Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19068 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. III, 19/09/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 19/09/2011), n.19068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16734-2009 proposto da:

S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA A. BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell’avvocato PETRONI

MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EDUARDO

DE SANNA giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

A.T.M. AZIENDA TRASPORTI MUNICIPALI S.P.A. (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore Dott. Ing. C.E.

C., selettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9,

presso lo studio dell’avvocato BARTOLO SPALLINA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati RHO ALBERTO giusta procura speciale

del Dott. Notaio FEDERICO GUASTI in Milano 23/6/2011, Rep. n. 48680,

ZUCCHETTI ALBERTO giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

VIDEO METRO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 760/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/03/2009, R.G.N. 4014/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato CARLO AZZONI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/3/2009 la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame interposto dal sig. S.S. nei confronti della pronunzia Trib. Milano n. 13327 del 2004 di rigetto della domanda di cessazione della “diffusione di pubblicità e musica, rimuovendo gli impianti installati nelle stazioni”, ovvero, in subordine, di installazione di “impianti di diffusione in ambienti separati e insonorizzati, lontani dalla banchina di attesa dei treni”, in ogni caso con risarcimento dei lamentati danni.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società A.T.M. s.p.a., che ha presentato anche memoria.

La società Video Metro s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 91, 112 e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè “insufficiente e carente” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè “carente totale di motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè “omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, nel caso, i motivi non recano invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle “ragioni” delle doglianze.

Non può d’altro canto sottacersi che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307;

Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche, come viceversa prospettato dall’odierno ricorrente, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero, e a fortiori, del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952;

Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

Del pari non può non sottolinearsi che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, comma n. 5, e non anche come nella specie denunziato in termini di violazione di legge, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

I motivi si palesano dunque privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo, dovendo per altro verso ribadirsi, atteso quanto dal ricorrente sostenuto nella memoria ex art. 378 c.p.c., che l’applicabilità della disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2009 alle sole controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore dalla detta legge, e non anche pertanto alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è stato come nella specie pubblicato o depositato anteriormente, che rimangono conseguentemente assoggettate alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (ovvero a quella ancora anteriormente vigente) (cfr. Cass., 23/11/2010, n. 23669; Cass., 26/10/2009, n, 22578) giacchè la L. n. 69 del 2009, art. 47 con il quale è stato abrogato l’art. 366 bis c.p.c., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima Legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, rientrando nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali, e non è irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella, manifestamente infondato essendo pertanto anche qualsivoglia dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost.

(v. Cass,, 29/4/2010, n. 10277; Cass., 16/12/2009, n. 26364).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società A.T.M. s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’intimata società Video Metro s.r.l., non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società A.T.M. s.p.a..

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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