Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19063 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. I, 19/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 19/09/2011), n.19063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4430-2008 proposto da:

C.E. (c.f. (OMISSIS)), C.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BORMIDA 4, presso l’avvocato

AMICI FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato NATALI LUIGI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BENACO, 5, presso l’avvocato MORABITO MARIA CHIARA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRAIA VILLEADO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato LUIGI NATALI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte, rilevato:

che la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 24.2.07, ha dichiarato inammissibile, per mancanza di specifici motivi di gravame, l’appello proposto da C.E. e da C.G. avverso la sentenza 19.5.2000 del Tribunale di Fermo, che aveva a sua volta dichiarato improponibile l’impugnazione degli appellanti avverso la Delib. 23 giugno 1997 con la quale l’assemblea della Coop. Raggio di Sole a r.l. aveva decretato la loro esclusione dalla società;

che i fratelli C. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi ed illustrato da memoria;

che la Cooperativa a r.l. Raggio di Sole ha resistito con controricorso;

che il ricorso è stato proposto nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 ed abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 (applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.06 e sino alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice).

che con entrambi i motivi, i ricorrenti denunciano violazione di legge e/o vizi di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

che tuttavia, sotto il primo profilo, i motivi non contengono i prescritti quesiti di diritto, che avrebbero dovuto essere formulati in un’apposita parte del ricorso, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (Cass. S.U. n. 12339/010), mentre, sotto il secondo, sono privi di un momento di sintesi volto a circoscriverne puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla loro formulazione ed alla valutazione della loro immediata ammissibilità.

(Cass. S.U. cit.).

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; che le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, a pagare alla Coop. Raggio di Sole a r.l., le spese del presente giudizio, che liquida, in Euro 1000 per onorari ed Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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