Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19068 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11201/2016 proposto da:

ROTONDO S.R.L., – P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO

ROMEO, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMILIANO PEZZANI e

PIER ALDO PEZZANI;

– ricorrente –

contro

P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMITERNO 2,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CENTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO RIPEPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 14/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi – che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato da Rotondo Srl ad P.A.M. in data 11/10/2010, ordinando la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento dei danni, commisurati alla retribuzione globale di fatto mensile di Euro 1034,79 dal licenziamento sino alla reintegra, oltre accessori – dichiarava che il risarcimento del danno come determinato dal Tribunale andava diminuito delle retribuzioni lorde risultanti dalle buste paga emesse da altro datore di lavoro nel periodo dall’aprile 2013 al novembre 2014.

2. Per la cassazione della sentenza Rotondo s.r.l. propone ricorso, con il quale deduce:

2.1. come primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116,117 e 132 c.p.c., artt. 1218 e 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 8, e L. n. 300 del 1970, art. 18, per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile la tutela reale, malgrado la società avesse dimostrato che le dimensioni dell’impresa erano inferiori ai limiti stabiliti dall’articolo su richiamato con i documenti prodotti nel giudizio di primo grado in data 12 aprile 2013, dai quali risultava che, pur avendo la società un numero medio annuo di dipendenti pari a 20 unità, 13 di questi avevano un contratto di lavoro part-time di quattro ore giornaliere, sicchè dovevano essere computati in proporzione alle effettive ore di lavoro. Riferisce che tale precisazione era stata ribadita dal difensore anche nel verbale dell’udienza di fronte al Tribunale.

2.2. Come secondo motivo, consequenziale al primo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1216 e 1217 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 2, nonchè vizio di motivazione e sostiene che la Corte territoriale, una volta accertata l’inapplicabilità della tutela reale, non avrebbe potuto ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro.

2.3. In via subordinata, come terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112,415,424 e 429 c.p.c., nonchè vizio di motivazione e sostiene la sproporzione e l’illegittimità della quantificazione del risarcimento riconosciuto, anche alla luce della durata eccessiva del primo grado di giudizio, non imputabile alla società, che avrebbe inciso in maniera determinante sull’entità della condanna risarcitoria.

2.4. Denuncia infine l’errata statuizione in ordine alla condanna alle spese del primo grado di giudizio, lamentando di essere stata condannata per intero al pagamento delle stesse malgrado che le richieste della controparte fossero state in gran parte rigettate.

3. P.A.M. ha resistito con controricorso. Rotondo s.r.l. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

4. Il collegio ha autorizzato la motivazione della sentenza in forma semplificata.

Considerato che:

1. i primi due motivi non sono fondati.

Questa Corte ha chiarito sin dalla sentenza delle Sezioni Unite 10/01/2006 n. 141 che fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento, sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Si è aggiunto che l’individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue la finalità di non rendere troppo difficile l’esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della “disponibilità” dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa (v. anche Cass. 14/01/2016 n. 486, Cass. 19/04/2017 n. 9867).

2. Si è poi ulteriormente precisato che il requisito dimensionale non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto (Cass. n. 26289 del 25/11/2013, Cass. n. 1925 del 27/01/2011) per cui può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice, ma pur sempre con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti agli atti.

3. Nel caso in rassegna, la Corte d’appello ha argomentato che la società non aveva assolto l’onere su di lei incombente al fine di ritenere inapplicabile la tutela reale, risultando in senso contrario che alla prima udienza la stessa società aveva esplicitamente affermato di avere più di 15 dipendenti, mentre solo in corso di causa, quando era già stata svolta ampia istruttoria, aveva mutato radicalmente al propria difesa.

3.1. Tali affermazioni non risultano adeguatamente smentite nel ricorso. Ed in effetti, risulta che nulla dedusse il convenuto in merito alle dimensioni aziendali nella memoria di costituzione di primo grado; con dichiarazione risultante dal verbale della prima udienza del 16.9.2013, la difesa della società affermò che questa aveva più di 15 dipendenti al momento del licenziamento; solo in data 16.12.2013 lo stesso difensore affermò a verbale che “non è applicabile la tutela reale in quanto i dipendenti della Rotondo sono tutti o quasi part-time”, con deduzione del tutto generica, non circostanziata nè documentata.

3.2. Quanto alla documentazione valorizzata in ricorso, ovvero l’attestazione della denuncia contributiva dell’Inps per l’ottobre 2010 e il DM10/2 riferito allo stesso mese, che sarebbe stata erroneamente disattesa dalla Corte di merito, non risulta che essa sia stata ritualmente acquisita agli atti, considerato che i documenti riprodotti nel ricorso non recano alcun timbro della cancelleria che ne attesti il deposito, nè risulta che l’integrazione documentale depositata nel corso del giudizio di primo grado in data 12 aprile 2013, della quale è prodotto il frontespizio, sia riferita proprio a tali documenti. Non risulta pertanto adeguatamente assolto l’onere della parte di indicare gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (explurimis, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, Cass. n. 2143 del 2015, cit.), sicchè non è possibile revocare in merito al soluzione adottata dalla Corte territoriale.

4. Il terzo motivo neppure è fondato.

L’importo ulteriore alle cinque mensilità previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, nel testo operante ratione temporis, si configura come di natura risarcitoria e di ammontare forfetizzato in via presuntiva, rappresentando l’utilità economica che il lavoratore avrebbe tratto ove l’esecuzione della prestazione non gli fosse stata impedita dall’ingiustificato recesso della controparte. Per tale motivo l’indennità è soggetta al principio della compensatio lucri cum damno (v. Cass. n. 11235 del 21/05/2014), applicato nel caso dalla Corte territoriale, che ha sottratto l’aliunde perceptum. Restano invece coperti dalla garanzia risarcitoria, secondo il regime qui applicabile, anteriore all’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, che ha modificato l’art. 18, i tempi del processo, che peraltro, secondo la ricostruzione dello sviluppo processuale operata dalla Corte territoriale, non risultano essere stati determinati da una condotta ingiustificatamente dilatoria della lavoratrice.

5. L’ultimo motivo è anch’esso infondato, considerato che la Corte si è uniformata al canone legale della soccombenza, in relazione al quale neppure è richiesta un aspecifica motivazione (Cass. 23/02/2012 n. 2730), ed ha valorizzato l’esito complessivo della lite, in relazione al quale era risultata la prevalente soccombenza della società. La compensazione in caso di soccombenza reciproca (totale o parziale) a mente dell’art. 92 c.p.c., comma 2, costituisce del resto una facoltà e non un obbligo del giudice, mentre il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 8421 del 31/03/2017).

6. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

7. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, con distrazione in virtù della dichiarata anticipazione.

8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Ripepi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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