Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19066 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4462-2015 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO TRIOLO e VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CHEREN 16,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIOVANNI ROMITO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7759/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/02/2014, R.G.N. 9038/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatto

 

 

 

 

RILEVATO IN FATTO

Che:

Con sentenza n. 7759/2013, la Corte d’appello di

Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato

l’INPS al pagamento in favore di S.R. delle somme trattenute

a titolo di indennità di mobilità erogata dal 30 novembre 2002 al 30

marzo 2003, così accogliendo parzialmente la domanda proposta dalla

S. al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dalla omessa

comunicazione da parte dell’INPS dell’avvenuto anticipato conseguimento

del diritto ad ottenere la pensione di anzianità, danno costituito

dalla mancata fruizione dei ratei di pensione per sette mesi e

dall’obbligo di restituire le somme percepite a titolo di indennità di

mobilità dal mese di novembre 2002 al mese di giugno 2003;

la Corte territoriale ha ritenuto infondata la

domanda di risarcimento del danno in quanto difettava il presupposto

della richiesta dell’interessata (ex L. n. 88 del 1989, art. 54)

circa l’esito della domanda di riconoscimento di ulteriori periodi

contributivi, necessari all’anticipazione della data del conseguimento

del diritto a pensione; inoltre, la Corte ha ritenuto che, in

applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 22

e del regime di pensionamento programmato (cd. finestre), la S.

aveva ottenuto i requisiti per la quiescenza al raggiungimento di 35

anni di contribuzione e 57 anni di età (30.11.2002), mentre la prima

finestra utile era stata quella del primo aprile 2003, con la

conseguenza che a tale data era cessato il diritto a percepire

l’indennità di mobilità; dunque, ha condannato l’INPS ad erogare

l’indennità di mobilità dal 30 novembre 2002 al 30 marzo 2003;

avverso tale sentenza, ricorre per cassazione

l’Inps sulla base di un motivo, successivamente illustrato da memoria:

violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il

pronunciato e nullità della sentenza a causa di pronuncia ultra petita

ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 437 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c.,

comma 1 n. 4); ad avviso del ricorrente, in particolare, la sentenza

impugnata aveva condannato l’Istituto a pagare l’indennità di mobilità

per il periodo compreso tra il primo dicembre 2002 ed il 30 marzo 2003,

pur negando la responsabilità per danni dell’Istituto ed a fronte della

unicità della domanda risarcitoria proposta dalla S., seppure

costituita da varie voci di danno tra le quali l’equivalente di quanto

trattenuto dall’Inps per indennità di mobilità non dovuta;

resiste con controricorso S.R..

 

 

 

 

 

 

Diritto

 

 

 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

il motivo è fondato;

la sentenza impugnata ha espressamente qualificato la domanda

proposta da Renata S. quale richiesta di “risarcimento del danno

causato dalla omessa comunicazione dell’INPS circa l’avvenuto anticipato

conseguimento del diritto ad ottenere la pensione di anzianità, danno

consistente nella mancata fruizione di sette mensilità di pensione

nonchè nella restituzione della indennità di mobilità, goduta dalla

medesima, nel periodo 30 novembre 2002- 30 giugno 2003”;

a fronte di tale evidente qualificazione operata dalla Corte

territoriale, la sentenza ha, da una parte, accertato l’oggettiva

insussistenza della fattispecie generatrice del danno lamentato (per

difetto dei presupposti indicati dalla L. n. 88 del 1989, art. 54)

rigettando coerentemente i capi riferiti ai profili di danno emergente

costituiti dalla mancata percezione dei ratei di pensione che sarebbero

maturati nel caso in cui la pensione fosse stata chiesta tempestivamente

rispetto al maturare dei requisiti, e, per altro verso, ha invece

accolto la richiesta di condanna dell’INPS al pagamento di tre ratei

mensili dell’indennità di mobilità che l’Istituto ha richiesto, in

quanto non dovuti per essere la titolare in possesso dei requisiti per

godere della pensione;

in sostanza, il ricorrente deduce che la condanna dell’Inps al

pagamento dei ratei dell’indennità di mobilità non ha formato oggetto di

specifica domanda, e cioè a titolo diverso da quello risarcitorio, per

cui la sentenza impugnata non avrebbe potuto accogliere tale domanda

senza violare l’art. 112 c.p.c.;

nella giurisprudenza di questa Corte (vd. Cassazione n. 9052 del 2010),

è consolidato il principio, secondo il quale in sede di legittimità

occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti la pronuncia su

domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data

dal Giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte

propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c.,

per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato,

prospettandosi che il Giudice di merito sia incorso in un error in

procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il

potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari onde

acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia

richiestale;

nel caso in cui venga invece in contestazione l’interpretazione del

contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un

tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che

sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione

impugnata sul punto (Cass. civ., Sez. lavoro, 24/07/2008, n. 20373).

ciò posto, rileva il Collegio che nella specie non si verte

nell’ambito dell’interpretazione dei contenuti della domanda, posto che i

giudici di appello, dopo aver interpretato la domanda come di esclusiva

natura risarcitoria per violazione dell’obbligo dell’Inps di fornire

corrette comunicazioni, hanno immutato i fatti costitutivi dedotti a

fondamento della stessa condannando l’Inps a versare tre ratei

dell’indennità di mobilità mai richiesti a titolo diverso da quello di

mero parametro risarcitorio;

come è noto, il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il

pronunciato comporta che non può essere riconosciuto un bene non

richiesto o comunque, non può essere emessa una statuizione che non

trovi corrispondenza nella domanda, tale principio deve quindi ritenersi

violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo

delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione

dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad

alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non

compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero,

pur mantenendosi nell’ambito del “petitum”, rilevi d’ufficio

un’eccezione in senso stretto, oppure ponga a fondamento della decisione

fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo

nel processo un titolo (“causa petendi”) nuovo e diverso da quello

enunciato dalla parte a sostegno della domanda (vedi “ex multis” in tal

senso Cass. 22-32007 n. 6945);

nel caso di specie, è evidente che il punto accolto dalla sentenza

impugnata (condanna alla erogazione di ratei di indennità di mobilità)

non deriva dalla condotta dell’INPS denunciata, peraltro ritenuta non

illecita, e neanche risulta basata su alcuna domanda proposta dalla

originaria ricorrente;

pertanto, nella fattispecie ricorre il vizio di ultrapetizione

denunciato dal ricorrente e, in definitiva, il ricorso va accolto e la

sentenza cassata quanto alla condanna dell’INPS al pagamento dei tre

ratei di indennità di mobilità, essendo la domanda proposta da

S.R. interamente infondata;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella

misura liquidata in dispositivo. Quanto alle spese dei gradi di merito,

ricorrono valide ragioni per disporne la compensazione in relazione alla

evoluzione giurisprudenziale che ha definito solo in tempi successivi

all’instaurazione del giudizio (anno 2007) i presupposti di

applicabilità della responsabilità dell’Inps ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 54 (vd. Cass. n. 2498 del 2018).

 

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e cassa in parte qua la sentenza

impugnata. Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese

del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000,00 per compensi,

oltre ad 200, 00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e

spese accessorie di legge; dichiara compensate le spese dei gradi di

merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

 

 

 

 

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