Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19071 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19071 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
SUI ricorso 17675-2017 proposto da:
RON1 RICCA RDO, e MOL)AN I 1S1′. IORI”,N1.0, in proprio e quali
genitori esercenti la responsabilità genitoriale di CAR( )1,1NA
M01)ANVS1′. .\\N( NIODANrS1’„ elettivamente domiciliati
in ROMA, \’l.\ P1 KMONTV, n.117, presso lo studio dell’avvocato
C; I LI PI Rl N, che li rappresenta e difende unitamente
disgiuntamente all’avvocato i\

AN

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!I R, RICORSO

NON NOTIFICATO \D \I UN(
– ricorrenti avverso il decreto della C( )RTI’.
depositato il 16/()5/2017;

\ PP11

) di TR NTO,

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/07/2018 dal Presidente relatore Dott.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Presidente della Corte d’appello di Trento, con il decreto n.
33 del 2017 (depositato il 16 maggio 2017), ha respinto il
ricorso proposto in data 26 aprile 2017 dai signori Modanese e
Roni, anche nella qualità, inteso a conseguire l’ordine al
Cancelliere della Corte di rilasciare copia, munita di formula
esecutiva, dell’ordinanza pronunciata dalla stessa Corte (Prima
sez. civile 2-23 febbraio 2017) avverso il quale risultava
pendente ricorso per cassazione.
Secondo il Presidente della Corte territoriale, per quanto rileva,
ritenuto incontroversa la competenza del cancelliere in ordine
al rilascio di copia in forma esecutiva, a norma dell’art. 475
cod. proc. civ., quando la sentenza o il provvedimento del
giudice siano riscontrati come «formalmente perfetti» e che
solo al cancelliere competerebbe in via esclusiva la valutazione
della sussistenza dei requisiti indispensabili per l’apposizione
della formula, senza che sia concesso al Capo dell’Ufficio,
attraverso il procedimento rimediale di cui all’art. 745 cod.
proc. cìv., la possibilità di sostituire la propria valutazione in
diritto a quella dell’organo giurisdizionale che si è pronunciato,
ha respinto il ricorso reputando, per incidens, che la condotta
dei funzionari (i quali avevano negato la ricorrenza dei requisiti
richiesti per l’apposizione della formula esecutiva) era
pienamente condivisibile.
Avverso tale provvedimento ricorrono (con un unico mezzo) i
sigg. Modanese e Roni, anche nella qualità, lamentando la
violazione di diverse disposizioni di legge ma senza individuare
un soggetto passivamente legittimato a contraddire e a cui
notificare il mezzo d’impugnazione.
Con atto in data 6 luglio 2018, i ricorrenti hanno dichiarato di
rinunciare la ricorso.
Il
processo
va
dichiarato
estinto,
in
conseguenza
dell’intervenuta rinuncia al ricorso.
Secondo quanto questa Corte ha stabilito « la rinuncia al
ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche
in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere
“accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte
per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il
venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione,
Ric. 2017 n. 17675 sez. M1 – ud. 12-07-2018

-2– –

FRANCV.SCO ANTONIO G N( )V 1,S1.

rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle
spese del giudizio.» (Sez. 6 – L, Sentenza n. 3971 del 2015).
Nella specie, non v’è materia per provvedere sulle spese
processuali, in difetto di parti intimate.
L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012,
che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per
cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria
d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura
eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta
interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione
estensiva o analogica (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del
2015).
PQM
La Corte,
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella C.’mer/a di consiglio della 6-1 ,
sezione civile, 11 12 luglio 2018.
Il Preiel ,
Est.
Francesco’À ‘on o Genovese

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