Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19066 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19066 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12088-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CI’. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso VAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
B.I.S. BRINDISI IMBARCHI E SBARCHI SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato I\L\RCELLO BISCOSI;

– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 18/07/2018

avverso la sentenza n. 2735/24/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
LECCE, depositata il 16/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Rilevato che:
Con sentenza in data 9 giugno 2015 la Commissione tributaria
regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, respingeva, previa
riunione, gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale,
avverso le sentenze nn. 180-181/2/11 della Commissione tributaria
provinciale di Brindisi che aveva accolto i ricorsi della B.I.S. srl Brindisi
Imbarchi e Sbarchi contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA
2005. La CTR osservava in particolare che era fondata la pregiudiziale
eccezione della società contribuente di invalidità dell’atto impositivo
impugnato in quanto emesso oltre il termine decadenziale ordinario di
cui agli artt. 43, d.P.R. 600/1973, 57, d.P.R. 633/1972.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la società contribuente che successivamente
ha depositato una memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 43, d.P.R. 600/1973, 57, d.P.R. 633/1972
vigenti ratione temporis, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha affermato
l’inapplicabilità al caso di specie delle prime due disposizioni legislative.
La censura è fondata.
Va ribadito che:
Ric. 2017 n. 12088 sez. MT – ud. 20-06-2018
-2-

MANZON e disposta la motivazione semplificata.

-«In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto
dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del
d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili “ratione temporis”,
presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art.
331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non

costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
11171 del 30/05/2016, Rv. 639877 – 01);
-«In tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini
previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile
“ratione temporis”, rileva unicamente la sussistenza dell’obbligo di
presentazione di denuncia penale, a prescindere dall’esito del relativo
procedimento e nonostante l’eventuale prescrizione del reato, poiché
ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato,
atteso il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento
tributario» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9322 del 11/04/2017, Rv. 643795
– 01);
-«In tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini
previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per l’IRPFT, e 57 del
d.P.R. n. 633 del 1972, per VIVA, non integra un’ipotesi di proroga dei
termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate
direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti
diversi, costituiti dal riscontro di elementi obiettivi tali da rendere
obbligatoria la denuncia penale (per i primi) e dalla sussistenza di
violazioni tributarie per le quali, invece, tale obbligo di denuncia non
sussiste(per i secondi)» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10345 del
26/04/2017, Rv. 643961 – 01);
-«In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del
d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per
Ric. 2017 n. 12088 sez. MT – ud. 20-06-2018
– 3-

anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte

l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati
in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di
presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o
presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli
avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in

dalla 1. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro,
un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non
ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio non oggetto di abrogazione – di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128
del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli
avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai
processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2
settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa
impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015» (Sez. 5 – ,
Sentenza n. 26037 del 16/12/2016, Rv. 641949 – 01).
Pacifico in fatto che l’avviso di accertamento in oggetto è stato
notificato prima del 2 settembre 2015, la sentenza impugnata è
univocamente contrastante con i principi di diritto espressi in tali
arresti giurisprudenziali e va dunque cassata con rinvio al giudice a quo
per nuovo esame.
La

memoria

non

depositata

induce

a

diverse

considerazioni/ statuizioni.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di
Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.

Ric. 2017 n. 12088 sez. MT – ud. 20-06-2018
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corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte

Così deciso in Roma, 20 giugno 2018

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