Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19065 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3446-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da se medesimo avvocato GIUSEPPE MAURIELLO;

– ricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A. (ora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

S.P.A.), D.M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1169/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/10/2014, R.G.N. 1350/2012.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. con sentenza in data 22 ottobre 2014, la Corte di Appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio, ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza di primo grado che aveva compensato le spese del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo;

2. avverso tale sentenza M.G. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, al quale non hanno opposto difese la Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. ora UNIPOL SAI ASSICURAZIONI s.p.a. e D.M.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

3. deducendo nullità della sentenza e violazione degli artt. 384,91 e 92,132,112 e 324 c.p.c. e art. 2009 c.c. il ricorrente denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata tradottasi nella riproposizione di argomentazioni già censurate, per illogicità, dalla Corte di legittimità, con la sentenza rescindente n. 7623 del 2012, quale la valorizzazione della mancata costituzione in giudizio delle controparti; nello svolgimento di argomenti esulanti dal thema decidendum in riferimento a contenzioso sviluppato in qualità di difensore di altri assistiti; in definitiva, per avere esorbitato dai confini delineati dalla sentenza rescindente;

4. preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a., ora UNIPOL SAI ASSICURAZIONI s.p.a., giacchè non vi è prova del perfezionamento della procedura di notificazione del ricorso e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio nè il ricorrente ha richiesto di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso sul presupposto di non averlo ricevuto, offrendo prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (v., fra le altre, Cass., Sez. U., n. 627 del 2008; Cass. n. 18361 del 2018);

5. il ricorso è da rigettare;

6. la sentenza rescindente di questa Corte, n. 7623 del 2012, ha ritenuto fondate le sole doglianze relative all’insufficienza e illogicità della motivazione fornita dal giudice di appello, respinte le ulteriori censure con le quali si lamentava la mancanza di una motivazione propria della Corte di appello sulla ricorrenza di giusti motivi di compensazione delle spese, censure che, peraltro, vengono in parte rinnovate con il ricorso all’esame;

7. in particolare, la richiamata sentenza rescindente ha ritenuto la modestia del valore della causa non tale da far ritenere sostanzialmente ingiustificato e socialmente poco commendevole il ricorso all’autorità giudiziaria e ha evidenziato come la contumacia dei convenuti, facente seguito alla mancata collaborazione nella fase svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione, non costituisse effettivamente una circostanza tale da poter ragionevolmente rappresentare, in una fattispecie del genere, un elemento rilevante a favore di un esonero dalle spese giudiziali alle quali il comportamento, complessivamente considerato, aveva esposto la controparte;

8. così il dictum della sentenza rescindente, in giudizio instaurato – come il presente – nella vigenza della disciplina introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (prima delle modifiche apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11 e poi nuovamente dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, conv., con mod. nella L. 10 novembre 2014, n. 162), alla stregua della quale il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in ipotesi di soccombenza reciproca e se ricorrono “altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, atteso il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla citata Legge, art. 2, comma 1, lett. a) (v., fra le tante, Cass. n. 13460 del 2012);

9. nel caso di specie, la motivazione della Corte del rinvio è stata esplicitata fondando la compensazione sulla facilitazione probatoria derivante dal comportato dei convenuti quanto all’esistenza del debito e risoltosi nel non frapporre alcuna obiezione alla tesi attorea così consentendo, in maniera determinante, l’acclaramento, nel merito, della fondatezza della prospettazione difensiva, sottolineando che le censure avverso la disposta compensazione non avevano convincentemente confutato la rilevanza del comportamento positivo della controparte nel giudizio di primo grado;

10. la Corte di merito ha, inoltre, rimarcato che per la natura del procedimento, di accertamento dell’obbligo del terzo, assumeva rilevanza pregnante il comportamento collaborativo diverso e distinto dal comportamento tenuto nella procedura esecutiva eventualmente significativo ai fini della liquidazione delle spese della procedura esecutiva e non inerente alla cognizione incidentale per l’accertamento dell’obbligo del terzo;

11. la motivazione così espressa non si appalesa come meramente apparente;

12. invero la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;

13. è pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

14. tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (per la riformulazione della norma, come interpretata dalle Sezioni unite della Corte, v. Cass., Sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2014);

15. se, per un verso, deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, è pur vero che, per altro verso, il provvedimento il cui apparato argomentativo si colloca al di sotto della predetta soglia minima costituzionale è censurabile per omessa osservanza dell’obbligo di motivazione affermato dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, concretando tale omissione una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Cass. n. 7402 del 2017);

16. l’obbligo di motivazione previsto, in via generale, dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta la nullità processuale deducibile, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

17. nella specie la sentenza impugnata è immune da tali vizi ed è sottratta al sindacato di legittimità;

18. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva;

19. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inamimssibile il ricorso proposto nei confronti della Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a., ora UNIPOL SAI ASSICURAZIONI s.p.a., e rigetta il ricorso proposto nei confronti di D.M.A.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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