Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19065 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19065 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12071-2017 proposto da:
RICCOBONO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;

– ricorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, in
persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio
dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANDREA EUGENIO MARIO
ROMANO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/07/2018

avverso la sentenza n. 5920/7/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 15/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON e disposta la motivazione semplificata.

Con sentenza in data 13 ottobre 2016 la Commissione tributaria
regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da Riccobono
Antonino avverso la sentenza n. 9594/8/15 della Commissione
tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro
le cartelle di pagamento per tributi vani 2002/2014. La CTR osservava
in particolare che, come ritenuto dai primi giudici, erano infondate le
eccezioni del contribuente, devolute in appello, di nullità delle
notifiche delle cartelle esattoriali impugnate e di prescrizione dei crediti
portate dalle medesime.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agente della riscossione.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.il ricorrente lamenta violazione di legge, poiché la CTR ha affermato la
validità delle procedure notificatorie delle cartelle di pagamento de
quibus, con particolare riguardo alle modalità ed alla prova delle stesse.
La censura è infondata.
Va ribadito che:
-«In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella
esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del
concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in
quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29
Ric. 2017 n. 12071 sez. MT – ud. 20-06-2018
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Rilevato che:

settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente
affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa
rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di
competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si
perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante

che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva
coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come
confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26,
secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni
la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta
notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di
notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o
dell’amministrazione» (Sez. 5, n. 6395 del 2014);
-«In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una
cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la
notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare
esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo
notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella
non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente,
di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa» (Sez. 6 3, Ordinanza n. 21533 del 15/09/2017, Rv. 645709 – 02);
-«In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1,
seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento
del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta
mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo
necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella
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dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto

di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del
destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo,
stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile
solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa
nell’impossibilità di prenderne cognizione» (Sez. 3, Sentenza n. 15795

-«In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26,
comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del
procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la
produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di
ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo
necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa»
(Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 – 01);
-«La contestazione della conformità all’originale di un documento
prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche,
quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione
perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di
inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione
specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti
per i quali si assume differisca dall’originale» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 – 01);
-«In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della
riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica
o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della
cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli
originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto,
l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non
può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in
ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve
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del 29/07/2016, Rv. 641156 – 01);

valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi
istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo
il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente
della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle
riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso» (Sez. 6 – 3,

La sentenza impugnata sul punto decisionale de quo è pienamente
conforme a tutti i principi di diritto espressi in tali arresti
giurisprudenziali.
Il giudice tributario di appello infatti, accertato che nel caso di specie si
tratta di notifica c.d. “diretta” a mezzo posta delle cartelle esattoriali
effettuata dall’Agente della riscossione ex art. 26, d.P.R. 602/1973, ha,
correttamente, rilevato che la prova della notificazione delle medesime
era stata data mediante la produzione documentale giudiziale
dell’Agente della riscossione stesso.
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ.- il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo
controverso, poiché la CTR ha affermato l’infondatezza della sua
eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento
impugnate.
La censura è inammissibile.
Sul punto decisionale meritale de quo sussiste doppia decisione
conforme della CTP milanese e della CTR lombarda, quindi non
avendo il ricorrente assolto all’onere di provare la diversità dei fatti
valutati nei due gradi di merito (v. in tal senso, Sez. 1, Sentenza n.
26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03), il mezzo non è proponibile
ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va rigettato.

Ric. 2017 n. 12071 sez. MT – ud. 20-06-2018
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Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 – 02).

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.800 oltre euro 200

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 20 giugno 2018
1 Presidente
tro C rzio

per esborsi, 15°/0 per contributo spese generali ed accessori di legge.

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