Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19064 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19064 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12037-2017 proposto da:
VALLI VALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato
MICHELE SPROVI ERI, rappresentato e difeso dall’avvocato
BRUNO ROCCHETTI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 18/07/2018

avverso la sentenza n. 2874/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
09/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Rilevato che:
Con sentenza in data 22 settembre 2016 la Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n.
111/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Reggio
nell’Emilia che aveva accolto il ricorso di Valli Valdo contro la cartella
di pagamento IVA 2006. La CTR osservava in particolare che il
recupero fiscale doveva considerarsi fondato sul fatto che il credito
IVA esposto nella dichiarazione annuale per il 2007 non poteva essere
riconosciuto secondo il meccanismo della detrazione, ma soltanto
mediante quello del rimborso, essendo stata omessa la dichiarazione di
periodo per l’annualità precedente nella quale era maturato il credito
stesso.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
contribuente deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto il ricorrente lamenta la violazione della
normativa d’imposta, come interpretata nella giurisprudenza di
legittimità, poiché la CFR ha affermato la fondatezza della pretesa
creditoria portata dalla cartella esattoriale impugnata sulla
considerazione della non detraibilità dell’IVA esposta a credito nella
dichiarazione annuale successiva a quella di maturazione del credito
Ric. 2017 n. 12037 sez. MT – ud. 20-06-2018
-2-

MANZON e disposta la motivazione semplificata.

medesimo, sussistendo gli ulteriori presupposti, formali e sostanziali, di
sussistenza di esso.
La censura è fondata.
Va ribadito che «La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore
aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per

dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia
dedotta entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il
diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente
abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in
tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a
seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il
diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia
controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo
d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili»
(Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).
La sentenza impugnata è chiaramente in contrasto con il principio di
diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, avendo affermato che
unica modalità di tutela del credito IVA de quo sia quella dell’istanza di
rimborso.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo, con
rinvio al giudice a quo per nuovo esame, con particolare riguardo alla
sussistenza dei presupposti di detraibilità del credito IVA in oggetto
ulteriori rispetto a quello della presentazione della dichiarazione
annuale nel periodo di maturazione, essendo gli stessi in contestazione
tra le parti, così come indicatosi nella seconda parte del principio di
diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale.
PQNI
Ric. 2017 n. 12037 sez. MT – ud. 20-06-2018
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il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 20 giugno 2018

Presidente

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