Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19068 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19068 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 4724-2017 proposto da:
GRECCHI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO BINI, MARIA
GRAZIOSI in virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

GRECCHI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MANCINI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
FORNACIARI giusta procura in calce al controricorso;
GRECCHI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE SANTO, 25, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
BOTTI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO ZECCHI,
CARLO RASIA giusta procura in calce al controricorso;
– con troricorrenti –

Data pubblicazione: 18/07/2018

nonchè contro

GRECCHI RITA, GRECCHI MARIA LUISA;

intimati

avverso la sentenza n. 2270/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 13/12/2016;

del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rita e Maria Luisa Grecchi convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Bologna il germano Vincenzo e le sorelle Anna e
Claudia, al fine di procedere allo scioglimento della comunione
esistente sul compendio immobiliare in Bologna alla via
Rubbiani n. 5, derivante dalla successione dei genitori Grecchi
Bassiano e Grecchi Grassi Maria (la quale aveva in precedenza
rinunciato all’eredità del coniuge).
La domanda di divisione era altresì estesa alla quota indivisa di
1/2 dell’appartamento al terzo piano e dell’altana appartenente
al convenuto, a seguito di prelegato del padre.
Le convenute Anna e Claudia aderivano alla domanda, mentre
Grecchi Vincenzo proponeva domanda di usucapione della
piena proprietà dell’immobile del quale era risultato
prelegatario pro quota, nonché di un posto auto, di un locale
nella soffitta e di una cantina, aderendo per il resto alla
domanda di divisione.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 2054
del 20/8/2008, non definitivamente pronunciandosi, rigettava
la domanda riconvenzionale di usucapione, approvando il
progetto di divisione redatto dal CTU e disponendo per il
prosieguo quanto alla determinazione dei frutti prodotti dai
beni in comunione.
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

Quindi con sentenza definitiva n. 240 del 5/2/2010, Grecchi
Vincenzo era condannato al pagamento delle somme dovute a
titolo di rendiconto per il godimento esclusivo, come
determinate in sentenza.
Avverso tali sentenze ha proposto appello Grecchi Vincenzo, e

13 dicembre 2016, riformava solo in parte la sentenza non
definitiva, espungendo dalla quota attribuita rispettivamente
ad Anna e Claudia Grecchi i posti auto n. 9 e n. 7,
confermando per il resto le decisioni del giudice di prime cure.
In primo luogo erano disattesi i primi quattro motivi di appello
con i quali si intendeva contestare il mancato accoglimento
della domanda di usucapione, posto che il convenuto non
poteva reputarsi essere stato possessore sino alla data della
morte del genitore, avvenuta in data 29/10/1985, sicchè,
tenuto conto della data dell’atto di citazione, non era maturato
il termine utile ad usucapire.
Ciò implicava anche l’assorbimento degli altri motiv0 di appello
con i quali si intendeva sostenere che il possesso dei beni che
si pretendeva di usucapire fosse continuato anche dopo la
morte del padre, atteso che in ogni caso ciò non avrebbe avuto
rilevanza ai fini dell’accoglimento della proposta domanda.
Era invece meritevole di accoglimento il quinto motivo
concernente la corretta attribuzione dei posti auto in favou
delle appellate Anna e Claudia, in quanto si trattava di posti
auto comuni non solo agli eredi, ma che erano stati assegnati
in uso esclusivo, senza che però ciò incidesse sul regime
dominica le.
In relazione al sesto motivo concernente i canoni di locazione
che erano tratti dal bene inserito nel lotto 3, per la loro
concessione in godimento a compagnie telefoniche, la Corte

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la Corte d’Appello di Bologna i con la sentenza n. 2270/2016 del

distrettuale riteneva che, come osservato dal CTU, si trattava
di un godimento avente carattere aleatorio ed accidentale e
che pertanto non giustificava la pretesa dell’appellante a
ricevere la quota di frutti.
Il settimo motivo di ricorso era poi rigettato, in quanto

