Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19068 del 28/09/2016

Cassazione civile sez. un., 28/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Sezione –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 28622/14) proposto da:

S.r.l. Centro Rham (cf. e p. IVA: (OMISSIS)) in persona

dell’amministratore unico pro tempore C.A.M.;

rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso,

dall’avv. Salvatore Di Pardo; con domicilio eletto presso la s.r.l.

Regus Business Centres Italia, con sede in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Regione BASILICATA (P.iva (OMISSIS)) in persona del Presidente pro

tempore della Giunta Regionale dr.

P.M.M.C.; rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al

ricorso notificato, dall’avv. Maddalena Bruno; con domicilio eletto

presso la sede dell’Ufficio di rappresentanza dell’Ente, sito in

Roma, via Nizza n. 56;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS) (p.IVA: (OMISSIS)) in persona

del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dr.

S.A.; rappresentata e difesa, in forza di deliberazione n. 4 del 9

gennaio 2015 e per procura speciale a margine del controricorso,

dall’avv. Vincenzo Colucci e con il medesimo domiciliata presso il

dr. Alfredo Placidi in Roma, alla via Cosseria n. 2;

– controricorrente –

e di:

A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) (OMISSIS) –

onlus (p.IVA: (OMISSIS); c.f.: (OMISSIS)) in persona del Presidente

e legale rappresentante pro tempore B.G.F.;

rappresentata e difesa per procura speciale a margine del

controricorso, dall’avv. Gaetano Araneo e con il medesimo

domiciliata presso lo studio dell’avv. Maria Laviensi in Roma,

piazza Della Libertà n. 20;

– controricorrente –

nonchè di:

– A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) (OMISSIS) –

onlus – s.r.l. Centro Meridionale Riabilitativo – C.M.R.;

– parti intimate –

Udita la relazione della causa resa alla pubblica udienza del 19

luglio 2016 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

Uditi gli avv.ti Sara Di Cunzolo – per delega dell’avv. Salvatore di

Pardo – per la ricorrente; Francesco Verrastro – per delega

dell’avv. Colucci – per la ASL (OMISSIS) nonchè – per delega

dell’avv. Bruno – per la Regione Basilicata;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pierfelice Pratis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La srl Centro Rham, svolgente attività di prestazioni assistenziali in regime di convenzionamento ed accreditamento con la ASL di (OMISSIS), propose ricorso al TAR della Basilicata avverso le deliberazioni dell’Azienda Sanitaria con la quale erano state assegnate le prestazioni riabilitative a diversi centri convenzionati – oltre ad essa Centro Rham – senza tener conto del reale fabbisogno di salute territoriale: in sostanza, senza procedere ad una rimodulazione del budget relativo alla sede decentrata di essa società, costituita nel Comune di (OMISSIS).

2 – In particolare, con deliberazione n. 780/2011, si era operata una modifica dell’originaria convenzione, diminuendo il valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente concordate; con la medesima deliberazione la ASL aveva altresì approvato il contratto con il Centro Meridionale Riabilitativo – CMR – di (OMISSIS), prevedendo una maggiorazione delle prestazioni in convenzione; in seguito, con deliberazione n. 882 del luglio 2011, erano stati formalizzati altri due contratti:

uno con il Centro di Riabilitazione AIAS di (OMISSIS), l’altro con il Centro AIAS di (OMISSIS).

3 – Il Tribunale Amministrativo Regionale rigettò il ricorso; la società Rham ricorse al Consiglio di Stato che, del pari, respinse l’appello.

