Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19070 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14367/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

10, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA CASTALDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUISA BORDEAUX;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, nei confronti di B.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’ avviso di accertamento emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, e portante irpef ed iva per l’anno di imposta 2008- aveva, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di primo grado, annullato l’atto impositivo.

In particolare, il Giudice di appello riteneva fornita dal contribuente la prova, in ordine all’acquisto di una quota di immobile di proprietà della sorella, della sussistenza di una donazione indiretta, essendo stato dimostrato il passaggio di denaro dal genitore al figlio.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi, prospettanti rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione, sono inammissibili siccome inconducenti rispetto al decisum. Entrambi i mezzi, infatti, risultano fondati sul presupposto costituito dalla valutazione, dedotta come errata, da parte della C.T.R. del contenuto dell’atto pubblico misto di donazione e contestuale vendita laddove, invece, dalla sentenza impugnata emerge che il Giudice di appello ha accertato l’avvenuto passaggio di denaro tra padre e figlio (contribuente) attraverso il trasferimento da parte del primo in favore del secondo del suo portafoglio titoli.

2. E’, invece, fondato il terzo motivo con il quale si deduce l’errore in diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di merito nell’annullare integralmente l’atto impositivo, avendo ritenuto provata la disponibilità della somma necessaria a far fronte all’acquisto immobiliare, mentre, secondo la prospettazione difensiva, l’avviso di accertamento era basato anche da una quota di reddito riconducibile all’utilizzo di beni indice di capacità contributiva (quali l’abitazione principale e le autovetture).

2.1. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina, fra l’altro, com’è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013).

2.2. Nella specie, attesa la natura di giudizio ad opponendum propria del processo tributario non solo deve escludersi, contrariamente a quanto dedotto in controricorso, la novità della questione introdotta con il mezzo, ma, anzi, se ne deva affermare la fondatezza laddove la sentenza impugnata, discostandosi dai principi sopra illustrati, ha implicitamente disconosciuto la valenza dei suddetti indici di reddito senza che fosse stata fornita prova alcuna dal contribuente.

3. Ne consegue, in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito affinchè provveda al riesame ed al regolamento delle spese processuali.

PQM

 

In accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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