Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19070 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2220-2019 proposto da:

CIRCOLO IPPICO LUGHESE ASD, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHRISTIAN CALIFANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1923/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR dell’Emilia Romagna, con la sentenza indica in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dall’Associazione sportiva dilettantistica Circolo Ippico Lughese, confermando la decisione di primo grado che aveva ripreso a tassazione IRES, IVA e IRAP per l’anno 2008, rilevando l’esistenza di un’attività di pensionato destinato al ricovero di cavalli non appartenenti agli associati del sodalizio che determinava la natura commerciale dell’attività posta in essere.

Il circolo Ippico Lughese ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in quanto il giudice di appello non avrebbe considerato il collegamento tra l’attività di pensione dei cavalli svolta dall’associazione con e gli scopi dell’ente, limitandosi a considerare l’art. 148 TUIR, comma 3.

La censura è palesemente infondata. La sentenza impugnata ha esposto in maniera chiara il ragionamento sul quale ha fondato la decisione, correlato a suo dire nella circostanza che l’attività commerciale svolta dall’associazione dilettantistica in favore di soggetti non soci integra il requisito della commercialità e impone, quindi, la ripresa a tassazione dei relativi ricavi. Tanto esclude in radice la possibilità di inquadrare la sentenza impugnata nello stigma delle decisioni con motivazione apparente, alla stregua dei principi più volte affermati da questa Corte – a partire da Cass., S.U., n. 80538054/2014-.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 148 TUIR. La CTR avrebbe errato nel ritenere che ai fini della tassabilità delle somme relative alla pensione dei cavalli rilevasse unicamente il requisito della non riferibilità dei cavalli ai soci del circolo, avendo tralasciato di considerare la strumentalità dell’attività stessa rispetto agli scopi dell’ente dilettantistico che, secondo la ricorrente, avrebbe valore dirimente anche secondo la giurisprudenza di questa Corte.

La censura è infondata.

Occorre premettere che, secondo i principi di diritto affermati da questa Corte in analoghe controversie in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente (cfr. Cass. n. 16449/2016, Cass. n. 31427/2019, Cass. n. 10393/2018).

Ancora, Cass. n. 15327/2019 ha ribadito che secondo la giurisprudenza di questa Corte, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, a favore dei propri associati, purchè siano concretamente rispettate quelle clausole statutarie che assicurano l’effettività del rapporto associativo, quali ad esempio il diritto di voto in relazione all’approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi (Cass. 4 marzo 2015, n. 4315).

Orbene, a tali principi si è pienamente conformato il giudice di appello, ritenendo che la concessione di pensione per i cavalli anche a soggetti diversi dai soci integrasse un sintomo idoneo a dimostrare la natura commerciale dell’attività posta in essere dal circolo e per di più svolta nei confronti di soggetti estranei all’associazione – come acclarato dal giudice di primo grado- senza che fossero specificate le qualifiche ricoperte da tali soggetti beneficiari. In tal modo, la CTR si è quindi pienamente conformata alla giurisprudenza sopra ricordata, non avendo la contribuente osservato l’onere della prova di cui si è fatto cenno nella giurisprudenza al fine di dimostrare la natura non commerciale dell’attività parallela da essa svolta.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dal ricorrente in memoria, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle entrate, dando atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 3500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

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