Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19070 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. III, 19/09/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 19/09/2011), n.19070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18973-2009 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore – SCUOLA ELEMENTARE

(OMISSIS) in persona del Direttore scolastico pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– ricorrenti –

contro

C.R., R.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE ALPI 30, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CORVINO UMBERTO giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1151/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/04/2009, R.G.N. 1330/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del l/4/2009 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame interposto dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca e dal (OMISSIS) – nei confronti della pronunzia Trib. Napoli 9/2/2006 di accoglimento della domanda nei loro confronti formulata dai sigg.ri R.G. e C.R., nella qualità di genitori della figlia minore R.D., di risarcimento dei danni da quest’ultima subiti per la rottura di entrambi gli incisivi superiori in conseguenza di caduta avvenuta a scuola il (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e il (OMISSIS) – propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resistono con controricorso i sigg.ri R.G. e C.R., e la R.D., divenuta maggiorenne.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 326 c.p.c., R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che erroneamente la corte di merito abbia ritenuto inammissibile l’appello per violazione del termine breve all’esito della notificazione della sentenza in forma esecutiva effettuate direttamente all’Amministrazione anzichè all’Avvocatura dello Stato.

Il motivo è fondato.

Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l’amministrazione statale parte in causa, anzichè presso la competente Avvocatura dello stato, come prescritto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 2 non è idonea a far decorrere, nei confronti di detta amministrazione, il termine breve ex art. 325 c.p.c. per l’impugnazione (v. Cass., 2/2/2001, n. 1513;

Cass., 30/5/1984, n. 3295).

Questa Corte ha avuto modo in termini più generali di porre in rilievo che l’art. 326 c.p.c., comma 1 ricollega la decorrenza del termine breve d’impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 c.p.c., sicchè ove la notificazione venga eseguita in forma diversa, ed in particolare alla controparte personalmente, essa non vale a far decorrere il termine breve per l’impugnazione non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, rispetto al quale non può invocarsi il principio che la parte non può far valere la nullità cui essa stessa ha dato causa (art. 157 cod. proc. civ.), atteso che la notificazione al domicilio reale del soccombente anzichè al procuratore costituito non è, per questo solo fatto, inficiata da alcuna nullità, ma realizza soltanto una diversa forma di notificazione rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., inidonea a far decorrere il termine d’impugnazione (v. Cass., 27/4/2010, n. 10026). E a scioglimento dell’insorto contrasto interpretativo le Sezioni Unite di questa Corte hanno al riguardo precisato che la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nè per il notificante, nè per il notificato.

Inidoneità non in contrasto con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all’art. 326 c.p.c. e compatibile con il principio di durata ragionevole del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2 – anche nel regime anteriore alla novella dell’art. 479 c.p.c., recata dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), n. 3, conv., con modif., in L. n. 80 del 2005, con effetto dal 1 marzo 2006, a seguito del D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater, conv., con modif., in L. n. 51 del 2006 (v. Cass., Sez. Un., 13/06/2011, n. 12898).

Orbene, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello del Ministero per avere gli “appellati … documentato di avere notificato ritualmente al Ministero la sentenza di primo grado in data 11.4.2006, laddove l’appello de quo è stato notificato in data 22.3.2007, quindi oltre il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli perchè, in diversa composizione, facendo dei medesimi applicazione proceda al non compiuto esame.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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