4 – La predetta società ha impugnato tale decisione ex art. 111 Cost., comma 8, facendo valere l’eccesso di potere giurisdizionale in cui il giudice amministrativo sarebbe incorso, manifestatosi sia nell’invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, sia nello sconfinamento in un giudizio di merito relativo all’opportunità delle scelte gestionali operate dalla ASL. Hanno resistito con controricorso la Regione Basilicata; l’onlus AIAS di (OMISSIS); l’Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS); sono rimaste intimate l’Onlus AIAS di (OMISSIS) e il CMR. La ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sostiene la società Rham che la ASL avrebbe invaso le attribuzioni del legislatore regionale riformulando in sostanza la portata precettiva delle norme in materia di identificazione del fabbisogno di servizi sanitari in ambito territoriale; deduce in proposito la violazione: a – dell’art. 38 lett. g) della L.R. Basilicata n. 39 del 2001, in forza del quale è demandata al Piano Regionale, con durata triennale, la determinazione dei criteri per la definizione di assistenza delle funzioni sanitarie individuate “nell’ambito dei livelli uniformi di assistenza”: b – del Piano sanitario per il triennio 2011-2014, che impone di modulare il calcolo del fabbisogno sanitario sulla base delle effettive esigenze del territorio, attraverso una comparazione della domanda e dell’offerta; c – del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies, che prevede che le convenzioni tra le USL e le strutture private debbano indicare, tra l’altro, il volume delle prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima USL si impegnano ad assicurare.

1.a – A svolgimento argomentativo di tale censura parte ricorrente deduce che la motivazione posta a base della sentenza del Consiglio di Stato, facendo esclusivo riferimento al necessario contenimento della spesa sanitaria in ambito regionale, avrebbe in realtà “riscritto” il contenuto precettivo della legge Regionale che, invece, di tale parametro non faceva cenno, ponendo invece come punto indefettibile di riferimento della convenzione, la sua corrispondenza al fabbisogno regionale.

1.a.1 – Il rilievo appena esposto non è idoneo a far emergere l’eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, a render suscettibile la denunciata sentenza di una delibazione di legittimità innanzi a queste Sezioni Unite: dalla lettura dell’impugnata decisione appare evidente che il giudice amministrativo ha dato della normativa sottoposta al proprio esame, una interpretazione che non snatura la ratio legis; invero il Consiglio di Stato non ha affatto affermato che alla ASL in sede di rinnovo delle convenzioni, verrebbe attribuito un potere latamente discrezionale, dunque senza alcun riferimento alla “domanda di salute” espressa dal territorio, essendo al contrario vero che il giudice dell’appello amministrativo si è limitato a sottolineare la non rilevanza – in termini di doverosità nel provvedere ad un aumento del budget complessivo – dell’apertura di altro centro Rham in (OMISSIS), atteso che tale scelta imprenditoriale di decentramento sarebbe rimasta confinata all’ambito privatistico della società; il limite dunque individuato nella capienza delle risorse disponibili – globalmente considerate, con riferimento cioè a tutte le strutture locali in cui si articolava l’organizzazione della ricorrente – costituiva un completamento argomentativo del già raggiunto approdo interpretativo.

1.b – Inconferente, ai fini che qui rilevano, è anche il richiamo al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 ter, comma 3, atteso che tale disposizione disciplina la verifica, da parte della Regione, della compatibilità del progetto presentato dalla struttura che ambisce alla convenzione, al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, ponendosi dunque in un momento antecedente alla fase di accreditamento, una volta che la convenzione sia stata stipulata.

2 – Con il secondo motivo l’eccesso di potere giurisdizionale viene rinvenuto nella formulazione di un giudizio di opportunità, attinente al merito delle scelte amministrative, esulante dalla funzione demandata al Consiglio di Stato quale giudice di appello: le considerazioni sopra espresse in merito all’inquadramento del dictum del Consiglio di Stato in una mera attività interpretativa della norma e della convenzione, consentono di ritenere non congrua anche questa censura ad attivare il controllo delibativo di legittimità delle Sezioni Unite.

3 Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese che vengono liquidate, per ciascuna parte controricorrente, come indicato in dispositivo; dal momento che il ricorso è stato notificato successivamente al 30 gennaio 2013 – e dunque il procedimento de quo si considera iniziato successivamente a tale data -, deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, – nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti controricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in Euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi; dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento di somma pari al doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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