Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19068 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1715-2018 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI,

44, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO PACE, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato VALERIO PURI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, COMUNE DI ARDEA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3123/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.O. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza n. 338/2014 della Commissione tributaria provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto avverso cartelle di pagamento notificate per il pagamento di tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale nei confronti del Comune di Ardea;

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Ardea sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26” perchè la CTR avrebbe errato nel ritenere ritualmente eseguite le notifiche delle cartelle ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, norma che invece non autorizzava l’agente per la riscossione ad utilizzare il servizio postale per la notifica delle cartelle;

1.2. la censura è infondata atteso che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma penultimo, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (cfr. Cass. nn. 4567/2015, 6395/2014);

2.1. con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denunciando, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,116 e 2697 c.c. erronea valutazione della documentazione depositata da Equitalia” in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto provata la notificazione di tutte le cartelle esattoriali sebbene gli avvisi di ricevimento depositati dal Concessionario (ed allegati al ricorso in cassazione, come previsto dal Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense del 15 dicembre 2015) fossero privi di ogni riferimento alle cartelle in questione, lamentando altresì omesso esame delle contestazioni sollevate sul punto dalla parte sia in primo grado, che in appello;

2.2. va sul punto ribadito, secondo principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass. nn. 19354/2018, 23902/2017), che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa;

2.3. tali atti devono recare, quindi, il numero identificativo della cartella, circostanza che non è stato oggetto di verifica da parte delle Corti di merito;

2.4. la CTR si è limitata ad affermare, apoditticamente, che “risulta(va) acclarato che tutte le cartelle…(erano)… state ritualmente notificate”, e quindi a dare atto della sussistenza fattuale della -pregiudiziale- circostanza in oggetto, senza tuttavia dare conto nella motivazione dell’esame puntuale e preciso degli unici documenti in atti che la poteva attestare, ossia degli avvisi di ricevimento relativi appunto alla spedizione postale degli atti impositivi in questione;

2.5. in particolare, la CTR non ha valutato se quanto riportato in tali documenti potesse indurre al, necessario, giudizio di riferibilità degli stessi delle cartelle esattoriali in oggetto e specificamente se sugli avvisi di ricevimento vi fosse indicato il loro numero identificativo, sebbene la ricorrente avesse specificamente sollevato tale doglianza;

2.6. trattasi indubbiamente di un fatto “decisivo”, ed allo stesso tempo di un fatto all’evidenza “controverso”;

2.7. si deve quindi rilevare nella sentenza impugnata il denunziato vizio motivazionale “relativo”;

2.8. parimenti sussiste la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., che può essere imputata al Giudice del merito anche laddove, nell’esercizio del suo potere discrezionale quanto alla scelta ed alla valutazione degli elementi probatori – donde la mancanza d’uno specifico dovere d’esame di tutte le risultanze e di confutazione dettagliata delle singole argomentazioni svolte dalle parti – omettattuttavia, di valutare quelle risultanze delle quali la parte abbia espressamente dedotto la decisività, salvo ad escluderne la rilevanza in concreto indicando, sia pure succintamente, le ragioni del suo convincimento, il difetto della quale indicazione ridonda, peraltro, in vizio della motivazione (cfr. Cass. nn. 4699/2018, 20382/2016);

2.9. nel caso in esame, come si è già detto, la CTR ha del tutto omesso di scrutinare la documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali, quantunque la CTP, in accoglimento delle doglianze della ricorrente, avesse evidenziato la mancanza di “alcun riferimento alle cartelle oggetto di notifica” sulle cartoline depositate;

2.10. si versa in definitiva in una situazione in cui il Giudice del merito è totalmente venuto meno al proprio compito di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, in relazione ai caratteri della fattispecie dedotta in giudizio;

2.11. ne consegue l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso;

3. va invece respinto il quarto motivo di ricorso (con cui si lamenta nullità della sentenza per “assenza totale di motivazione”) in quanto sulla base delle affermazioni rese dalla CTR, secondo quanto dianzi illustratc, la pronuncia impugnata non può ritenersi del tutto priva di una motivazione che consenta di rintracciare e controllare la ratio dee idendi;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, respinti il primo ed il quarto motivo, va accolto il ricorso limitatamente al secondo ed al terzo mezzo;

5. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al Giudice a quo per nuovo esame, che procederà altresì alla regolamentazione delle spese anche per questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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