Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19068 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4695-2015 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

F.D., F.A., entrambi nella qualità di

eredi di F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ADALBERTO 6, presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 705/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/02/2014, R.G.N. 5580/2009.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 705/2014, ha accolto l’appello proposto da F.M., nei confronti dell’Inps e del Ministero dell’Economia e delle finanze, avverso la sentenza di primo grado di parziale (solo dal mese di ottobre 2007) accoglimento della domanda tesa alla corresponsione dell’indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (marzo 2004);

in particolare, la Corte territoriale, dopo aver espletato consulenza tecnica d’ufficio, ha riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento a decorrere dal 10 Marzo 2004 con condanna dell’Inps al pagamento dei ratei maturati dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa fino al 1 ottobre 2007 (decorrenza già riconosciuta in primo grado);

quanto alle spese di lite, la Corte d’appello ha tenuto conto della maturazione dei diritti e degli onorari ratione temporis e della intervenuta regolamentazione dei parametri in sede giudiziale dei compensi ai sensi del D.L. n. 2 del 2012, art. 9, convertito in L. n. 27 del 2012, oltre che del valore della controversia, quindi, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 17406 del 2012) ha ritenuto che dovessero applicarsi le tariffe professionali introdotte dal D.M. n. 140 del 2012 in quanto la liquidazione giudiziale era intervenuta in un momento successivo all’entrata in vigore del predetto decreto e si riferiva ad attività del professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la prestazione professionale, ancorchè tale prestazione avesse avuto inizio e si fosse in parte svolta in epoca precedente; conseguentemente ha liquidato, per il primo grado, Euro 3.350,00 ed, in grado d’appello, Euro 4020,00, con distrazione in favore dell’avvocato Gennaro Orlando;

avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di due, articolati, motivi; resiste con controricorso F.M.;

D. ed F.A. hanno depositato, in data 6 luglio 2020, atto di intervento volontario quali eredi di F.M.;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

non assume rilievo processuale l’atto di intervento volontario degli eredi F.D. ed F.A. posto che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cassazione n. 1757 del 29/01/2016; 24635/ 2015);

il ricorso è stato proposto tempestivamente nei termine previsto dall’art. 327 c.p.c. giacchè la sentenza, contrariamente all’assunto del contro ricorrente, è stata notificata all’INPS in persona del suo legale rappresentante in (OMISSIS) e non al procuratore costituito, avvocato Giovanna Sereno con domicilio eletto in (OMISSIS) per cui non può applicarsi il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.;

invero, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio (reale o eletto) del difensore e non già presso il domicilio eletto della parte, anche se detti luoghi possono coincidere; pertanto, se la notificazione della sentenza, come è accaduto nel caso di specie, è priva di ogni riferimento al procuratore costituito quale destinatario dell’atto, la stessa non è idonea a fare decorrere il termine ex art. 325 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio di quest’ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell’atto (Cass. n. 21734 del 21 ottobre 2016);

con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 2, dell’art. 1 e dell’art. 6, comma 1, delle tariffe forensi approvate con D.M. n. 127 del 2004, del D.M. n. 140 del 2012, artt. 1,4,5 e 11, emesso ex D.L. n. 1 del 2012, art. 9, conv. in L. n. 27 del 2012 e della tabella A) allegata al citato D.M. n. 140 del 2012, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

ad avviso dell’Istituto ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel condannare il medesimo istituto alle spese del primo grado di giudizio indicando un unico importo a titolo di spese, senza distinguere fra diritti ed onorari e senza neanche precisare quale fosse la normativa applicata ed i criteri di riferimento;

in sostanza, la sentenza sarebbe incorsa in errore nel procedere alla nuova liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, posto che per effetto della sentenza d’appello era stata riconosciuta una differente decorrenza (dalla data della domanda amministrativa del 10 Marzo 2004) mentre, dal 1 ottobre 2007 il diritto era stato già riconosciuto in primo grado e l’Inps era già stato condannato anche alla rifusione delle spese di tale grado di giudizio;

peraltro, la sentenza di primo grado era stata emessa il 12 novembre 2008, per cui la sentenza impugnata avrebbe dovuto liquidare le spese del primo grado in base alle tariffe fissate con il D.M. n. 127 del 2004 distinguendo, quindi, fra diritti ed onorari; invece, oltre che aver omesso la distinzione fra tali voci, la sentenza non aveva fatto riferimento alle tariffe del D.M. n. 127 del 2004;

ancora, rileva il ricorrente, poichè al F. spettano tre annualità e sei mensilità a titolo di indennità di accompagnamento, comprese tra il 1 Aprile 2004 ed il 30 settembre 2007, per un importo che ammonta ad Euro 18.785,19, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese avrebbe dovuto essere riferito esclusivamente alle somme per le suddette tre annualità e sei mensilità e lo scaglione applicabile avrebbe dovuto essere quello compreso tra Euro 5.200 ed Euro 26.000;

altro vizio si rinviene nella liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio giacchè la Corte di merito nel quantificare i compensi dovuti al difensore avrebbe violato i criteri di cui al D.M. n. 140 del 2012, applicabile ratione temporis;

in assenza di specificazione, si afferma, si dovrebbe ritenere che il collegio non abbia applicato il corretto scaglione di riferimento ed abbia omesso la motivazione sulle ragioni giustificative dell’aumento dei valori medi di liquidazione prevista dalla tabella allegata al citato D.M. n. 140 del 2012, ciò costituendo una aperta violazione dell’art. 11 del medesimo D.M., che prevede che i parametri di cui alla tabella possono sempre essere aumentati o diminuito in considerazione di circostanze concrete specificamente indicate;

