Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19065 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20033/2015 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA, in persona del suo

Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO PUGLIESE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

ANACLERIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1367/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO del

2/05/2014, depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato Francesco Anaclerio difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Gestore dei servizi Energetici s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di B.S. e di Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza n. 1367/14 depositata il 13 giugno 2014, con la quale a Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione emessa in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale.

2. Gli intimati non hanno resistito al ricorso.

3. Il Collegio rileva che è stato depositato dalla parte ricorrente un atto qualificato come “istanza per la dichiarazione di sopravenuta improcedibilità del ricorso”, sottoscritto dal difensore di detta parte. A tale atto è allegata una procura speciale notarile rilasciata a tale difensore in data 4 dicembre 2015 ed un atto qualificato nella già indicata istanza come transazione.

Nell’istanza in parola il difensore della parte ricorrente dichiara di agire in forza della detta procura notarile, alla quale sono allegati quattro elenchi (indicati come A, B, C e D), rispettivamente relativi a ricorsi decisi da questa Corte, a ricorsi discussi e da rinotificare, a ricorsi da discutere (fra i quali vi è quello in esame) e a ricorsi da rinotificare. Nella medesima istanza si deduce che tra le parti, rappresentate dai loro procuratori, dopo la proposizione del ricorso e stata sottoscritta transazione (All. 2) contenente rinunzia di parte attrice all’azione proposta nei confronti di GSE (cfr. Allegato 2, punto 1 a pag. 4)”, “che la rinunzia è stata accettata da GSE e “che si è verificata, pertanto, la cessazione della materia del contendere ed il venir meno da parte di GSE dell’interesse al ricorso.

Sulla base di tali premesse si chiede a questa Corte di “dichiarare la improcedibilità del ricorso medesimo.

Si rileva che nella procura notarile già richiamata, al punto 4), si conferisce espressamente al difensore della ricorrente, Avv. Francesco Anaclerio, il potere di “depositare l’atto di rinuncia ai ricorsi per Cassazione, presentati da GSE avverso le sentenze di appello emesse dal Tribunale di Catanzaro, di cui all’elenco C, in relazione ai quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione.

Sulla base di tali emergenze, ancorchè l’atto depositato sia stato qualificato come “istanza per la dichiarazione di sopravenuta improcedibilità del ricorso” ed ancorchè nella sua parte espositiva si evochi il concetto di rinuncia della controparte all’azione accettata da GSF, e, quindi, si prospetti la cessazione della materia del contendere, il Collegio ritiene che l’atto debba intendersi, in sostanza, come dichiarazione di rinuncia al ricorso, che deve reputarsi ritualmente sottoscritta dal difensore della società ricorrente ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, in virtù dell’espresso mandato in tal senso emergente dalla procura speciale notarile in base alla quale il difensore ha dichiarato di produrre l’atto.

4. Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del processo di cassazione (fermo restando che la vicenda naturalmente resterà regolata dall’atto transattivo).

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

6. Si evidenzia che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la parte ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima (Cass., ord., 17 aprile 2015, n. 12816; Cass., ord., 17 aprile 2015 n. 11289; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3282).

PQM

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, in sede di riconvocazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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