Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1907 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12541/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello

Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.E., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. Federico Casa e dall’Avv.

Giuseppe Marini, elettivamente domiciliata presso lo studio del

secondo in Roma, Via Di Villa Sacchetti 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2 grado di

Bolzano, n. 132/2/2014, depositata il 19 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre

2020 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria di 2 grado di Bolzano rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano, che aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente presentato contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno 2005, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1932, art. 32, comma 7, in base alle operazioni di versamenti e prelevamenti riscontrate sui suoi conti correnti, rettificando il suo reddito complessivo di geometra ad Euro 487.724,99. In particolare, il giudice di appello rigettava l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla Agenzia, del ricorso di primo grado del contribuente, per assenza di procura speciale alle liti in favore del Dott. G.S.. Si evidenziava che la procura era stata rilasciata su un foglio a parte allegato al ricorso, con indicazione espressa dell’avviso di accertamento da impugnare, senza alcuna limitazione della stessa ai fini della partecipazione al procedimento per accertamento con adesione. Inoltre, quanto al merito, confermava la decisione di prime cure, valorizzando alcune puntuali circostanze di fatto favorevoli al contribuente, ritenute giustificative sia dei versamenti che dei prelevamenti.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate. 3.Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia deduce la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, art. 132, comma 2, n. 4, artt. 156 e 182 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 2699,2700 e 2703 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, artt. 12,18, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto il contribuente era del tutto privo di procura speciale per partecipare al giudizio di primo grado. In particolare, se è vero che la procura speciale può essere rilasciata anche su foglio separato, è però necessario che il foglio sia “materialmente congiunto” all’atto cui si riferisce. Inoltre, la procura rilasciata era indirizzata all’Ufficio di (OMISSIS) della Agenzia delle entrate ed era datata (OMISSIS), mentre l’atto impugnato era del 15-3-2011. La procura non conteneva alcuna manifestazione espressa di volontà del P. di conferire al Dott. G. il mandato per l’instaurazione di giudizio avverso l’avviso di accertamento. Inoltre, la procura si riferiva ad una pluralità di atti impositivi. Era stata, poi, rilasciata in forme diverse dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata. Nè era applicabile al giudizio tributario la previsione di cui all’art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 art. 46.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce, “in subordine” la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, art. 132, comma 2, n. 4, artt. 156 e 182 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 2699,2700 e 2703 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, artt. 12,18, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto, ove i vizi denunciati con il primo motivo dovessero integrare, non “errores in procedendo”, ma “errores in iudicando”, la sentenza del giudice di appello sarebbe comunque “meritevole di riforma”.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto ove si volesse interpretare la motivazione della sentenza di appello, come pronuncia di inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, la decisione sarebbe errata, in quanto il mero confronto tra la sentenza di primo grado ed il contenuto dell’atto di appello evidenzia con immediatezza che l’Ufficio ha puntualmente contestato (attraverso la riproposizione delle difese di primo grado) tutte le affermazioni formulate dal giudice di prime cure.

4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 156 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto la motivazione del giudice di appello è del tutto apodittica. Da un lato, ha escluso che l’Ufficio, con la riproposizione delle argomentazioni formulate in primo grado, avesse specificamente censurato la decisione del giudice di prime cure e, dall’altro, nel merito, ha adottato una pronuncia con motivazione per relationem alla sentenza impugnata.

5. Il contribuente ha depositato documentazione da cui emerge che ha presentato in data 31-5-2019 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione ter) ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e art. 7, comma 2, lett. b), (convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018), in relazione all’avviso di accertamento n. (OMISSIS), oggetto del presente giudizio.

Il contribuente ha effettuato il pagamento della somma di Euro 2.505,48 tramite la Cassa di Risparmio di (OMISSIS) in data (OMISSIS), a titolo di importo della prima rata, su un ammontare di venti rate per la somma complessiva di Euro 50.109,45.

Inoltre, il contribuente, in data (OMISSIS), ha notificato la documentazione di cui sopra alla Agenzia delle entrate, con l’utilizzo della posta certificata, con il rilascio della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAV) in data (OMISSIS).

6. Deve essere, quindi, pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere.

7. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, convertito in L. n. 136 del 2018.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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