ancora, denuncia il ricorrente, sempre quanto alla liquidazione delle spese del secondo grado, l’erroneità della entità dei compensi determinati in applicazione del D.M. n. 140 del 2012, scaglione fino ad Euro 26.000, secondo latabella allegata al D.M. n. 140 medesimo;

con il secondo motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, artt. 4 e 11, emesso ex D.L. n. 1 del 2012, art. 9, e della tabella A) allegata al citato D.M. n. 140 del 2012;

si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata laddove la stessa non ha applicato le riduzioni previste per le cause di particolare semplicità e, comunque, in quanto alla liquidazione cui si è pervenuti (pari ad Euro 4020,00 per il secondo grado) non si sarebbe potuti giungere neanche applicando, all’opposto, l’aumento massimo dei valori medi, da qui la violazione del disposto del D.M. n. 140 del 2012, art. 4 in quanto nessuna motivazione era stata offerta a sostegno della liquidazione;

il primo motivo, nelle sue diverse componenti, è in parte inammissibile ed in parte infondato;

al fine di inquadrare correttamente la questione, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 17405 del 12 ottobre 2012, hanno ricordato che, a norma del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto;

si è rilevato che “per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Vero è che il D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 3 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe – e non i parametri introdotti dal nuovo decreto – a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Non potrebbe invece condividersi l’opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione.

Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui – come anche nella relazione accompagnatoria del più volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare – il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacchè sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del 2001). L’attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di “compenso” non può non implicare l’adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest’ultimo, tanto più che alcuni degli elementi dei quali l’art. 4 D.M. impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anzichè alla prestazione professionale nella sua interezza. Nè varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente”;

tale principio, del tutto condivisibile e confermato, tra le altre, da Cass. nn. 13628 del 2015, 10520 del 2018, n. 12093 del 2018 e 27237 del 2018, va riconfermato ed applicato anche alla fattispecie in esame ove si tratta di stabilire quale regime vada applicato in caso di liquidazione effettuata, a seguito di riforma della sentenza di primo grado, successivamente alla entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012 e, quindi, in ipotesi in cui l’attività del professionista (seppure iniziata e svoltasi, in parte, prima del 2012) non era ancora cessata al momento della liquidazione;

la tesi del ricorrente, al contrario, poggia sulla ricostruzione del regime della successione delle diverse discipline ancorata alla scissione dell’attività del professionista in singoli atti o nei diversi gradi o fasi processuali, tesi, come si è visto, negata dalle Sezioni Unite di questa Corte ed ulteriormente ribadita dalla successiva giurisprudenza sopra richiamata che ha, dunque, superato la diversa interpretazione della pronuncia delle Sezioni Unite del 2012 offerta da talune decisioni (vd. Cass. n. 2386 del 2017);

inoltre, va osservato che il ricorrente non ha neanche dimostrato di avere un concreto interesse alla disamina da parte della Corte di cassazione di talune delle questioni proposte (in sintesi: erronea mancata applicazione del D.M. n. 127 del 2004 quanto alle tariffe ivi previste ed alla distinzione tra diritti ed onorari, in relazione alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio; erronea applicazione dello scaglione di riferimento, atteso il valore della causa limitato ai ratei non riconosciuti in primo grado pari ad Euro 18.785,19; mancanza di specificazione dei criteri adottati secondo le indicazioni del D.M. n. 140 del 2012 – quanto alla liquidazione delle spese del secondo grado-), posto che questa Corte di cassazione (Cass. n. 15363 del 26 luglio 2016) ha affermato che in tema di spese processuali, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia della mancata distinzione, nella sentenza impugnata, tra diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali applicabili “ratione temporis” alla fattispecie, atteso che, in assenza di deduzioni sui concreti pregiudizi subiti dalla mancata applicazione di tale distinzione, la censura non dimostra l’esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione;

e, più in generale, il principio applicabile laddove si lamenti una scorretta applicazione della disciplina di cui al D.M. n. 140 del 2012 è quello secondo il quale in tale ipotesi il ricorrente ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle disposizioni invocate, atteso che, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Cass. n. 20128 del 2015);

è, inoltre, infondato il profilo denunciato relativamente alla mancanza di motivazione in ordine all’aumento del valore medio indicato in ciascuna fase, che, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto portare, per il grado d’appello, alla liquidazione al massimo di Euro 2.520,00 e non di Euro 4.020,00, come era accaduto;

questa Corte di cassazione, in proposito, ha affermato che in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi delD.M. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, “di regola”, quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare “ulteriormente” il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass. 12537 del 12 maggio 2019);

nel caso di specie, considerando che l’importo di Euro 4020 è indicato come importo complessivo dovuto, comprensivo cioè del 4% per Cassa Avvocati ed IVA” deve ritenersi che la sentenza si sia mossa all’interno del valore massimo previsto dalla tabella (Compenso tabellare ex art. 11 Euro 3.855,00- Cassa Avvocati (4%) Euro 154,20 Totale imponibile Euro 4.009,20 – IVA 22% su Imponibile Euro 882,02);

anche il secondo motivo, posto il principio sopra enunciato relativamente alla insindacabilità in sede di legittimità del potere discrezionale del giudice che liquidi le spese del giudizio all’interno dei parametri minimi o massimi indicati dalla tabella, è infondato;

la Corte d’appello, infatti non ha oltrepassato tali limiti e, dunque, non avrebbe dovuto motivare specificamente sulle ragioni della mancata riduzione o della (insussistente) maggiorazione degli importi tabellari;

in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo con attribuzione in favore dell’avvocato Gennaro Orlando dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Gennaro Orlando.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

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