Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19065 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. I, 19/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 19/09/2011), n.19065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto ai n. 18903 del R.G. anno 2005 proposto da:

CAVEDIL s.r.l. CF (OMISSIS) domiciliata in ROMA, via G.Banti 34

presso l’avv. Bruni Anna Marta che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Pomezia CF (OMISSIS) in persona del Sindaco, dom.to in

Roma via della Giuliana 38 presso l’avv. Di Battista Giovanni che lo

rappresenta e difende per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1622 in data 11.04.2995 della Corte di Appello

di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella CdA del 13.07.2011 dal

Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il controricorrente, l’avv. G. Di Battista;

udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dott. GOLIA Aurelio

che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 20.2.1995 il Presidente del Tribunale di Roma ingiunse a Comune di Pomezia di pagare all’istante s.r.l., Cavedil la somma di L. 147.018.270 quale saldo del corrispettivo dovuto alla società per lo svolgimento del servizio di discarica dei r.s.u. per il Comune, saldo risultante dalla differenza tra l’importo complessivo di L. 778.552.000, riconosciuto spettare dalla G.M. con delib. N. 1058 del 1994, ed il minore importo (L. 631.534.230) già fatto segno ad ingiunzione non opposta. Si oppose il Comune ed il Tribunale, con sentenza 24.4.2002, rigettò l’opposizione, in particolare disattendendo la eccezione di nullità sollevata da Comune con riguardo all’esercizio della discarica in violazione delle norme di legge. La sentenza venne appellata dal Comune il quale prospettò come il Consiglio di Stato con le decisioni 1445/99 e 998/00 avesse dichiarato l’illegittimità dell’ordinanza del Presidente della Regione di individuazione del sito Cavedil per la discarica e come la Cassazione penale avesse statuito la violazione delle norme sull’ambiente e territorio con riguardo all’area di proprietà della stessa società. La Corte di Roma con sentenza 11.4.2005 accolse l’appello e revocò l’ingiunzione emessa in favore di Cavedil. Nella motivazione, dopo aver rilevato che difettava in atti la documentazione inserita nel fascicolo di primo grado a sostegno del credito CAVEDIL, la Corte territoriale ha considerato: che dalla pronunzia della Cassazione 19.7.1993 emergeva che il sito interessato dalla discarica era soggetto a vincolo paesaggistico di cui al D.L. 312 del 1985 conv. in L. n. 431 del 1985 e che i relativi accertamenti – esposti nella sentenza – neanche erano stati contestati dalla società; che le menzionate sentenze del Consiglio di Stato disponevano la invalidazione dei provvedimenti che avevano localizzato, e quindi autorizzato, la discarica; che da tanto emergeva che Cavedil aveva svolto la sua attività di gestione della discarica in violazione della disciplina di cui al D.P.R. n. 915 del 1982, art. 25 e che pertanto erano nulle le obbligazioni negoziali per il suo esercizio assunte. Per la cassazione di tale sentenza – notificata il 12.5.2005 – ha proposto ricorso la Cavedil in data 11.7.2005 articolando quattro motivi, ai quali si è opposto il Comune di Pomezia con atto del 29.9.2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato.

Primo motivo. Con esso si contesta in primo luogo la verità dell’affermazione per la quale non sarebbe in atti il fascicolo e la relativa documentazione afferenti il primo grado e la fase monitoria e si precisa che la stessa documentazione del Comune era eloquente della piena ricognizione del debito (la Delib. N. 1058 del 2004). Il motivo, attingente la prima ratio della decisione della Corte di merito, pur fondato non conduce all’accoglimento del ricorso essendo del tutto condivisibili le argomentazioni poste a base della seconda ratio della decisione (e censurate con i motivi infondati che appresso si esaminano).

Secondo motivo. Si lamenta, con esso, che la eccezione di nullità, introdotta solo in sede di conclusioni di primo grado e reiterata in appello, sia stata indebitamente esaminata e conosciuta dalla Corte.

La doglianza è affatto infondata, posto che il rilievo officioso della nullità, consentito anche in appello (Cass. 12880 del 2010), solleva la parte dall’onere di eccezione tempestiva (eccezione che nella specie comunque vi è stata, l’eccezione essendo stata articolata in primo grado in sede di conclusioni e dal primo giudice esaminata e disattesa).

Terzo motivo. Ci si duole del fatto che non sia stato dato rilievo alla esistenza di precise ricognizioni di debito nelle Delib. G.M. n. 1058 del 2004 e Delib. N. 253 del 1995, che attestavano come il contratto era insorto in assoluta validità la quale non poteva essere revocata in dubbio dalle pronunzie del Consiglio di Stato di annullamento del titolo autorizzatolo dell’esercizio della discarica, esse essendo intervenute ben dopo la prestazione del servizio. Quarto motivo. Con esso ci si lamenta che si sia attribuita alle pronunzie del CdS e della Cassazione penale una efficacia esterna quando esse non erano state rese nel contradittorio di Cavedil. Terzo e quarto si esaminano assieme e si dichiarano totalmente infondati.

La Corte di merito non ha fatto capo alle pronunzie in discorso – ed in particolare a quella del CdS – come direttamente efficace sul contratto (il che sarebbe stato possibile solo nel caso di decisione di invalidazione di un atto ad efficacia normativa, quale un regolamento: vd. Cass. 2000 del 2008, 2144 del 2003 e 23748 del 2007). La Corte le ha invece esaminate per la loro portata di attestazione della esistenza di un vizio procedimentale radicale della sequenza autorizzatoria: vetendosi, qundi, in tema di atto negoziale collegato alla fase pubblicistica dell’autorizzazione urbanistica all’esercizio della discarica (Cass. S.U. 23346 del 2008), l’esame dell’effetto riflesso della patologia della fase sull’atto spettava certamente alla cognizione del G.O. che doveva valutarne l’esistenza senza deduzione automatica di effetti di invalidazione ma con riguardo al rapporto tra economia contrattuale, scopo del contratto ed interesse protetto dalla norma urbanistica (Cass. 24769 del 2008 e 2187 del 2011, in tema di violazioni ex Lege n. 47 del 1985). E tale valutazione è stata fatta, e resa con sintetica ma chiara motivazione, senza nè trasposizioni del giudicato in altra materia e tra altri soggetti nè incorrendo in congetture non consentite ma solo valutando che l’invalidazione (fondata su accertamento nel merito) del titolo autorizzatorio avesse indotto la nullità derivata della convenzione che su di esso si fondava, ed a nulla valendo, ad escluderla, invocare delibere di riconoscimento di debito (la ricognizione da parte dell’Ente pubblico non potendo ingenerare obbligazioni le volte in cui tenda a sostituire un atto negoziale affetto da nullità). Il ricorso non pare abbia compreso tale problema e tenta di accreditare la insuperabilità della ricognizione o la erroneità della invocazione di un giudicato fuori della sua sfera soggettiva: esso va dunque respinto, con le conseguenze di legge per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la soc. CAVEDIL a pagare al Comune di Pomezia le spese per Euro 4.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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