Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19069 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29681-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.K., P.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIDO GUERRINI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1110/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 05/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate di Pistoia notificava alla società Computering snc di P.D. e N.K., nonchè ai soci P.D. e N.K., per quanto di loro competenza, diversi avvisi di accertamento per gli anni 2000 e 2007, relativi ad IVA e IRAP con riferimento alla società e relativi ai redditi di partecipazione e ad imposte dirette ed addizionali con riguardo ai soci.

La CTP di Pistoia annullava tutti gli avvisi, rilevando chc la cancellazione della società dal registro delle imprese in epoca anteriore alla notifica degli avvisi di accertamento.

La CTR Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione impugnata rigettando l’appello dell’Ufficio e rilevando che la società, per effetto della cancellazione, aveva perso ogni capacità di resistere alla pretesa dell’Ufficio il quale, per potere fare valere le medesime pretese nei confronti dei soci successori, avrebbe dovuto iniziare un’azione “diversa, di contestazione diretta ai definitivi successori, ove si dimostri anche che, per esempio, per quanto attiene ai soci, che la pretesa viene avanzata nei limiti di quanto hanno ricevuto dalla liquidazione della società estinta” Era dunque necessario che “l’azione di accertamento venga effettuata direttamente e nominativamente ai soci, che per quanto detto avranno la possibilità di aderire alla richiesta o legittimamente di opporsi ad essa, qualora la ritengano ingiustificata”.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo P.D. e N.K., pure depositando memoria con richiesta di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.

Questa Corte, con ordinanza n. 14314/2019, sospendeva il procedimento ai sensi della disposizione su ricordata.

Successivamente, con istanza del 26.9.2019, l’Agenzia delle entrate chiedeva l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, in relazione all’avvenuto pagamento delle somme per il perfezionamento della definizione da parte del contribuente.

Preso atto dell’integrale pagamento delle somme di cui alla domanda di definizione certificata dall’Agenzia delle entrate, va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese del procedimento.

PQM

Visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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