Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19064 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 16/07/2019), n.19064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12998-2018 proposto da:

B.R., D.M.A., S.G.,

V.M.L., P.E., BA.AN., PE.CI.,

C.E., B.M., CA.AN.MA., CH.TE.,

F.L., D.P.A., CA.GI.,

CR.SA., elettivamente domiciliate in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA

TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO,

rappresentate e difese dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL VENETO, in persona del Direttore Generale pro tempore, UFFICIO

SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERONA in persona del Dirigente pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 486/2017 della CORTE D’APPELLO di N’ENIZIA,

depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non

partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE

FELICE ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica, nella parte in cui lo stesso aveva chiesto di sentir annullare la condanna, disposta in primo grado, a corrispondere l’indennità ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, nei confronti di Ba.An. e altri quattordici, insegnanti e collaboratori scolastici precari, successivamente immessi in ruoli in periodi diversi a seguito di stabilizzazione, rigettando altresì l’appello incidentale proposto da questi ultimi;

la Corte territoriale, richiamandosi ai prìncipi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (specificamente a Cass. da n. 22552 a n. 22557 del 2016 e a Cass. n. 27563 del 2016 e alla successive, tutte conformi), ha negato il diritto alla conversione dei rapporti a termine in rapporto a tempo indeterminato, in virtù dell’intervenuta stabilizzazione, negando in capo agli appellanti incidentali la titolarità dell’azione risarcitoria per abuso di contratti a termine ai fini dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32;

ha accertato che i dipendenti non avevano specificamente allegato e documentato l’esistenza di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo riguardo ai quali non può ritenersi sussistente il beneficio dell’agevolazione probatoria – ma si erano limitati a valorizzare la lunga durata dei rapporti a termine, dato di per sè insufficiente ai fini della prospettazione;

la cassazione di tale decisione è domandata da Ba.An. ed altri quattordici sulla base di sei motivi, illustrati da successiva memoria; il Mìnistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, l’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto e l’Ufficio Scolastico provinciale di Verona rimangono intimati;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “L’estinzione del procedimento d’appello per mancato tempestivo deposito telematico dell’atto di riassunzione” e il “Passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado per inesistenza dell’atto di riassunzione”; richiamando il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis che stabilisce che il ricorso in riassunzione (nella specie, riferita, alla riassunzione del giudizio dopo la sua sospensione in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale n. 187 del 2016, incidente sul merito della controversia n. d.r.), deve essere depositato esclusivamente in via telematica, parte ricorrente afferma l’estinzione del procedimento per omissione di tale adempimento;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti deducono “Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001.- Violazione falsa ed erronea applicazione del “principio di equivalenza” e del principio di effettività della tutela”; contestano l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie (e non attraverso il cd. Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 13 luglio 2015 n. 107) costituiscono misura adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso a una successione di contratti a termine del personale impiegato a vario titolo nella scuola; sostengono che una siffatta conclusione contrasterebbe con i principi dettati dalla direttiva 1999/70/CE e dalla stessa Corte Europea di Giustizia nella nota sentenza Mascolo, la quale, nel rilevare l’aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l’assenza di forza dissuasiva e di effettività;

il terzo motivo si appunta “Sulla questione pregiudiziale Europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CEdell’esclusione della misura

risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie”; si chiede a questa Corte, nel caso di conferma delle statuizioni impugnate, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia Europea perchè si pronunci sulla questione indicata in epigrafe;

col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestano “Illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3 Cost.(principio di eguaglianza), ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva Europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza – principio di effettività), ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell’Uomo”; il motivo censura la normativa scolastica nazionale rispetto ai principi costituzionali richiamati in epigrafe, in base al rilievo che la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico avviene per il futuro, senza alcuna eventuale tutela risarcitoria del danno subito dal lavoratore prima della sua immissione nei ruoli amministrativi;

col quinto motivo (erroneamente rubricato come quarto), formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 contestano “Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni subiti, di accertamento del danno (art. 115 c.p.c. e/o artt. 2727 c.p.c. e s.s.), di liquidazione del danno (art. 1226 c.c.). Nullità della sentenza per aver ritenuto, con una motivazione del tutto apparente, che l’intervenuta stabilizzazione escludesse il diritto al riconoscimento delle differenze retributive e contributive. Omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di impugnazione. Sull’illegittima esclusione del risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli cui avrebbe fatto fronte la stabilizzazione”; la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato la sussistenza di danni diversi e ulteriori, mentre avrebbe dovuto condannare, in via equitativa, il Miur al pagamento dei danni per il pregiudizio determinato dalla negativa incidenza della condizione di precarietà sulla professionalità e sulla capacità lavorativa dei ricorrenti, così come dedotto nel ricorso di appello, e in assenza di contestazione da parte del Ministero delle voci di danno specificamente allegate;

col sesto e ultimo motivo (erroneamente rubricato come quinto), formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti lamentano “Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1362 c.c. e s.s. per aver illegittimamente escluso il diritto al pagamento delle differenze retributive, contributive e delle indennità dovute a causa ed in conseguenza dei continui contratti a termine”; la Corte territoriale avrebbe escluso il diritto alle differenze retributive maturate violando il principio della domanda, atteso che quest’ultima andrebbe interpretata oltre la sua prospettazione desumibile dal significato letterale delle parole, con riguardo alla finalità che la parte intende conseguire (argomenta in base all’art. 1367 c.c.);

il Collegio, rilevando che la difesa dei lavoratori ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ponendo specificamente il problema (rilevante nella fattispecie in esame), della permanenza del diritto al risarcimento del danno anche in ipotesi di intervenuta stabilizzazione ed ha, al riguardo, segnalato che la questione è stata rimessa alla Corte Europea di Giustizia dalla Corte d’Appello di Trento con decisione del 13-17 luglio 2017, insistendo per un nuovo rinvio pregiudiziale al Giudice Europeo anche da parte della Corte di legittimità, ritiene che non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, essendo la questione prospettata in memoria meritevole di approfondimento;

di conseguenza, ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione;

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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