Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1907 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 27199 del R.G. anno 2007 proposto da:

M.E.H. domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione con l’avvocato Segura Emanuele del Foro di Verona

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso (unitamente all’avv. Gaetano Margiotta, deceduto);

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Verona;

– intimato –

Avverso il decreto dep. il 17/07/2007 del Giudice di Pace di Verona

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Russo Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il cittadino extracomunitario E.H.M., già presente nello Stato con permessi di soggiorno rinnovati e scaduti, in data 28.5.2007 venne espulso con decreto del Prefetto di Verona adottato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B. Lo straniero propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Verona deducendo di aver tentato invano di presentare domande di rinnovo del p.d.s. e comunque contestando che l’espulsione era viziata dalla mancata richiesta e concessione di N.O. da parte del giudice penale procedente a suo carico. L’adito Giudice di Pace con decreto 17.7.2007 ha respinto l’opposizione rilevando che lo straniero, dopo la scadenza in data 10.6.2006 del precedente permesso, soggiornava senza titolo, e che nessun n.o. doveva essere chiesto, essendosi provveduto all’atto della sua scarcerazione. Per la cassazione di tale decreto il M.E.H. ha proposto ricorso fondato su cinque motivi, non resistiti dall’intimato Prefetto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso, affidato a motivi non condivisibili, debba essere rigettato.

Con il primo ed il secondo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 5 per avere il GdP ignorato i suoi documentati tentativi di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno, ostacolati dal comportamento della P.A., ed univocamente indicativi della sua volontà di mantenere nella legalità il suo soggiorno. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 13, comma 3, dello stesso T.U. per avere dato corso alla espulsione pur in difetto del N.O. dell’A.G. penale procedente. Con il quarto motivo si evidenziano le contraddizioni logiche nella valutazione del gravo comportamento ostruzionistico della Questura nella vicenda del tentato rinnovo. Con il quinto motivo si lamenta la mancanza di pertinenza della motivazione con la quale il GdP aveva respinto l’eccezione di difetto di nulla osta. Esaminando i connessi motivi di cui ai motivi primo, secondo e quarto, si osserva che il ricorrente prende le mosse dall’esatto richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (dopo l’intervento delle S.U. con la sent. n. 7892 del 2003) – per la quale la tardiva istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto inibisce, sino alla definizione di tale richiesta, l’espulsione dello straniero medio tempore soggiornante sine titulo – per affermare che il contegno dilatorio od ostruzionistico dell’Amministrazione destinataria della richiesta di rinnovo, ed obbligata ex lege ad introitarla e definirla, equivarrebbe a una sorta di esimente temporanea dalla condizione di soggiornante illegale e, su tali basi, censura la decisione del Giudice del merito che ha escluso alcun rilievo alle prospettazioni sul ridetto contegno ostruzionistico avendo ad avviso di quel Giudice valore assorbente il fatto della mancata richiesta del rinnovo, al 28.5.2007, di un permesso scaduto sin dal 10.6.2006.

Ritiene il Collegio che, se è indubitabile che il comprovato rifiuto esplicito – o per facta concludentia – della istanza di rinnovo del p.d.s. scaduto, integri una situazione di addebitabilità all’Amministrazione della permanenza illegale, inibendone l’esercizio del potere espulsivo, potendosi ritenere realizzata la introduzione della istanza sulla base di una fictio ben nota al nostro ordinamento (art. 1359 cod. civ.), è altrettanto evidente che di tale esclusiva addebitabilità deve essere offerta, dal deducente, prova piena e tranquillante. Nella specie, se appare mera affermazione quella per la quale il rilascio del p.d.s. scaduto il 10.6.2006 non sarebbe stato comunicato al M. (ancora in attesa del suo rilascio dalla domanda del 21.12.2004) dato che lo straniero non adduce alcun personale impedimento a ritirare tale titolo e pertanto non fuga il dubbio che della sorte della istanza 21.12.2004 egli si sia disinteressato, altrettanto non verificabile appare la affermazione per la quale al secondo invito a presentarsi per inoltrare domanda di rinnovo del permesso stesso egli non avrebbe potuto adempiere, perchè il 23.10.2006 sarebbe stato inalato. Tale condizione è genericamente affermata in questa sede nel mentre, a sostenere la rilevanza del dato di fatto, il ricorso avrebbe dovuto indicare di averla documentata al GdP ed avrebbe dovuto riferire di qual impedimento assoluto (e di qual durata) si sarebbe trattato.

Del pari inaccoglibili sono le censure di cui ai motivi tre e cinque, se pur la sibillina motivazione del decreto merita radicale modificazione. Ed infatti, se nel vigore della previsione originaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 questa Corte ha ripetutamente affermato non essere posta nell’interesse dell’espulso, ma solo in quello della giurisdizione penale, la condizione legale del rilascio del N.O. (ex multis Cass. n. 28869/05, n. 26277/05, n. 8548/04 e n. 5656/03), nel testo della norma modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 12, e come affermato da questa Corte con indirizzo al quale il Collegio intende dare seguito (Cass. n. 5219/06), la previsione del rilascio del N.O. appare condizionante non già della legittimità della espulsione ma della regolarità della sua esecuzione nelle forme coattive di cui all’art. 13, comma 4 od all’art. 14, comma 5 bis, con la conseguenza per la quale una esecuzione coattiva disposta prima dello spirare del termine di 15 giorni o in presenza di un diniego vizia l’accompagnamento coattivo alla frontiera o l’intimazione di cui all’art. 14, comma 5 bis, del T.U. ed espone l’atto coattivo al diniego di convalida e rende l’inottemperanza all’intimazione non sanzionabile dal giudice penale.

Si rigetta il ricorso senza provvedere sulle spese, in difetto di difese dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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