Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19069 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19069 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 18/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 7439-2017 proposto da:
VENTURA DORIANA, SAVASTANO ROSALBA, VENTURA
SIMONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI,167, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DE
LUCA MUSELLA, rappresentati e difesi dagli avvocati
GIANFRANCO CADEDDU, FABIO CADEDDU giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrenti nonchè contro
VENTURA PIETRO e VENTURA CLAUDIO, domiciliati in ROMA
presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e
difesi dall’avvocato CESARE VISCONTI giusta procura in calce
al controricorso;
– CDP47,2C12..

avverso la sentenza n. 587/2016 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 28/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

all’esito di un giudizio intentato da Savastano Rosalba quale
procuratrice di Ventura Pietro ne confronti di Ventura
Giuseppe, e preceduto anche da un procedimento ex art. 700
c.p.c., volto ad ottenere l’esecuzione immediata delle opere di
sistemazione esterna necessarie al fine di permettere al
ricorrente di poter accedere al fabbricato riedificato, disponeva
che la divisione dei beni comuni avvenisse secondo le
prescrizioni di cui alla scrittura privata del 29 marzo 1990, così
come successivamente integrata con scrittura priva di data, e
tenuto conto delle indicazioni fornite dal CTU nominato in corso
di giudizio, attribuendo i beni ai due condividenti.
Disponeva altresì che restasse in comunione un’area
pavimentata meglio individuata in dispositivo, che Ventura
Giuseppe dovesse versare a Ventura Pietro un conguaglio di C
4.040,00, e che il secondo dovesse versare al primo la somma
di £ 24.500.000.
Infine rigettava la domanda riconvenzionale di parte convenuta
e dichiarava inammissibili le domande di parte attrice come
avanzate nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data
6/2/2004.
La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 587 del
28/10/2016 accoglieva in parte l’appello di Ventura Pietro,
rigettando l’appello incidentale di Ventura Giuseppe, e per
l’effetto in parziale riforma della sentenza gravata,
rideterminava il credito di Ventura Giuseppe nella somma di £.

Ric. 2017 n. 07439 sez. M2 – ud. 12-07-2018 -2-

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 447 del 19/2/2009,

17.000.000, disponendo altresì la compensazione con il
controcredito vantato dall’altro condividente.
Quanto alle contestazioni sulla divisione, reputava che le
critiche alla CTU fossero del tutto prive di fondamento,
palesandosi altresì ingiustificata la richiesta di rinnovazione

Disattendeva gli altri motivi di appello concernenti la
decorrenza degli interessi sulle somme al cui pagamento
Ventura Pietro era stato condannato, e la rilevata
inammissibilità delle domande nuove proposte nelle memorie
di cui all’art. 183 c.p.c., ma accoglieva la sola censura
concernente il quantum della somma dovuta, atteso anche il
riconoscimento della sua fondatezza da parte della controparte,
sicchè rideterminava l’importo dovuto nella minore cifra di £.
17.000.000.
Infine reputava infondato anche l’appello incidentale in quanto
non vi era stata alcuna omissione di pronuncia da parte del
Tribunale.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso
Savastano Rosalba, Ventura Simone e Ventura Doriana, quali
eredi di Ventura Pietro sulla base di un motivo.
Ventura Pietro e Ventura Claudio, quali eredi di Ventura
Giuseppe hanno resistito con controricorso.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile per la
violazione dell’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., in quanto, pur avendo
la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata
le è stata notificata a mezzo PEC in data 19/1/2017, non risulta
però depositata copia autentica con la relazione di notificazione
(né risulta che tale copia autentica sia stata versata in atti dai
controricorrenti, atteso che secondo quanto di recente
affermato da Cass. S.U. n. 10648/2017, l’improcedibilità non

Ric. 2017 n. 07439 sez. M2 – ud. 12-07-2018 -3-

della CTU.

potrebbe essere dichiarata se la copia autentica della sentenza
con relata di notifica, sia stata prodotta dalla controparte),
avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello
ma senza attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis co.
9 bis del d.l. n. 179/2012 in ordine alla notifica della sentenza

A tal fine va richiamato l’orientamento di questa Corte per
il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora la
notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con
modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della
copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del
ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre
copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata
pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal
mittente ex art. 3-bis, comma 5, della I. n. 53 del 1994,
attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli
originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei
termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. n.
24442/2017; Cass. n. 17450/2017; Cass. n. 6657/2017).
Trattasi peraltro di orientamento che è stato di recente
ribadito da questa Sezione con l’ordinanza n. 30765/2017, che
dando conto della necessità di contemperare i principi del
processo telematico con le peculiarità del giudizio di
cassazione, ha ribadito che se il destinatario della notifica del
provvedimento impugnato intende proporre ricorso per
cassazione, dovrà depositare nella cancelleria della Corte copia
analogica del messaggio di posta elettronica ricevuto e dei
relativi allegati, atto impugnato e relazione di notifica, e dovrà
attestare la conformità di tali documenti cartacei agli originali
digitali.

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stessa.

L’autenticazione del messaggio p.e.c. è poi necessaria,
perchè solo di lì si evince giorno e ora in cui si è perfezionata la
notifica per il destinatario, essendo altresì necessaria
l’autenticazione dei suoi due allegati: relazione della
notificazione a mezzo p.c.c. e provvedimento impugnato

quanto solo così si adempie a quanto previsto dall’art. 369
c.p.c., laddove richiede, a pena d’improcedibilità, il deposito di
“copia autentica della sentenza o della decisione impugnata
con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.
Pertanto l’avvocato che propone un ricorso per cassazione,
anche quando il provvedimento impugnato gli è stato notificato
con modalità telematiche, ha gli strumenti per procedere agli
adempimenti richiesti, a pena di improcedibilità, dall’art. 369
c.p.c., e quindi, qualora, trascorsi venti giorni dalla
notificazione del ricorso per cassazione non siano state
depositate le copie analogiche dei suddetti documenti digitali,
corredate dalla attestazione di conformità, nel senso sopra
indicato, e qualora le stesse, con attestazione di conformità,
non siano state depositate dal controricorrente o non siano
comunque agli atti, il ricorso è improcedibile, senza che
l’improcedibilità possa essere sanata da una produzione
successiva alla scadenza del termine di venti giorni dalla
notifica.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza come liquidate in
dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione

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autenticato dall’avvocato che ha provveduto alla notifica, in

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13
del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

PQM
Dichiara il ricorso improcedibile;
Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente
giudizio che liquida in complessivi C 5.200,00 di cui C 200,00
per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed
accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 luglio 2018
rest

quello dovuto per la stessa impugnazione.

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