Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19070 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 06/07/2021), n.19070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27968/2017 R.G. proposto da:

R.G., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Ascoli Piceno, alla via Arrigo

Boito, n. 7/A, presso lo studio dell’avvocato Francesca Maria

Cantalamessa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

REGIONE MARCHE, c.f. (OMISSIS), in persona del presidente pro

tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a

margine del controricorso dall’avvocato Lucilla Di Ianni,

dell’avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, al

viale Giulio Cesare, n. 71, presso lo studio dell’avvocato Andrea

Del Vecchio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 738/2016 della Corte d’Appello di Ancona;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. La Regione Marche, con decreto-ordinanza n. 32/CRF del 6.10.2009, ingiungeva a R.G. il pagamento della somma di Euro 22.510,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla L. n. 898 del 1986, art. 3, ovvero per aver indebitamente percepito mediante esposizione di dati non veritieri i contributi relativi alle annualità 2005-2006 a carico del Fondo Europeo Agricolo.

2. R.G. proponeva opposizione al Tribunale di Ascoli Piceno.

Chiedeva dichiararsi la nullità ovvero annullarsi il provvedimento opposto.

3. Resisteva la Regione Marche.

4. Con sentenza n. 602/2010 il tribunale annullava il decreto-ordinanza.

5. La Regione Marche proponeva appello.

6. Resisteva R.G..

7. Con sentenza n. 738/2016 la Corte di Ancona accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava l’opposizione proposta avverso il decreto-ordinanza n. 32/CRF del 6.10.2009; condannava l’appellato alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte, in ordine all’eccezione concernente il difetto di legittimazione della Regione Marche ad irrogare la sanzione, che l’eccezione non era stata sollevata con l’opposizione e dunque doveva reputarsi tardiva.

Evidenziava segnatamente che l’eccezione non ineriva alla legitimatio ad causam bensì all’effettiva titolarità della situazione sostanziale, sicchè, in quanto afferente al merito, ricadeva nell’onere – da assolvere tempestivamente – deduttivo e probatorio della parte interessata.

Evidenziava per altro verso che l’appellato aveva ribadito in seconde cure l’erroneità del decreto-ordinanza n. 32/CRF del 6.10.2009, siccome in possesso dal 1 gennaio dell’anno di presentazione delle domande dei tre requisiti essenziali – residenza, domicilio, sede legale in uno dei Comuni svantaggiati della Regione Marche – richiesti cumulativamente e contestualmente ai fini della percezione dei contributi Europei.

Evidenziava nondimeno, con specifico riferimento al requisito della residenza – che R.G. aveva indicato nel Comune di (OMISSIS) – che dal rapporto della L. n. 689 del 1981, ex art. 17, in data 12.10.2007, redatto dal comando stazione di Montemonaco del Corpo Forestale dello Stato, si desumeva che uno dei verbalizzanti aveva dato atto di aver personalmente constatato, allorchè aveva avuto modo di transitare per ragioni di servizio dinanzi al civico n. (OMISSIS), che l’immobile fosse sempre chiuso e che non vi fossero persone all’interno.

Evidenziava altresì, parimenti con specifico riferimento al requisito della residenza, che dalle indagini effettuate dal Corpo Forestale dello Stato era risultato, relativamente all’immobile di (OMISSIS), che R.G. non era intestatario di alcuna utenza per la fornitura di energia elettrica in Comune di Montemonaco; che era risultato, nei periodi compresi tra il 18.5.2003 ed il 9.8.2007 e tra il 31.12.2004 ed il 13.7.2007, relativamente all’immobile di (OMISSIS), che vi era stato un consumo, rispettivamente, di energia elettrica e di acqua indicativo di un sostanziale inutilizzo del cespite; che era risultato, relativamente alla pregressa residenza del R., che vi era stato un consumo di energia elettrica indicativo di una stabile permanenza; che era risultato che R.G. aveva chiesto di usufruire del servizio postale “Seguimi” per dirottare a (OMISSIS), località dalla quale era emigrato per (OMISSIS), la corrispondenza indirizzata al civico n. (OMISSIS).

