Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19071 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10818-2018 proposto da:

COMUNE DI BIBBONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio

dell’Avvocato FRANSONI GUGLIELMO, rappresentato e difeso

dall’Avvocato RUSSO PASQUALE;

– ricorrente –

contro

ISAC DI S.N. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato VIVALDI MAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215010//2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

il Comune di Bibbona propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto l’appello proposto dalla società ISAC di S.N. & C. s.n.c. avverso la sentenza n. 130/2016 della Commissione tributaria provinciale di Livorno in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento emessi dal Comune di Bibbona, con il quale l’Ente locale richiedeva il pagamento dell’imposta Ici per le annualità 2009 e 2010 relativamente ad immobili della parte intimata, per i quali era stata sino ad allora corrisposta l’imposta secondo le rendite catastali e/o a valori di costo contrabile dei vecchi fabbricati già esistenti su tali aree, assorbenti già la volumetria ammessa;

la società si è costituita con controricorso, illustrato con memoria, deducendo l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con l’unico motivo del ricorso l’Ente locale lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2,comma 1, lett. b), e art. 5, nonchè del D.Lgs. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, avendo il Giudice di merito dichiarato, nonostante le dichiarazioni di edificabilità delle aree di proprietà della società recate dagli strumenti urbanistici generali del Comune di Bibbona, tali aree “di fatto inedificabili”;

1.2. il motivo è fondato in quanto la sentenza impugnata non è coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. per precedente conforme tra le stesse parti Cass. n. 20767/2016);

1.3 infatti, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 comma 1, lett. b), statuisce che “per area edificabile, s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti, agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”;

1.4. questo dettato normative è stato oggetto di una prima norma interpretativa specifica e, precisamente, il D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, (conv. nella L. n. 248/2005), che ha disposto che per area fabbricabile deve intendersi l’area utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi, e di una seconda norma (anch’essa chiarificatrice), e precisamente, del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 (conv. nella L. n. 248 del 2006), che ha esteso la superiore interpretazione, anche ai fini IVA, Registro e per le imposte sui redditi (oltre che ribadirla, ai fini ICI);

1.5. la giurisprudenza di questa Corte, ha fin da subito ritenuto che “in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio” (cfr. Cass. Sez. Un. 25506/2008, Cass. nn. 16714/2007, 20137/2012, 9510/2008, 9778/2010, 5161/2014);

1.6. nel caso di specie, dall’esame della sentenza d’appello, emerge che le aree in contestazione erano edificabili e, pertanto, è fondato il rilievo della parte ricorrente secondo il quale, la declaratoria d’integrale annullamento dell’avviso d’accertamento non è adeguatamente supportata dal rilievo della mancanza di “acquisto di ulteriore cubatura dalle aree limitrofe” e di oneri di urbanizzazione per rischio idrogeologico, asseritamente non considerati nell’atto impositivo, in quanto tali rilievi avrebbero, tutt’al più, giustificato una rideterminazione in diminuzione del valore dell’area, ma non una conferma del regime d’imposizione ICI riservato ai terreni agricoli;

1.7. va conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza e rinviata nuovamente alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, per un riesame nel merito delle doglianze dell’Ente locale, alla luce dei principi sopra enunciati, e per la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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