Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1907 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 28/01/2020), n.1907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25614-2018 proposto da:

L.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15,

presso lo studio dell’avvocato EGIDIO GIUSTI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1567/29/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 17 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto che aveva accolto il ricorso proposto da L.N. contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2002, era stata recuperata a tassazione, ai sensi del t.u.i.r., art. 67, comma 1, lett. b), e art. 68, comma 1, la plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile. Rilevato che l’appello era ammissibile non essendo richiesta dalla legge la sottoscrizione leggibile del funzionario, la CTR rideterminava la plusvalenza tassabile nella minor somma di Euro 118.823,00, dichiarando assorbiti gli altri motivi di appello.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 4 settembre 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, posto che l’atto di appello recava in calce un segno grafico incomprensibile, che in quanto tale non poteva essere riferito al direttore dell’Ufficio di Taranto dell’Agenzia delle entrate.

Il motivo è infondato, atteso che, in tema di contenzioso tributario, l’illeggibilità della firma di un atto non fa venire meno la presunzione della sua provenienza da parte del soggetto che ha il potere d’impegnare l’Amministrazione finanziaria, salvo che non se ne dimostri la falsità o usurpazione (Cass. n. 8332 del 2016).

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa delibazione nella sentenza impugnata dell’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per essere stato l’atto impositivo notificato oltre il termine massimo previsto dalla legge.

Il motivo è fondato, avendo la CTR del tutto omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità dell’atto impugnato per tardività della notifica, dichiarando assorbita la doglianza.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 67, comma 3, n. 2, del t.u.i.r., art. 67, comma 1, lett. b), nonchè del D.P.R. n. 645 del 1958, art. 81, non essendo nella specie configurabile alcun intento speculativo del contribuente, essendo trascorsi ben trentotto anni tra l’acquisto del terreno e la successiva vendita.

Il motivo è infondato, posto che, in tema di imposte sui redditi, sono sempre tassabili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. b), le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, a prescindere dalle modalità di acquisizione dei terreni, dal tempo intercorso tra acquisto e rivendita, nonchè dall’eventuale svolgimento di alcun tipo di attività sui terreni da parte del cedente (Cass. n. 19964 del 2018, Cass. n. 24691 del 2014; cfr. anche Cass. n. 8697 del 2011, nonchè Cass. n. 31399 del 2018 e Cass. n. 29392 del 2017, in motivazione, che hanno espressamente escluso la rilevanza dell’intento speculativo ai fini della tassabilità della plusvalenza).

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020

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