Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19070 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19070 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 7608-2017 proposto da:
CUCCHIARA FLORIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LIDIA, 73, presso lo studio dell’avvocato DANIELE BOCCI,
rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DAMIANI
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente nonchè contro

MASSA EVELINA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 6100/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 14/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalla ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Data pubblicazione: 18/07/2018

Floriana Cucchiara conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale
di Roma Massa Evelina, chiedendo disporsi la riduzione delle
disposizioni testamentarie di cui al testamento pubblico del 10
aprile 1987, con il quale il defunto Cocchiara Filippo l’aveva
beneficiata di un solo legato in sostituzione di legittima, al
quale aveva peraltro rinunciato, istituendo erede universale la

convenuta.
Quest’ultima si costituiva in giudizio ed eccepiva la prescrizione
della domanda e comunque la sua inammissibilità evidenziando
che la successione si era aperta in data 29/3/1996, che il
testamento era stato pubblicato in data 29/10/1996 e che la
citazione era stata notificata solo il 18/12/2006.
Il Tribunale con sentenza del 24 marzo 2012 rigettava la
domanda ritenendo prescritti i diritti vantati dall’attrice, e la
Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 6100 del
14/10/2016 ha rigettato il gravame della Cucchiara.
A tal fine rilevava che il Tribunale aveva accolto l’eccezione di
prescrizione ritenendo che, anche a voler far decorrere il
termine di prescrizione dell’azione di riduzione dalla data
dell’accettazione dell’eredità da parte della Massa, ciò era
avvenuto tacitamente ed immediatamente a seguito della
morte del de cuius avvenuta in data 29/9/1996, posto che la
chiamata si era subito immessa nel possesso e nella gestione
dei beni ereditari, sicchè alla data della notifica della citazione il
termine decennale era prescritto.
Inoltre, non poteva reputarsi che il termine fosse stato
interrotto dall’attrice con una citazione in riassunzione di un
giudizio poi conclusosi con il rigetto della domanda, in quanto
si trattava di atto che aveva ad oggetto la rinuncia al legato di
cui all’art. 551 c.c.

Ric. 2017 n. 07608 sez. M2 – ud. 12-07-2018 -2-

,V

La Corte distrettuale osservava che, a fronte di tali motivazioni,
l’appellante non aveva prodotto il proprio fascicolo di parte del
primo grado, il che impediva al giudice di appello di poter
verificare la bontà del proprio assunto in sede di gravame, con
il conseguente rigetto dell’appello.

Cucchiara Floriana sulla base di un motivo.
Massa Evelina non ha svolto difese in questa fase.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile per la
violazione dell’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., in quanto, pur avendo
la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata
le è stata notificata a mezzo PEC in data 28/12/2016, non
risulta però depositata copia autentica con la relazione di
notificazione, avendo la parte solo depositato copia della
sentenza di appello ma senza attestazione di conformità ai
sensi dell’art. 16 bis co. 9 bis del d.l. n. 179/2012 in ordine alla
notifica della sentenza stessa.
A tal fine va richiamato l’orientamento di questa Corte per
il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora la
notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con
modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della
copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del
ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre
copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata
pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal
mittente ex art. 3-bis, comma 5, della I. n. 53 del 1994,
attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli
originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei
termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. n.
24442/2017; Cass. n. 17450/2017; Cass. n. 6657/2017).

Ric. 2017 n. 07608 sez. M2 – ud. 12-07-2018 -3-

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso

Trattasi peraltro di orientamento che è stato di recente
ribadito da questa Sezione con l’ordinanza n. 30765/2017, che
dando conto della necessità di contemperare i principi del
processo telematico con le peculiarità del giudizio di
cassazione, ha ribadito che se il destinatario della notifica del

cassazione, dovrà depositare nella cancelleria della Corte copia
analogica del messaggio di posta elettronica ricevuto e dei
relativi allegati, atto impugnato e relazione di notifica, e dovrà
attestare la conformità di tali documenti cartacei agli originali
digitali.
L’autenticazione del messaggio p.e.c. è poi necessaria,
perchè solo di lì si evince giorno e ora in cui si è perfezionata la
notifica per il destinatario, essendo altresì necessaria
l’autenticazione dei suoi due allegati: relazione della
notificazione a mezzo p.c.c. e provvedimento impugnato
autenticato dall’avvocato che ha provveduto alla notifica, in
quanto solo così si adempie a quanto previsto dall’art. 369
c.p.c., laddove richiede, a pena d’improcedibilità, il deposito di
“copia autentica della sentenza o della decisione impugnata
con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.
Pertanto l’avvocato che propone un ricorso per cassazione,
anche quando il provvedimento impugnato gli è stato notificato
con modalità telematiche, ha gli strumenti per procedere agli
adempimenti richiesti, a pena di improcedibilità, dall’art. 369
c.p.c., e quindi, qualora, trascorsi venti giorni dalla
notificazione del ricorso per cassazione non siano state
depositate le copie analogiche dei suddetti documenti digitali,
corredate dalla attestazione di conformità, nel senso sopra
indicato, e qualora le stesse, con attestazione di conformità,
non siano state depositate dal controricorrente o non siano

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provvedimento impugnato intende proporre ricorso per

comunque agli atti, il ricorso è improcedibile, senza che
l’improcedibilità possa essere sanata da una produzione
successiva alla scadenza del termine di venti giorni dalla
notifica.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.

svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13
del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione, occorrendo a tal fine
rilevare che, pur essendo stata depositata istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non risulta poi
adottato ed allegato il relativo provvedimento.
PQM
Dichiara il ricorso improcedibile;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 luglio 2018
‘dente \

Rie. 2017 n. 07608 sez. M2 – ud. 12-07-2018 -5-

Nulla a provvedere quanto alle spese atteso il mancato

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