Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19064 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22613-2016 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 15,-

presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANGELO GIUSEPPE CHIELLO, CESARE

POZZOLI;

– ricorrente –

contro

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CONTE;

– controricorrente –

e contro

GI GROUP S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 127/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/03/2016 R.G.N. 466/2015.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto da G.B. nei confronti di Telecom Italia s.p.a. e di Gi Group s.p.a., aveva accertato il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata nel V livello del c.c.n.l. delle Telecomunicazioni a decorrere dal 26 settembre 2007 ed il diritto alle differenze retributive maturate in ragione delle mansioni di fatto espletate con decorrenza dall’inizio del rapporto (il 26 giugno 2007).

2. Il giudice di secondo grado ha osservato che le prove svolte avevano confermato lo svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni proprie della qualifica rivendicata ed in particolare la gestione di rapporti con clienti di maggior rilievo della società che si rivolgevano direttamente a lui tramite un “pin code” ed ai quali proponeva specifiche offerte di servizi collaborando con i diretti superiori in operazioni più complesse, rispondendo a reclami e richieste di chiarimenti e curando la formazione dei nuovi assunti.

Ha quindi verificato che le mansioni svolte non erano riconducibili al terzo livello del contratto collettivo nel quale è inquadrato l’addetto al cali center ma piuttosto era riconducibile al superiore quinto livello come operatore specialista di customer care.

2.1. Quanto alla spettanza delle differenze retributive rivendicate e riconosciute dal primo giudice, sul rilievo che le somme erogate erano superiori rispetto ai minimi contrattuali del livello riconosciuto, la Corte territoriale ha rilevato che la condanna disposta in primo grado era generica e che le somme eventualmente percepite in eccesso avrebbero potuto essere fatte valere in un successivo giudizio di quantificazione, osservando che la società appellante non aveva chiesto di provare che la retribuzione convenzionale sia stata calcolata e pagata in modo tale da estinguere l’obbligazione retributiva azionata.

3. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza che ha affidato a due motivi. G.B. ha resistito con controricorso ed ha depositato anche memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c.. La società Gi Group s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del c.c.n.l. Telecomunicazioni e dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.2. Sottolinea la società che la differenza tra il terzo, il quarto ed il quinto livello di inquadramento – con riguardo all’addetto al call center all’operatore di call center/customer care ed all’operatore specialista di customer care – va ravvisata nell’autonomia e nel potere decisionale con il quale l’attività viene svolta e ritiene che la qualità del cliente (top client) non vale di per sè a connotare la natura dell’attività. In particolare, ciò che contraddistingue il quinto livello riconosciuto dalla sentenza è lo svolgimento di un’attività non standardizzata con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale.

4.3. Evidenzia allora la ricorrente che la Corte di merito non aveva accertato che la lavoratrice, oltre ad essere referente per alcuni top clients, fosse anche incaricata della soluzione dei problemi che le venivano prospettati ed anzi ciò che era emerso era che questa pur dando risposte in prima battuta godeva tuttavia di un’autonomia minima e per soluzioni definitive doveva fare riferimento ai suoi superiori.

5. Il ricorso non può essere accolto.

5.1. Rileva il Collegio che il procedimento logico seguito dalla Corte di appello per la determinazione dell’inquadramento spettante alla lavoratrice risulta conforme agli insegnamenti di questa Corte che, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che il giudice del merito, a questi fini, deve in primo luogo identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui all’art. 1362 c.c. ss.; poi deve accertare le mansioni di fatto esercitate, ed, infine, deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto svolte dal lavoratore (cfr. tra le tante Cass.. n. 22/11/2019 n. 30580, 28/04/2015 n. 8589, 27/09/2010n. 20272 ed anche, su un caso analogo al presente, Cass. 17/05/2018 n. 23777).

Il rispetto del c.d. criterio “trifasico” nel giudizio relativo all’attribuzione di un inquadramento superiore rispetto a quello già posseduto dal lavoratore, non prevede che il giudice di merito debba attenersi pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. 27/09/2016 n. 18943).

5.2. Nel caso in esame, così come già in un caso a questo sovrapponibile deciso da questa Corte (cfr. Cass. n. 23777 del 2018 cit.), la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado si sottrae alle censure che le sono state mosse.

5.3. La Corte distrettuale ha valutato compiutamente il contenuto professionale delle mansioni in concreto assegnate alla dipendente ed ha colto, nelle stesse, i tratti qualificanti il livello rivendicato, vale a dire quello dei lavoratori che “(…) svolgono funzioni per l’espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure (…) esercitate attraverso (….) ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità”). In particolare il giudice di appello ha evidenziato, quanto all’autonomia e decisionalità, la capacità della lavoratrice di utilizzare “procedure non standardizzate bensì personalizzate rispetto al singolo cliente” e, quanto alla elevata tecnicalità, l’utilizzo di “sistemi complessi”.

5.4. In definitiva la Corte territoriale, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, si è attenuta alle tre fasi di indagine (accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffronto tra i risultati di tali due indagini) affrontando nel ragionamento decisorio ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione, sicchè non è configurabile il vizio di errata applicazione dell’art. 2103 c.c. denunciato.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per avere, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, trascurato di rispondere al motivo di appello, proposto dalla Telecom in via subordinata, concernente l’assenza di differenze retributive da liquidare alla lavoratrice che erano state dettagliatamente calcolate nelle difese di primo e di secondo grado.

7. La censura è destituita di fondamento.

7.1. La Corte territoriale, proprio con riguardo alla censura avente ad oggetto l’ammontare delle differenze retributive, ha posto in rilievo che la sentenza di primo grado aveva pronunciato una mera condanna generica ed ha perciò osservato che, essendo stata demandata ad un successivo giudizio la quantificazione delle somme spettanti a titolo di differenze, in quella sede la società avrebbe potuto espungere le somme già erogate fino anche ad elidere del tutto il credito.

7.2. L’affermazione poi che in giudizio non si sarebbe chiesto di provare che il credito si era del tutto estinto, oltre ad essere un argomento utilizzato dalla Corte per fortificare la decisione di demandare ad altra sede giudiziaria la corretta quantificazione delle somme, non si risolve comunque in un’omessa pronuncia ma integra piuttosto una interpretazione, semmai errata ma certo non omessa della censura formulata.

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della società soccombente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.250,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

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