Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19066 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 297-2018 proposto da:

CORSTYRENE ITALIE SRL, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTABELLA 23, presso lo

studio dell’Avvocato LEONARDO LAVITOLA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ANDREA PIREDDA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI OTTANA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 249/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 23/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Corstyrene Italie s.r.l. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva respinto l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 229/2008 della Commissione tributaria provinciale di Nuoro in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento per pagamento dell’imposta TARSU/TIA 2005 in favore del Comune di Ottana;

il Comune è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16,16 bis, 37) con richiesta di “rimessione in termini per ricorrere in cassazione ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e 3, sostenendo il ricorrente di non aver mai ricevuto la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa innanzi alla CTR e di deposito della sentenza impugnata, avendo preso conoscenza di ciò solo a seguito della notifica del ricorso per cassazione da parte del Comune di Ottana in relazione a diversa sentenza;

1.2. su tali presupposti, stante “la mancata consegna della comunicazione del deposito della sentenza impugnata” per cause non imputabili al destinatario, è stata quindi chiesta la remissione in termini in relazione alla tardiva notifica del ricorso di legittimità;

1.3. con il secondo motivo di ricorso si lamenta “nullità della sentenza impugnata” per “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 16, 16-bis, 31 nonchè dell’art. 330 c.p.c…. art. 101 c.p.c.” per mancata comunicazione, da parte della segreteria della CTR, dell’avviso di trattazione della causa, con conseguente nullità del procedimento in appello e della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;

1.4. le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;

1.5. la sentenza impugnata, resa dalla CTR della Sardegna, risulta depositata il 23.8.2016 e non notificata, con conseguente applicabilità del c.d. “termine lungo” di cui all’art. 327 c.p.c.;

1.3. la notifica del ricorso risulta, tuttavia, effettuata in data 15.12.2017;

1.4 tale notifica è quindi tardiva e non può attribuirsi rilevanza alle ragioni dedotte dalla ricorrente per la richiesta di “rimessione in termini” o alle doglianze circa la nullità del procedimento in appello per violazione delle norme dianzi citate;

1.5. la ricorrente sostiene, come si è detto, di essere incorsa in decadenza, non imputabile alla stessa, per mancata comunicazione, da parte della segreteria della CTR, dell’avviso di trattazione della causa e dell’avviso di deposito della sentenza;

1.6. in base al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. nn. 9330/2017, 6032/1991), nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, presuppone, tuttavia, che la parte dimostri “l’ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituto in giudizio, come nel presente caso, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche, nè assume rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato;

1.7. ne consegue che non può essere accolta, quindi, neppure la richiesta rimessione in termini con riguardo alla notifica del ricorso in cassazione;

2. stante l’infondatezza dei suddetti motivi di ricorso consegue il rilievo di inammissibilità per tardività dell’odierno ricorso per cassazione, il che preclude l’esame dei rimanenti motivi circa la violazione dell’art. 2909 c.c. per il sopravvenire di giudicato esterno rispetto alla sentenza della CTR e la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68,D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3, lett. c), art. 10, comma 2, e art. 12, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, in relazione all’affermato mancato pagamento della TARSU;

3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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