

Alla luce di quanto sopra va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle cartelle n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), relative al crediti tributari, e quella del giudice ordinario per le rimanenti, con rimessione delle parti, rispettivamente davanti alla commissione tributaria, ed al Tribunale di Taranto, In diversa composizione, con cassazione della sentenza impugnata.

La parziale soccombenza della Torre Molina s.p.a. giustifica la dichiarazione di irripetibilità delle spese del giudizio nella misura del 50%, con condanna della stessa società, alla rifusione, in favore di Equitalia sud s.p.a., dell’ulteriore 50% che si liquida in complessivi Euro 3.100,00, oltre accessori di legge.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del Giudice tributario, in ordine alle cartelle relative ad entrate tributarie, e quella del giudice ordinarlo per le rimanenti, rimettendo le parti, rispettivamente davanti alla commissione tributaria, ed al tribunale di Taranto, in diversa composizione.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio nella misura del 50% e condanna la Torre Molina s.p.a., alla rifusione, in favore di Equitalia sud s.p.a., dell’ulteriore 50% che si liquida in complessivi Euro 3.100,00, oltre accessori di legge.

Al sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, dà atto della insussistenza del presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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