Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19069 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. un., 28/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20796/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VI DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

AVITUR S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

DELITALA, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 533/2011 della CORTE D’APPELLO di Cagliari –

Sezione Distaccata di SASSARI, depositata il 03/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Presidente Dott. MARCELLO IACOBELLIS;

udito l’Avvocato Federico DI MATTEO per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 533/2011 del 3/8/2011, con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta dalla Avitur s.r.l., tendente a conseguire la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento della somma di Euro 17.687,62, oltre interessi e svalutazione, somma indebitamente versata all’Erario il (OMISSIS), a titolo di Iva. La Corte di Appello ha motivato la decisione sul rilievo che “per il chiaro tenore dell’atto introduttivo, la posizione giuridica dedotta in giudizio e la relativa causa petendi siano da inquadrare nell’ambito dell’art. 2041 c.c.”. Resiste con controricorso la Avitur s.r.l. che ha ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente assume che, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario: il pagamento in questione sarebbe “stato eseguito in virtù di un rapporto tributario sottostante, nè vi sarebbe stato riconoscimento del diritto alla restituzione, essendo anzi ampiamente contestata l’esistenza di tale diritto”.

Il ricorso è fondato. Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio.

Questa Corte, in proposito, ha di recente ribadito (Sent. n. 2950 del 16/02/2016) che la giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell’art. 2 cit., è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall’Amministrazione finanziaria (Cass. sez. un., nn. 20889 del 2006, 27209 del 2009, 3773 del 2014), e che, ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass. nn. 15031 del 2009, 8312 del 2010, 2064 del 2011, 7526 del 2013, 3773 del 2014)”.

Questa Corte (Ord. n. 14331 dell’8/7/2005) ha altresì precisato che il diritto al rimborso di un tributo non dovuto – compreso tra quelli elencati nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 – non può svolgersi secondo il modello dell’indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d’imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g) e art. 21, comma 2). In base a tale disciplina le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso. La deroga a tale giurisdizione, sussiste soltanto nel caso in cui l’ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso, riconoscimento formale non sussistente nel caso in esame.

Si deve, pertanto, concludere nel senso che la presente controversia è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, con cassazione della sentenza impugnata.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice tributario davanti al quale rimette le parti; cassa la sentenza della Corte di Appello di Cagliari; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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