Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19071 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3078-2019 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPINA PISTONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2371/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.

La CTR Sicilia, quale giudice del rinvio in relazione alla cassazione della sentenza resa da questa Corte n. 15588/2017, accoglieva l’appello proposto dall’ufficio, riformando la sentenza di primo grado con la quale era stato dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP per gli anni dal 1999 al 2005 proposta da V.G..

Secondo la CTR i redditi da lavoro dipendente prodotti negli anni ai quali si riferiva l’istanza di rimborso inducevano a ritenere “il reddito complessivo percepito come risultato anche del lavoro dei collaboratori e dipendenti, del numero e gradi di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, delle prestazioni di terze, della forma di finanziamento diretto e indiretto”. Risultava pertanto evidente, secondo la CTR, che il contribuente si fosse avvalso di lavoro dipendente che superava notevolmente la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segretario, essendo detti costi eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione autonoma. Peraltro, il contribuente non aveva provato l’assenza dell’organizzazione, benchè ne avesse l’onere.

Il V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. La CTR non avrebbe considerato che la pacifica natura del rapporto di lavoro dipendente che legava il soggetto svolgente mansioni di segretaria part time non potrebbe giustificare l’assoggettamento ad IRAP.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, non avendo la CTR spiegato il perchè dall’esistenza di costi per personale dipendente dovesse conseguire l’automatica individuazione del requisito dell’autonoma organizzazione.

Muovendo per ragioni di ordine logico dall’esame del secondo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che lo stesso sia infondato.

Ed invero, la sentenza impugnata, ben lungi dall’integrare un’ipotesi di motivazione apparente, ha dato conto delle ragioni poste a base della decisione che aveva accolto l’impugnazione dell’Agenzia, essenzialmente collegate all’importo dei redditi di lavoro dipendenti accertato in quasi tutti gli anni oggetto di verifica ed alla mancanza della prova dell’assenza dell’autonoma organizzazione da parte del V.. Non ricorrono, pertanto, i presupposti che la giurisprudenza di questa Corte ha fissato per ritenere che si verta in ipotesi di motivazione apparente – cfr. Cass., S.U. n. 8053/2014 -.

Passando all’esame del primo motivo, lo stesso è infondato.

La CTR, invero, si è scrupolosamente attenuta alla decisione di questa Corte – Cass. n. 15588/2017 – laddove essa aveva precisato che la sentenza impugnata non aveva indagato sulle “… mansioni cui è stato adibito il personale dipendente (parte ricorrente assume trattarsi di un unico impiegato con mansioni di concetto) senza chiarire, peraltro, in relazione a ciascun periodo d’imposta, gli importi che si desumono diversificati, per compensi corrisposti a terzi, parimenti senza indicare la natura delle relative prestazioni”.

Orbene, il giudice del rinvio ha ritenuto che l’importo delle somme corrisposte dal contribuente – esercente attività di medico convenzionato con il SSN – negli anni di riferimento non fosse compatibile con il reddito spettante ad una dipendente con mansioni di segretaria, per di più aggiungendo che il detto contribuente non aveva fornito alcuna prova, pur incombendo su di lui il relativo onere, in ordine all’assenza di organizzazione.

Orbene, così facendo la CTR si è pure uniformata ai principi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451) a tenore dei quali “Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

La CTR ha parimenti escluso, con valutazione fattuale che sfugge al sindacato di questa Corte, l’esorbitanza delle somme versate dal contribuente alla dipendente per potere quest’ultima essere considerata svolgente compiti di segretaria, per di più sottolineando che il contribuente non aveva assolto l’onere di provare l’assenza dell’autonoma organizzazione. Con ciò ulteriormente confermando la piena legittimità della sentenza impugnata, essendo in linea con i principi già espressi.

Sulla base di tali considerazioni il motivo va rigettato.

Nulla sulle spese, dando atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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