Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19066 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. un., 28/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 10743/14) proposto da:

Condominio “(OMISSIS)”, (c.f. e p. IVA: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore pro tempore B.R.D.;

rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso,

dall’avv. Luigi Rossi; con domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Salvatore Coletta, in Roma, viale Mazzini n. 114/b;

– ricorrente –

contro

Provincia di Latina (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore D.M.S.; rappresentata e difesa, in forza a

margine del controricorso, dall’avv. Nadia Scugugia; con domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Palmieri, in Roma, via

Alberico II, n. 4;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

Comune di Formia;

– parte intimata –

avente ad oggetto impugnazione della sentenza n. 44 del 2014 resa dal

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di giurisdizione

diretta, pubblicata il 18 febbraio 2014; non notificata;

Udita la relazione della causa resa alla pubblica udienza del 19

luglio 2016 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

Uditi gli avv.ti Cerasa – con delega dell’avv. Luigi Rossi – e

Palmieri – con delega dell’avv. Scugugia;

Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Il condominio “(OMISSIS)” sito in (OMISSIS), ha impugnato innanzi al TSAP la nota del 24 maggio 2012 con la quale la Provincia di Latina aveva comunicato il mancato accoglimento della istanza volta ad ottenere l’autorizzazione a collocare, sulla facciata dell’edificio condominiale, prospicente il letto del torrente (OMISSIS), una struttura esterna contenente un ascensore per consentire a soggetti disabili o anziani di raggiungere i piani superiori; il TSAP ha respinto il ricorso rilevando la natura inderogabile dei limiti stabiliti dal R.D. n. 523 del 1904, art. 96 – per cui ogni edificio avrebbe dovuto distare non meno di 10 metri dall’alveo di qualunque corso d’acqua-, stabilendo di conseguenza la irrilevanza: del fatto che il corso d’acqua fosse da tempo “tombinato”; della circostanza che la struttura contenente l’ascensore fosse a servizio di un edificio che, già di per sè, era posto a distanza inferiore a 10 metri dal fosso; della considerazione della subvalenza degli interessi tutelati dalla L. n. 104 del 1992 -nella parte in cui si tendeva alla eliminazione delle c.d. barriere architettoniche.

2 – Il Condominio ha fatto valere tre motivi di cassazione; la Provincia di Latina ha depositato memoria con la quale si eccepisce la inammissibilità del ricorso per essere stato notificato presso il precedente domicilio professionale del proprio difensore; in subordine, essendo stato l’atto notificato l’ultimo giorno per proporre impugnazione nell’errato domicilio, chiede di essere rimessa in termini per la redazione di idoneo controricorso; svolge comunque analitiche critiche avverso l’atto avversario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. l – La parte intimata assume la inammissibilità del ricorso per effetto della nullità da cui la notifica dello stesso sarebbe stata affetta: sostiene in proposito che tempestivamente aveva comunicato alla Cancelleria del TSAP il nuovo domicilio, presso il nuovo procuratore avv. Stefano Palmieri, in Roma, via Alberico II n. 4, mentre il ricorso era stato notificato allo studio professionale degli avv.ti Scucugia – Palmieri in Roma, via Cola Di Rienzo n. 297.

p. 1.a – L’eccezione è priva di fondamento atteso che la notifica era affetta da nullità ma non era radicalmente inesistente, trattandosi di un cambio di domicilio professionale e, che, oltretutto, l’avv. Scugugia, che aveva mantenuto il domicilio professionale ove era stata compiuta la notifica del ricorso, era comunque stato co-difensore della Provincia innanzi al TSAP, così che non era mai venuto meno un legame con la parte rappresentata, suscettibile dunque di sanatoria in ragione della costituzione della medesima, con effetto ex tunc pur se avvenuto dopo il termine per impugnare (vedi ex multis: Cass. Sez. 1 n. 13503/2014)

p.2 – Con il primo motivo viene denunciata la violazione dei limiti applicativi del R.D. n. 523 del 1904, art. 96, contestandosi l’esistenza di un consolidato orientamento interpretativo di legittimità – come invece affermato dal TSAP – in base al quale neppure la perdita dell’originaria funzione dell’alveo, farebbe venir meno il vincolo di inedificabilità al di sotto di dieci metri dal corso d’acqua o dal suo letto; viene contrapposta la decisione delle Sezioni Unite n. 12271 del 2004 nonchè Cass. N. 807 del 1978 e 5644 del 1979).

p. 3 – Con il secondo motivo si fa valere l’esistenza di una motivazione erronea ed illogica, nonchè una omessa valutazione del materiale istruttorio in cui sarebbe incorso il TSAP allorchè aveva fatto rientrare nel divieto di cui al citato art. 96 – che riguarda solo le costruzioni – anche un mero volume tecnico quale doveva ritenersi l’ascensore.

p. 4 – Con il terzo motivo – intestato “omessa istruttoria per omessa valutazione dell’ininfluenza dell’impianto rispetto all’opera di scolo” si sollecita un esame delle risultanze della CTU dalle quali sarebbe emerso il posizionamento della base dell’ascensore ad un livello più basso rispetto al fondo del canale tombinato.

p. 5 – E’ fondato il primo motivo laddove parte ricorrente sollecita una rinnovata valutazione dei limiti applicativi dell’art. 96 del TU sulle opere idrauliche, affermando la rilevanza decisiva da attribuire all’attualità della presenza di un flusso idrico scorrente nell’alveo – al fine di parametrare la distanza minima da mantenere dallo stesso – dovendosi, all’uopo, dar rilievo allo scopo per il quale il legislatore ha determinato la inedificabilità assoluta, prevista dalla norma; contesta altresì che si sia formato un contrario indirizzo interpretativo.

p. 5.a – Va sul punto messo in rilievo che intanto può affermarsi il consolidarsi di una interpretazione giurisprudenziale – al fine di mantenere una ortodossa linea decisionale -, in quanto la fattispecie in esame sia sovrapponibile a quelle che avevano portato a siffatto orientamento: dalla lettura delle richiamate decisioni emerge invece che in esse non era stata esaminata la contemporanea ricorrenza di una riferita pluridecennale assenza del flusso idrico e della “tombinatura” dell’alveo: va allora data continuità argomentativa a Cass. S.U. n. 12271/2004 secondo la quale, solo l’attuale presenza di una massa d’acqua pubblica (o, aggiungasi, la verosimile ricostituzione della stessa per eventi naturali), rappresenta la condizione per affermarsi la perdurante operatività del divieto di costruire a meno di dieci metri dall’alveo.

p. 5.a.1 – Ricostruiti così i limiti applicativi del R.D. n. 523 del 1904, art. 96, la causa va rinviata al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione, per nuovo esame, anche dei restanti motivi di ricorso, qui dichiarati assorbiti, nonchè per la regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l’impugnata decisione nei limiti del motivo accolto e rinvia innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – in diversa composizione – anche per la ripartizione dell’onere delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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