Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19067 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19067 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12089-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
AUTOLAVAGGIO NUOVO DI SORBO ANTONIO & C. SAS,
SORBO ANTONIO, SORBO ANGELO;

– intimati avverso la sentenza n. 10086/15/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 14/11/2016;

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
M_ANZON e disposta la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza in data 24 ottobre 2016 la Commissione tributaria

dalla Autolavaggio Nuovo sas di Sorbo Antonio & C. avverso la
sentenza n. 19460/13/15 della Commissione tributaria provinciale di
Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento
per II.DD. ed IVA 2009. La CTR osservava in particolare che
dovevasi adeguare al recente consolidamento nomofilattico in tema di
contraddittorio endoprocedimentale nel caso di accertamenti fiscali,
quale quello di specie, c.d. “a tavolino” (SU 24823/2015) e perciò
accogliere il gravame della società contribuente soltanto in relazione
all’IVA, in quanto imposta “armonizzata”, giudicando non pretestuosa
l’opposizione della contribuente medesima e quindi invalido

in parte

qua l’atto impositivo impugnato, per violazione di detto principio del
contraddittorio endoprocedimentale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo tre motivi.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che:
In via preliminare si deve rilevare ex officio l’inammissibilità del ricorso
introduttivo della lite, in quanto proposto da un soggetto privo di
legittimazione attiva.
Va infatti ribadito che «In tema di contenzioso tributario, la
cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società
prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del
giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità
Ric. 2017 n. 12089 sez. MT – ud. 20-06-2018
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regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto

processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex
liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione
dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c.,
della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un
vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre

5736 del 23/03/2016, Rv. 639134 — 01; conforme, Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 11100 del 05/05/2017, Rv. 643969 – 01).
Tale principio di diritto è pienamente applicabile nel caso di specie,
dato che ex actis (il cui accesso è consentito stante la natura processuale
della questione e tenuto conto della sua rilevabilità officiosa) emerge
che l’avviso di accertamento oggetto della lite è stato emesso in data 24
luglio 2014 e notificato il 27 agosto 2014, mentre la società
contribuente ricorrente è stata cancellata il 18 luglio 2014.
Allorchè l’ex legale rappresentante della società medesima propose il
ricorso non aveva quindi più la legittimazione processuale a tal fine
occorrente, sicchè l’azione non poteva essere proposta né il processo
avrebbe dovuto proseguire.
Non essendo stato rilevato tale difetto di una condizione dell’azione
nei gradi di merito e la relativa causa di
improponibilità/improcedibilità, ciò va fatto nel presente giudizio ex
art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., conseguendone la cassazione
senza rinvio la sentenza impugnata.
L’esito in rito del processo induce a compensarne le spese relative.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza
impugnata.

Ric. 2017 n. 12089 sez. MT – ud. 20-06-2018
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da subito ad una pronuncia declinatoria di merito» (Sez. 5, Sentenza n.

Così deciso in Roma, 20 giugno 2018
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