Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1907 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1907 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: LEO GIUSEPPINA

SENTENZA

sul ricorso 13198-2011 proposto da:
SIRIO – SICUREZZA INDUSTRIALE S.C.P.A. (già SIRIO CONSORZIO PER LA SICUREZZA INDUSTRIALE) C.F.
05325740016, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, 19 presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE
2016
3997

LUCA TAMAJO, (STUDIO TOFFOLETTO) che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati LUCA ROPOLO, DIEGO
DIRUTIGLIANO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 25/01/2018

FRASSON DAVIDE, MOSSOTTO ROBERTO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 67/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 11/02/2011 R.G.N. 561/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
del

22/11/2016

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’inammissibilità e in subordine rigetto. /

udienza

R.G. n. 13198/11
Udienza del 22 novembre 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mossotto – entrambi dipendenti della S.c.p.a. Sirio Sicurezza Industriale (già
Sirio-Consorzio per la Sicurezza Industriale) con mansioni di sorveglianti — volte
all’accertamento dell’illegittimità del comportamento della società datrice di
lavoro, consistito nella violazione delle disposizioni contenute nell’Accordo
sindacale 11/4/2000 alla voce “Mensa”. per i diversi periodi durante i quali i
medesimi hanno prestato servizio, il primo presso la TEKSID Crescentino ed il
secondo presso l’ABARTH CORSE di Chivasso e, successivamente, presso la
TEKSID Crescentino; ed altresì all’accertamento del proprio diritto ad usufruire
del servizio di ristorazione alle stesse condizioni, anche di costi, previste per i
lavoratori dipendenti del Gruppo Fiat e, comunque, attuate normalmente dal
Consorzio Sirio presso altri stabilimenti, con conseguente condanna del Consorzio
al risarcimento, in favore dei ricorrenti, dei danni subiti in seguito agli esborsi
effettuati a titolo di spese per la consumazione dei pasti, oltre interessi e spese di
lite.
La Corte di Appello della stessa sede, con sentenza depositata in data 11/2/2011,
accoglieva il gravame interposto dai lavoratori avverso la predetta sentenza e
condannava la Sirio a corrispondere, per i suddetti titoli, al Frasson la somma di
Euro 5.868,66 ed al Mossotto la somma di Euro 4.485,60, oltre accessori di legge.
Per la cassazione della sentenza la Sirio Sicurezza Industriale S.c.p.a. propone
ricorso sulla base di due motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi
dell’art. 378 del codice di rito.
Il Frasson ed il Mossotto sono rimasti intimati.

11 Tribunale di Torino respingeva le domande di Davide Frasson e Roberto

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la Sirio Sicurezza Industriale S.c.p.a. denuncia, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa

particolare. che la Corte territoriale. nel procedere all’interpretazione
dell’Accordo 11/4/2000, abbia erroneamente applicato le predette norme di
legge, non avendo dato puntuale rilevanza alla premessa riportata
dall’Accordo, alla stregua della quale “Le parti si sono incontrate per definire
alcune situazioni di fatto preesistenti nelle società di provenienza del
personale ora appartenente al Consorzio Sirio e per le quali, alla luce della
configurazione di natura consortile della società, si ritiene opportuna una loro
omogeneizzazione”.
2. Con il secondo motivo la società datrice di lavoro deduce, sempre in
riferimento all’art. 360. primo comma. n. 3, c.p.c.. la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. e si duole, in via di
subordine (v. pag. 5 della Memoria ex art. 378 c.p.c.), del fatto che la Corte
territoriale, nel dare corso al processo ermeneutico relativo all’intesa
11/4/2000, di cui si tratta, abbia erroneamente applicato le norme di legge di
cui ai citati articoli del codice civile anche laddove ha affermato che la
predetta intesa avrebbe imposto alla Sirio, relativamente alle modalità di
fruizione del servizio di ristorazione, di tenere un comportamento conforme
in tutto l’ambito territoriale nel quale opera il personale della società, senza
limitazione alle unità produttive ubicate nell’ambito del Comprensorio
territoriale torinese; in tal modo escludendo che un accordo aziendale
stipulato con le sole strutture territoriali possa avere una efficacia limitata

applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., lamentando, in

all’ambito territoriale di cui le predette rappresentanze sindacali sono
espressione, ed enfatizzando il dato ermeneutico rappresentato dal concetto
di accordo aziendale e, come tale, valevole per tutta l’azienda.
3. I motivi — che possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi

distrettuale, dell’Accordo 11/4/2000 — sono inammissibili.
Va, innanzitutto, premesso che l’Accordo denunciato non è un contratto
collettivo nazionale in ordine al quale la Corte procede alla diretta
interpretazione (cfr., in particolare, Cass. nn. 6335/2014, 17248/2015); ma,
appunto in quanto Accordo non nazionale, nel caso in cui se ne deduca la
errata interpretazione, occorre la denuncia della violazione dei canoni
ermeneutici (dr, tra le molte, Cass. n. 21888/2016).
La parte ricorrente non ha invece specificato i canoni ermeneutici che
sarebbero stati violati e si è limitata a rimettere alla Corte di legittimità
l’interpretazione della disciplina di cui si tratta, mentre, ai fini
dell’ammissibilità del ricorso, è necessario che in esso siano motivatamente
specificati i canoni ermeneutici negoziali in concreto violati, nonché il punto
ed il modo in cui il giudice del merito si sia discostato da essi (cfr., ancora,
Cass. n. 21888/2016, cit.).
Nella fattispecie manca, invero, la focalizzazione del momento di conflitto,
rispetto alle censure sollevate, dell’accertamento concreto operato dalla Corte di
merito all’esito delle emersioni probatorie (cfr., ex plurimis., Cass. n. 24374 del
2015; Cass. n. 80 del 2011) e le doglianze mosse al procedimento di sussunzione
operato dai Giudici di seconda istanza si risolvono in considerazioni di fatto del
tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria.

3

attinenti, nella sostanza, alla lamentata errata esegesi, da parte della Corte

A fronte di tali lacune che i suddetti mezzi di impugnazione presentano, nella
sentenza oggetto del giudizio di legittimità correttamente si afferma che il testo
dell’Accordo 11/4/2000 sia di assoluta chiarezza nello stabilire che, da una parte,
il Consorzio Sirio si è obbligato a favorire l’accesso dei propri dipendenti ai

presso queste ultime affinché a tali servizi vengano ammessi anche i sorveglianti
dipendenti del Consorzio; dall’altra, il Consorzio si è obbligato a fornire ai propri
dipendenti in tutti i casi di impossibilità di accesso al servizio mensa, un
sostitutivo del pasto (“sacchetto – o rimborso forfetario della relativa spesa),
indipendentemente dall’orario di lavoro osservato e senza eccezioni di sorta.
4. Per tutto quanto esposto, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
5. Nulla va disposto in ordine alle spese, poiché il Frasson ed il Mossotto non
hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso il} Roma, 22 novembre 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa
kETZ /,

servizi di ristorazione esistenti presso le società committenti, cioè ad adoperarsi

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