Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19066 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 06/07/2021), n.19066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo Consiglie – –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8944/2016 proposto da:

C.I., V.C., CA.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA FUSCO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIA DI GIULIO, giusta procura speciale

per Notaio;

– ricorrenti –

contro

VE.SA., G.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

REGGIO D’ACI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO BERTAZZOLO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2341/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Padova – sezione distaccata di Este, con la sentenza n. 212 del 2006, accolse parzialmente la domanda proposta nel 1997 da G.A. e Ve.Sa. proprietari dell’unità abitativa centrale di un complesso immobiliare tripartito, sito nel Comune di (OMISSIS) – nei confronti di Ca.An., V.O. ed S.E., e con l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.I. e per l’effetto accertò la natura comune di una parte dell’area censita al NCTR del predetto Comune, al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) e condannò i convenuti alla rimozione di una delle recinzioni ivi presenti.

2. Proposero appello principale gli attori censurando la decisione nella parte in cui il Tribunale non aveva riconosciuto la natura di area comune all’intero mappale (OMISSIS), ed aveva rigettato la domanda di condanna dei convenuti alla demolizione dei 3 garages che insistevano su detta area.

Proposero appello incidentale i convenuti Ca., V. e C. (in qualità di erede di S.E.) per censurare l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell’avvenuto acquisto dei garages per usucapione, ed il rigetto della domanda di rimozione del pozzetto che insisteva sul mappale (OMISSIS).

3. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 8 ottobre 2015, ha parzialmente riformato la decisione.

3.1. Quanto all’appello principale, la Corte territoriale ha ritenuto che l’estensione dell’area comune fosse di mq. 468, corrispondente all’intero mappale (OMISSIS) quale risultava dal NCT,

e che, di conseguenza, dovesse essere accolta la domanda di rimozione (anche) della recinzione che nella planimetria allegata alla CTU separava la porzione scoperta di colore rosa da quella di colore verde. Era rimasta infatti indimostrata l’eccezione di usucapione formulata dalla convenuta C., basata sull’assunto che la recinzione in oggetto esistesse da lungo tempo.

3.2. La Corte d’appello ha accolto anche la domanda riconvenzionale di usucapione dei garages, specificando che la stessa era finalizzata essenzialmente al mantenimento dei manufatti, che erano stati realizzati a distanza inferiore a quella di legge.

4. Per la cassazione della sentenza C.I., V.C. ed Ca.An. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi. Resistono con controricorso G.A. e Ve.Sa.. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità della Camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza “per sostanziale incongruenza del dispositivo nella parte in cui si fa rinvio ad una planimetria allegata alla CTU che dovrebbe integrare il relativo accertamento giudiziale (art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 5)”, ovvero, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e/o art. 132 c.p.c., n. 5, “nella parte in cui la pronuncia sulla domanda di accertamento della proprietà comune viene definita mediante riferimento ad un altro atto processuale”, ovvero violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., nella parte in cui “non viene comunque argomentata la consistenza della proprietà comune su cui si controverte”.

1.1. La doglianza muove da presupposti erronei ed è, pertanto, manifestamente infondata.

Secondo i ricorrenti, qualora la sentenza richiami un documento ulteriore (nella specie, la planimetria allegata alla CTU) per definire il suo contenuto decisorio, vi sarebbe nullità per vizio di motivazione.

E’ vero, al contrario, che il giudice in sentenza può richiamare atti e documenti acquisiti al processo al fine di individuare l’oggetto dell’accertamento, come avvenuto nel caso in esame con riferimento al terreno in contestazione, alla sua estensione, agli elementi ivi esistenti.

Tale tecnica redazionale, tipicamente utilizzata nei giudizi che hanno ad oggetto beni immobili (divisione, accertamento confini, distanze legali etc.), è del tutto conforme al principio sancito dall’art. 111 Cost., che, nell’imporre al giudice di spiegare le ragioni della decisione, agisce evidentemente su un piano diverso da quello della indicazione del contenuto dell’accertamento.

La Corte d’appello era tenuta a giustificare la scelta di riconoscere la natura comune dell’intero mappate (OMISSIS) come riportato nel NCT, e ciò ha fatto con argomentazione congrua, assolvendo di conseguenza l’onere motivazionale imposto dal parametro costituzionale e dalla previsione contenuta nell’art. 132 c.p.c..

2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali.

I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe attribuito impropriamente alle deposizioni dei testimoni un contenuto oggettivamente non conforme alle dichiarazioni rese, ed inoltre avrebbe ritenuto ambigue le risultanze istruttorie finalizzate a provare l’eccezione di usucapione, travalicando i limiti del prudente apprezzamento, ed esprimendo un’implicita valutazione sull’attendibilità dei testimoni escussi, ritenuti erroneamente in rapporto di parentela con le parti della causa.

2.1. La doglianza è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove testimoniali, che è attività estranea al sindacato di legittimità.

Con orientamento consolidato, questa Corte afferma che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (ex plurimis, Cass. 23/05/2014, n. 11511).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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