Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19069 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5586/2016 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 25,

presso lo studio dell’avvocato ARIANNA SCIONE ed ANTONIA SCIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO RUSSO;

– ricorrente –

EQUITALIA SUD S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA

MALATESTA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7802/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’1/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.B. ricorre, con due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, pur accogliendone l’appello proposto avverso la decisione di primo grado sfavorevole (per essere stato sgravato il ruolo posto a fondamento della cartella di pagamento impugnata), aveva integralmente compensato le spese di giudizio.

2. Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su unico motivo.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge perpetrata dalla C.T.R. nell’avere compensato le spese di lite, è fondato, alla luce della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n.19947 del 21/09/2010, id. n. 9174 del 21/04/2011) secondo cui “in tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato (dovuta all’accoglimento di uno dei motivi preliminari d’invalidità dedotti dal contribuente), può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo D.Lgs., in quanto intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un’ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal terzo comma dell’art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005″.

2. Nel caso in specie la sentenza gravata – con la quale, peraltro, non si è dichiarata l’estinzione del giudizio ma, constatato l’avvenuto sgravio, è stato accolto l’appello della contribuente- si è discostata dai superiori principi avendo disposto la compensazione delle spese senza motivare in alcun altro modo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti ex art. 92 c.p.c., comma 2, la deroga al principio di soccombenza (v.Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014; Sez. n. 2572 del 2012).

3- Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’error in procedendo commesso dalla C.T.R. per avere omesso ogni pronuncia sulla domanda, ritualmente formulata, di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..

3.1. Anche tale motivo è fondato non avendo il Giudice di appello provveduto neppure implicitamente all’esame di tale specifica domanda.

4. E’, invece, inammissibile il motivo di ricorso incidentale proposto da Equitalia Sud s.p.a. e con il quale si è dedotto l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel non avere ordinato, come richiesta, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

4.1. Ed invero, dovendosi escludere che tale caso concretizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, trovano applicazione i principi statuiti da questa Corte (sentenza n. 7406 del 28/03/2014) secondo cui “la chiamata in causa di un terzo, a differenza dell’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., involge valutazioni circa l’opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell’appello o del ricorso per cassazione>> ribaditi dalla sentenza n. 9016 del 05/05/2016:”in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest’ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l’opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, posto che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore. La chiamata in causa di quest’ultimo, prevista dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, dev’essere, pertanto, ricondotta all’art. 106 c.p.c., ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile nè sindacabile in sede d’impugnazione”.

5. Conclusivamente, rigettato il ricorso incidentale, in accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del ricorso principale, e rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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