del tutto generica e non supportata da alcun elemento di
prova, anche in considerazione della caratteristiche costruttive
degli immobili che erano poco influenzate dall’andamento del
mercato immobiliare.
In merito ai motivi di appello relativi alla occupazione del bene
da parte dell’appellante, la sentenza di appello disattendeva la
tesi di un accordo di fatto legittimante tale occupazione,
nemmeno potendosi individuare un giudicato implicito nella
prima sentenza non definitiva.
La sentenza disattendeva anche il decimo ed il dodicesimo
motivo di appello, ritenendo non contestabile la qualificazione
giuridica della domanda di pagamento dei frutti avanzata dalle
attrici, avendo lo stesso convenuto rivendicato la occupazione
dei beni anche al fine dell’accoglimento della domanda di
usucapione, mentre non poteva avere seguito la tesi secondo
cui i frutti andavano calcolati solo per la data successiva alla
proposizione del giudizio, e ciò anche in ragione della costante
giurisprudenza che reputa che i frutti vadano riconosciuti a
decorrere dalla data di apertura della successione.
Altresì immeritevole di accoglimento era ritenuto il tredicesimo
motivo in quanti non contestava l’affermazione circa la tardiva
produzione della documentazione da parte del CTP di parte
appellante e la sua conseguente inutilizzabilità.
Infine era disatteso anche il motivo di appello incidentale con il
quale Claudia Grecchi si doleva della compensazione delle

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l’affermazione circa l’inattualità della stima dei beni comuni era

spese della CTU, trattandosi di esborsi sostenuti nell’interesse
comune dei condividenti.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Grecchi
Vincenzo sulla base di due motivi.
Grecchi Anna e Grecchi Claudia hanno resistito con

Grecchi Rita e Grecchi Maria Luisa non hanno svolto difese in
questa fase.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile per la
violazione dell’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., in quanto, pur avendo
la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata
le è stata notificata a mezzo PEC in data 20/12/2016, non
risulta però depositata copia autentica con la relazione di
notificazione (né risulta che tale copia autentica sia stata
versata in atti dalle controricorrenti, atteso che secondo quanto
di recente affermato da Cass. S.U. n. 10648/2017,
l’improcedibilità non potrebbe essere dichiarata se la copia
autentica della sentenza con relata di notifica, sia stata
prodotta dalla controparte), avendo la parte solo depositato
copia della sentenza di appello ma senza attestazione di
conformità ai sensi dell’art. 16 bis co. 9 bis del d.l. n. 179/2012
in ordine alla notifica della sentenza stessa.
A tal fine va richiamato l’orientamento di questa Corte per
il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora la
notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con
modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della
copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del
ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre
copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata
pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal
mittente ex art. 3-bis, comma 5, della I. n. 53 del 1994,

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controricorso.

attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli
originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei
termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. n.
24442/2017; Cass. n. 17450/2017; Cass. n. 6657/2017).
Trattasi peraltro di orientamento che è stato di recente

dando conto della necessità di contemperare i principi del
processo telematico con le peculiarità del giudizio di
cassazione, ha ribadito che se il destinatario della notifica del
provvedimento impugnato intende proporre ricorso per
cassazione, dovrà depositare nella cancelleria della Corte copia
analogica del messaggio di posta elettronica ricevuto e dei
relativi allegati, atto impugnato e relazione di notifica, e dovrà
attestare la conformità di tali documenti cartacei agli originali
digitali.
L’autenticazione del messaggio p.e.c. è poi necessaria,
perché solo di lì si evince giorno e ora in cui si è perfezionata la
notifica per il destinatario, essendo altresì necessaria
l’autenticazione dei suoi due allegati: relazione della
notificazione a mezzo p.e. e provvedimento impugnato
autenticato dall’avvocato che ha provveduto alla notifica, in
quanto solo così si adempie a quanto previsto dall’art. 369
c.p.c., laddove richiede, a pena d’improcedibilità, il deposito di
“copia autentica della sentenza o della decisione impugnata
con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.
Pertanto l’avvocato che propone un ricorso per cassazione,
anche quando il provvedimento impugnato gli è stato notificato
con modalità telematiche, ha gli strumenti per procedere agli
adempimenti richiesti, a pena di improcedibilità, dall’art. 369
c.p.c., e quindi, qualora, trascorsi venti giorni dalla
notificazione del ricorso per cassazione non siano state

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ribadito da questa Sezione con l’ordinanza n. 30765/2017, che

depositate le copie analogiche dei suddetti documenti digitali,
corredate dalla attestazione di conformità, nel senso sopra
indicato, e qualora le stesse, con attestazione di conformità,
non siano state depositate dal controricorrente o non siano
comunque agli atti, il ricorso è improcedibile, senza che

successiva alla scadenza del termine di venti giorni dalla
notifica.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13
del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al
rimborso delle spese in favore delle controricorrenti che liquida
per ognuna in complessivi C 5.200,00 di cui C 200,00 per
esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed
accessori come per legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del

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l’improcedibilità possa essere sanata da una produzione

contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 luglio 2018

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