Evidenziava quindi che dalle summenzionate risultanze si desumeva sufficientemente che, alla data di presentazione delle domande di concessione dei contributi, R.G. non aveva la residenza effettiva – cui occorreva imprescindibilmente far riferimento – nel Comune di Montemonaco.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso R.G.; ne ha chiesto in virtù di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La Regione Marche ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese di legittimità.

9. In data 1.12.2020 R.G. ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del difensore inizialmente nominato.

10. La controricorrente ha depositato memoria.

11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 81,99,100 e 116 c.p.c., L. n. 898 del 1986, artt. 2, 3 e 4, la nullità della sentenza impugnata.

Deduce che ha errato la corte di merito a respingere, reputandola tardiva, l’eccezione concernente il difetto di legittimazione della Regione Marche ad emettere l’ingiunzione opposta.

12. Il primo motivo di ricorso va respinto.

13. Un duplice rilievo si impone previamente.

Da un canto, il ricorrente non contesta appieno la ricostruzione operata dalla corte distrettuale, tant’è che assume che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio (…) attiene al merito della decisione” (così ricorso, pag. 12), benchè poi aggiunga, precipuamente, che “la stessa può essere negata dal convenuto con una mera difesa non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c.” (così ricorso, pag. 12).

D’altro canto, il ricorrente non ha censurato l’affermazione della corte territoriale secondo cui il difetto di “legittimazione” della Regione Marche ad irrogare le sanzioni non era stato eccepito con l’atto di opposizione, ossia in prime cure.

14. In questi termini non può che rappresentarsi – al di là, ben vero, dell’insegnamento per cui non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. 23.5.2012, n. 8175) – quanto segue.

R.G., in realtà, ha inteso prospettare il difetto in capo alla Regione Marche della potestà di comminare la sanzione concretamente irrogata con il decreto-ordinanza n. 32/CRF del 6.10.2009.

Ebbene, spiega questa Corte che si ha vizio di incompetenza “assoluta” dell’amministrazione quando l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione alla quale l’organo emittente appartiene, mentre si ha vizio di incompetenza “relativa” nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia (cfr. Cass. (ord.) 5.11.2018, n. 28108).

Su tale scorta il ricorrente, indubitabilmente, ha addotto, al più, una presunta ragione di incompetenza “relativa” dell’ente territoriale.

E tuttavia, in tal guisa, non può che soggiungersi che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, soltanto il primo vizio è rilevabile d’ufficio dal giudice, comportando esso l’inesistenza del provvedimento, laddove il secondo vizio deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con il ricorso introduttivo, unitamente alle ragioni poste a base dello stesso (cfr. Cass. (ord.) 5.11.2018, n. 28108).

Il rilievo di tardività, dunque, è stato nel caso di specie ineccepibile, atteso che la necessaria deduzione non è avvenuta con l’iniziale opposizione.

15. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza impugnata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 43,2697,2699 e 2700 c.c., L. n. 689 del 1981, artt. 17, 21, 22, 22 bis e 23, L. n. 898 del 1986, artt. 2,3 e 4, artt. 115 e 116 c.p.c., del reg. CE n. 1257/99- PSR 2000/2006.

Deduce che ha errato la corte d’appello a reputare le circostanze e le deduzioni riferite nel rapporto in data 12.10.2017 come assistite da “fede privilegiata”, siccome le medesime circostanze sono frutto di apprezzamenti dei verbalizzanti.

Deduce inoltre, in ordine all’accertamento concernente il consumo di energia elettrica, che trattasi di riscontro ancorato ad un documento formato ed acquisito dal Corpo Forestale successivamente alla notifica del verbale di accertamento dell’asserita violazione, in ordine al quale non ha avuto la possibilità di difendersi, sicchè non poteva essere utilizzato a fini decisori.

Deduce quindi che si sarebbe imposta l’ammissione della prova testimoniale onde dar ragione dell’effettività della sua residenza nel Comune di Montemonaco, viepiù che ha provveduto all’allegazione, tra l’altro, del certificato di residenza nel Comune anzidetto.

16. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

17. Innegabilmente, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la fede privilegiata, fino a querela di falso, è circoscritta ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti (nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti), sicchè la fede privilegiata non si estende – tra l’altro – alla fondatezza degli apprezzamenti o delle valutazioni del pubblico ufficiale (cfr. Cass. 28.4.2006, n. 9919).

Altrettanto innegabilmente, tuttavia, in relazione a tal ultimi contenuti, l’atto redatto dal pubblico ufficiale non è privo di efficacia probatoria, siccome il giudice di merito deve comunque prenderli in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli devolve, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (cfr. Cass. 28.4.2006, n. 9919).

18. Ebbene da siffatte indicazioni la corte di merito per nulla si è discostata.

Più esattamente, alla stregua dei passaggi motivazionali in precedenza enunciati si evince agevolmente che la corte distrettuale per nulla ha attribuito fede privilegiata alle valutazioni ed agli apprezzamenti di cui al verbale redatto dal comando stazione di Montemonaco del Corpo Forestale dello Stato e che ha provveduto piuttosto, in esplicazione del suo potere – dovere ex art. 116 c.p.c., comma 1, a recepire in chiave indiziaria – induttiva quelle stesse valutazioni, quei medesimi apprezzamenti.

Tanto, indubitabilmente, non solo con riferimento al riscontro dei consumi di energia elettrica e d’acqua ma pur con riferimento al riscontro della fruizione del servizio postale “Seguimi” e della protratta chiusura dell’abitazione al civico n. (OMISSIS).

A nulla vale, pertanto, che il ricorrente adduca che la circostanza per cui si è avvalso del servizio postale “Seguimi”, è stata dai verbalizzanti appresa da altre persone.

D’altronde, fede privilegiata la corte territoriale ha attribuito unicamente a “quanto riportato dai verbalizzanti in ordine (…) (alla) insussistenza di attrezzature nel territorio del Comune di Montemonaco (…), (alla) mancata presenza nel territorio comunale di un allevamento di ovini di proprietà di R.G. se non ai limitati fini della transumanza, al fatto che la ditta dell'(…) appellato non risulti iscritta nel registro delle aziende zootecniche del Comune di Montemonaco” (così sentenza d’appello, pag. 14).

19. A nulla vale, sotto altro profilo, che il ricorrente prospetti che l’accertamento concernente il consumo di energia elettrica è successivo alla notifica del verbale di accertamento della violazione.

La Corte di Ancona ha ineccepibilmente puntualizzato che il giudizio di opposizione ha avuto ad oggetto l’intera vicenda sanzionatoria (cfr. al riguardo Cass. 2.4.2015, n. 6778) ed ha debitamente soggiunto che sulla base degli ulteriori accertamenti non erano state acclarate violazioni diverse da quelle indicate nel verbale notificato (cfr. sentenza d’appello, pag. 15).

Del tutto ingiustificato è perciò l’assunto del ricorrente secondo cui nel giudizio di opposizione – comunque, si badi, successivo – non avrebbe avuto la possibilità di difendersi in ordine agli ulteriori accertamenti.

20. Si tenga conto, da ultimo, in ordine al lamentato mancato espletamento della prova testimoniale, che, in parte qua, il ricorso difetta indiscutibilmente di specificità ed “autosufficienza” (Cass. 19.3.2007, n. 6440, secondo cui è privo di autosufficienza il ricorso fondato su motivo con il quale viene denunziato vizio di motivazione in ordine all’assunta prova testimoniale, omettendo di indicare nel ricorso i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza; Cass. (ord.) 3.1.2014, n. 48).

21. In ogni caso il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nell’evenienza in cui investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (cfr. Cass. (ord.) 17.6.2019, n. 16214; Cass. (ord.) 7.3.2017, n. 5654).

Ben vero, della summenzionata necessaria “certezza” nel caso di specie non si ha riscontro.

22. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

23. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, R.G., a rimborsare alla controricorrente, Regione Marche, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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