Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1907 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1907 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 8909-2012 proposto da:
FALLIMENTO ICED SRL 03690260637 in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCIONI 4,
presso lo studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONINO,
rappresentato e difeso dall’avvocato RASCIO NICOLA, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MARONE VITTORIO MRNVTR69R26F839W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GLORI 30/40, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTA NICCOLI, rappresentato e difeso dagli
avvocati ALFONSO ERRA, ANDREA NAPOLITANO, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 29/01/2014

- ricorrenti incidentali avverso il provvedimento R.G. 2837/2011 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositato il 03/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO
CAPASSO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 08909 sez. M1 – ud. 24-09-2013
-2-

24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis e 360 bis cod. proc. civ.,
nel procedimento civile iscritto al R.G. 8909 del 2012

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Fallimento ICED
spa, affidandosi ai seguenti motivi:
nel primo è stata denunciata la nullità della sentenza o del procedimento in quanto il giudice ha
dichiarato l’estinzione, nonostante il ricorrente avesse notificato il ricorso di opposizione ed il
decreto, con cui era stata fissata l’udienza, al resistente in data 7 luglio 2011, ai sensi dell’art. 29
della 1. 794 del 1942, richiamato dall’art. 170 del d.p.r. 115 del 2002, e lo stesso Vittorio Marone si
fosse costituito con comparsa di costituzione, recante sul margine destro del frontespizio il timbro
del deposito con data 28 settembre 2011 apposto dalla competente cancelleria, come emergerebbe
dal fascicolo d’ufficio e, in particolare, dalla stampa della schermata Polisweb relativa al
procedimento n. 2837 del 2011;
nel secondo è stata censurata la nullità della sentenza o del procedimento. Ha sostenuto il ricorrente
che gli effetti processuali e sostanziali della domanda si erano verificati con il deposito del ricorso e
che il giudice, se avesse ritenuto esistente un vizio in merito all’instaurazione del contraddittorio,
avrebbe dovuto fissare un termine perentorio per la notifica del ricorso alla controparte, anziché
dichiarare l’estinzione del procedimento;
nel terzo è stata dedotta la nullità della sentenza o del procedimento, poiché, anche a voler ritenere
che il giudice abbia voluto sanzionare con l’estinzione la mancata comparizione delle parti
all’udienza, tale statuizione non sarebbe permessa non essendo presente alcuna norma nel codice di
procedura civile che ricolleghi l’estinzione del procedimento avviato ex art. 170 del dpr 115 del
2002 alla mancata comparizione delle parti alla prima udienza.
Ha resistito con controricorso Vittorio Marone.
Ritenuto, in generale, che il ricorso ex art. 111 Cost. è ammissibile, nei procedimenti in esame, in
virtù del richiamo al procedimento speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato, regolato
dall’art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 170 del
d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito di opposizione del CTU alla liquidazione del compenso effettuata
dal Tribunale di Napoli con decreto, ha infatti natura decisoria ed in grado d’incidere in via
definitiva su diritti soggettivi (ex multis Cass. n. 4020 del 18/02/2011 in materia di compenso al
difensore ammesso al patrocino a spese dello Stato; n. 24959 del 25/11/2011 in materia di
compenso al custode di un bene sottoposto a sequestro giudiziario);

Ritenuto che il terzo motivo, da trattarsi con precedenza sugli altri in quanto la sua analisi è
logicamente anteriore, è manifestamente fondato. Questa Corte ha chiarito che, in tema di
opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel caso di mancata comparizione delle parti, il giudice non può dichiarare
l’improcedibilità del ricorso, ma deve disporre ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., giacché,
trattandosi di procedimento camerale, disciplinato in base all’art. 29 della legge 13 giugno 1942, n.
794 (cui rinvia il citato art. 170), il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad
investire il giudice adito del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso

“Il Fallimento ICED srl presentava ricorso ex art. 170 del dpr 115/2002 al Tribunale di Napoli per la
riforma del decreto con cui era stato liquidato al Dr. Marone la somma di 55.974,46€ per l’attività di
CTU svolta nel giudizio instaurato dal Fallimento contro il Comune di Napoli. Il Tribunale alla
prima udienza di comparizione del 3 ottobre 2011 dichiarava l’estinzione del procedimento sul
presupposto che mancava la prova dell’instaurazione del contraddittorio.

che il primo e il secondo motivo possono ritenersi assorbiti;
che, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con
rinvio della causa ad altro giudice del Tribunale di Napoli per un nuovo esame”

Ritenuto che la pronuncia impugnata è stata oggetto di giudizio di revocazione, promosso dal
Fallimento ICED, come da memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. dalla parte contro
ricorrente, alla quale è allegata l’ordinanza del Tribunale di Napoli di accoglimento della domanda
di revocazione e di decisione nel merito dell’opposizione alla liquidazione di compensi al dr.
Marone;
Ritenuto, pertanto, che il presente ricorso è divenuto medio tempore inammissibile e che deve
essere disposta la compensazione delle spese di lite, attesa la giustificazione causale della predetta
inammissibilità;
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2013.

processuale (Cass. n. 28923 del 27/12/2011). Nel caso di specie, dall’esame degli atti di causa il cui
accesso è consentito a questa Corte in caso di denuncia di un error in procedendo, il giudice, con
decreto emesso in data 5 maggio 2011, aveva fissato l’udienza di prima comparizione per il 3
ottobre 2011 alle ore 11.00 presso i locali della X sezione civ. del. Tribunale di Napoli, onerando la
parte istante della notifica del ricorso e del decreto alle parti interessate. L’organo giudicante, in
virtù del principio di diritto sopra riportato, non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del processo
per mancata prova dell’instaurazione del contraddittorio, ma avrebbe dovuto fissare una nuova
udienza ex art. 181 e 309 cpc al fine di verificare in contraddittorio delle parti l’esistenza del vizio
indicato. Al di là del rilievo decisivo appena evidenziato, risulta peraltro che la notifica del ricorso
proposto ex art. 170 del dpr 115/2002 si era perfezionata per il ricorrente in data 7 luglio 2011 e che
il dott. Marone si era costituito con comparsa di costituzione pervenuta e depositata nella
cancelleria del Tribunale di Napoli in data 28 settembre 2011, come risulta dal timbro apposto dal
cancelliere sull’atto. Il ricorso ed il decreto erano dunque stati correttamente notificati ed
inspiegabilmente il Tribunale di Napoli non avrebbe dovuto dichiarare né improcedibile né usare
impropriamente la formula dell’estinzione nella fattispecie.

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