Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19065 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6382-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLANIINIA

135, presso lo studio dell’avvocato MARCO MORETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO COPPARI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 377/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’appello di Ancona con la sentenza n. 377/2017 ha rigettato l’appello proposto da P.G. avverso la sentenza che aveva respinto per intervenuta decadenza la sua domanda giudiziale depositata in data 23/3/2015 oltre il termine triennale D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 – proposta nei confronti dell’Inps e diretta ad ottenere la declaratoria di esposizione ultradecennale all’amianto nello svolgimento delle mansioni lavorative ai fini della L. n. 257 del 1992, art. 13,comma 8.

A fondamento della sentenza la Corte sosteneva che l’istanza rivolta dal ricorrente all’Inps il 5/2/2002 in sede amministrativa fosse da considerarte quale domanda volta ad ottenere la rivalutazione dei contributi previdenziali in seguito all’esposizione ad amianto, e non già ad ottenere soltanto un estratto conto certificativo della propria posizione contributiva come riteneva il lavoratore; ciò in quanto nei propri atti il ricorrente aveva qualificato la stessa istanza all’Inps come domanda volta ad ottenere la rivalutazione contributiva; ed inoltre perchè se fosse stata una semplice istanza di estratto conto non si spiegherebbe la risposta dell’Inps che aveva comunicato sia la situazione contributiva a fini pensionistici sia il rigetto riguardante il riconoscimento dei benefici da esposizione ad amianto.

Contro la sentenza P.G. ha proposto ricorso per cassazione con 5 motivi ai quali ha resistito l’INPS con controricorso.

E’stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore ex art. 380 bis c.p.c. unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) poichè il giudice d’appello aveva omesso di esaminare la “RICHIESTA DI ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO L. n. 88 del 1989, EX ART. 54” avanzata dal ricorrente compilando e depositando in data 5/2/2002 il modello predisposto dallo stesso Ente previdenziale definito “ECOCERT”, considerata anche l’inequivocità del documento ed il tenore della nota Inps dell’8/5/2002 intestata “COMUNICAZIONE CERTIFICATIVA DEL CONTO ASSICURATIVO”;

2.- col secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) laddove la sentenza impugnata ha sostenuto, del tutto gratuitamente, che il ricorrente fosse stato perfettamente consapevole della presentazione di una domanda volta ad ottenere i benefici da amianto;

3.- col terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per aver la Corte territoriale escluso che la richiesta del 5/2/2002 potesse intendersi come semplice istanza di accesso agli atti e di estratto conto, in considerazione della risposta dell’Inps dell’8/5/02 posto che l’aggiunta a penna, effettuata nella predetta risposta INPS, da parte di un soggetto non noto non poteva costituire rigetto di una domanda che mai era stata avanzata;

4.- col quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto nell’ambito dei rapporti con un ente previdenziale è insostenibile ritenere che possa configurarsi un diniego ad una domanda mai avanzata; laddove invece nella struttura della norma sopra indicata è necessario che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto i fatti la cui esistenza è conosciuta soltanto all’interessato che avanzi la richiesta;

5.- con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte affermato che il documento dell’8/5/2002 rilasciato dall’Inps fosse un rigetto riguardante il riconoscimento dei benefici da esposizione ad amianto.

6. Il collegio rileva che, nell’ambito di una ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorso prospetta la questione del travisamento del fatto o della prova su cui questa Corte di legittimità si è pronunciata, da ultimo, con ordinanza n. 28174/2018, con sentenza n. 27033/2018, con sentenza n. 10749/2015.

L’esame di tale questione, ad avviso del collegio, richiede una più chiara delimitazione tra diverse figure di vizi – attinenti all’errore di percezione su fatto non controverso, all’errore di percezione su fatto controverso ed all’errore di valutazione – che devono essere analizzati anche alla luce del contenuto del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per come individuato dalla Sez. Unite di questa Corte con le pronunce nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014.

7.- Si tratta di una questione che, in definitiva, per la sua latitudine e rilevanza presenta rilievo nomofilattico e, pertanto, esula dalla cognizione di questa sesta sezione per come delineata dall’art. 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rimette la causa alla quarta sezione della Corte.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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