Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19067 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1601-2018 proposto da:

SAN MARCO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CECI 21, presso lo

studio dell’Avvocato PAOLO BORIONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DEDEM SPA già DEDEM AUTOMATICA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LAVINIO 15, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI BIZZARRI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

vverso la sentenza n. 2345/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società San Marco s.p.a., concessionaria per il Comune di Cascina Rizzardi, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto dalla società Dedem Automatica s.r.l. avverso la sentenza n. 429/2015 della Commissione tributaria provinciale di Como in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento per imposta pubblicitaria dell’anno 2014 relativa ad impianti – cabine fototessera – presenti sul territorio del Comune;

la Dedem s.p.a. (già Dedem Automatica s.r.l.) si è costituita con controricorso, illustrato con memoria, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1 bis, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel ritenere che i mezzi pubblicitari oggetto di accertamento (scritte pubblicitarie poste su cabina automatizzata per fototessere) fossero riconducibili alla nozione di insegna di esercizio di cui al D.L. n. 13 del 2002, art. 2 bis e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 47;

1.2. la censura è fondata, in conformità a principi già espressi dalla Corte (cfr. Cass. nn. 29086/2018, 13023/2015, 27497/2014), a cui il Collegio ritiene di dare continuità:

1.3. invero, in base all’art. 17, comma 1 bis “l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente”;

1.4. nel caso di specie, deve essere esclusa l’applicabilità della norma in esame in quanto la cabina fotografica automatica (assimilabile a distributore automatico di cibi e bevande), sulla quale erano posti i pannelli pubblicitari, non può essere identificata come sede dell’Impresa, essendo la ricorrente una Società di capitali, e pertanto per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’Ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;

1.5 evidenziato, inoltre, che il concetto civilistico di sede, nel caso in esame, deve essere coordinato con la norma fiscale della cui applicazione si controverte in questa sede, in quanto il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis prevede, per quanto qui rileva, che “l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati”, ed escluso – ciò risultando d’intuitiva evidenza – che il distributore automatico di cibi o bevande o altri servizi (come le cabine fotografiche automatiche di cui si discute) possa ricondursi al concetto tanto di sede legale quanto di quella effettiva di esercizio dell’attività sociale come sopra richiamati, e ritenuto che neppure possa ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell’ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale, è decisivo, allora, nell’escludere che al punto automatico di esercizio possa attribuirsi la qualificazione di sede, il rilievo che tale concetto viene a costituire nella fattispecie in esame il presupposto per l’applicazione di norma, quale il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis menzionato, che prevede un’esenzione fiscale, come tale da ritenersi di stretta interpretazione (cfr., ex multis, Cass. n. 2915/2013);

2. l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento della seconda censura, con cui si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, per avere la CTR escluso il pagamento del tributo, previsto appunto dalla suddetta norma;

3. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso, nei limiti dianzi illustrati, e la cassazione della sentenza impugnata;

4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

5. poichè l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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