Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19063 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16894/2016 proposto da:

C.I.M. in qualità di Titolare della cessata Ditta

I.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO SOLDATI 31,

presso lo studio dell’avvocato EGIDIO CANESTRARO, rappresentata e

difesa dall’avvocato IVO BALDASSINI;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede

dell’Avvocatura dell’Istituto stesso in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

FRANCESCA SALVATORI e LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in RONLA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LELIO MARITATO, GIUSEPPE

MATANO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DEL ROSE ed ESTER

ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7672/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Tribunale di Frosinone rigettava i ricorsi proposti da C.I.M. – in proprio e quale titolare dell’omonima ditta (poi cessata) – con i quali la predetta aveva chiesto accertarsi di non essere tenuta al pagamento delle somme richieste dall’INPS e dall’INAIL, previo annullamento del verbale di accertamento congiunto dei menzionati istituti, n. 514 del 10.7.2008, nonchè di due cartelle di pagamento (relative, una, a contributi e sanzioni per i periodi indicati e concernenti un lavoratore, l’altra riguardante sanzioni civili dovute all’INAIL) e dichiarava la ricorrente obbligata al pagamento in favore dell’INPS delle somme specificate nel menzionato verbale e confermava l’iscrizione a ruolo delle due cartelle esattoriali;

che, con sentenza del 24.2.2016, la Corte di Appello di Roma decidendo sul gravame principale proposto dalla C. e su quello incidentale dell’INAIL, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava la C. tenuta a corrispondere anche all’INAIL le somme di cui al detto verbale;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la C. affidato a due motivi cui l’INPS e l’INAIL resistono con separati controricorsi; Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che l’INAIL ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., e la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso ritualmente notificata all’INPS ed all’INAIL;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la rinunzia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

che nella specie le spese del presente giudizio vanno compensate nei confronti dell’INPS e dell’INAIL in considerazione del comportamento processuale della ricorrente; nulla per le spese nei riguardi di Equitalia Sud s.p.a. rimasta intimata;

che, infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu, sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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