Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19063 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19063 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 11865-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente

contro
LUIS SRL;

intimata

avverso la sentenza n. 3990/12/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il
16/11/2016;

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON e disposta la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza in data 24 ottobre 2016 la Commissione tributaria

dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale e rigettava quello incidentale
proposto dalla LUIS, già COGEVAR, srl avverso la sentenza n.
524/12/12 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che
aveva parzialmente accolto il ricorso della società
contribuente/appellante incidentale contro l’avviso di accertamento
per II.DD. ed IVA 2003. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava
in particolare che non era fondato il primo motivo del gravame
agenziale concernente la ripresa a tassazione, quale provento illecito ai
sensi dell’art. 14, comma 4, legge 537/1993, del contributo pubblico
ricevuto per l’acquisto di macchinari ed immobili aziendali a causa
della cessione in godimento a soggetto terzo prima dello scadere del
termine quiquennale previsto dalla normativa correlativa. Il giudice
tributario di appello in merito rilevava che l’agenzia fiscale non aveva
assolto al proprio onere di provare la distrazione integrale dei beni
oggetto del programma finanziato e quindi con ciò fondare appunto la
ripresa fiscale in quanto riguardante l’intera rata annuale del contributo
pubblico e non solo quella oggetto della specifica contestazione in
fatto (noleggio alla Grivan Group srl).
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che:

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regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello proposto

Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione
degli artt. 14, comma 4, legge 537/1993, 640, cod. pen., poiché la CTR
ha erroneamente che oggetto della ripresa era la revoca del contributo
pubblico erogato ai sensi della legge 488/1992, mentre diversamente si

il 2003 a causa del comportamento penalmente rilevante (art. 640 bis,
cod. pen.) della società contribuente.
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.
civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt.
115, 116, cod. proc. civ., poiché la CTR non ha posto a base della
propria decisione le prove allegate dalle parti e non ne ha fatto oggetto
di prudente valutazione.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono inammissibili e la prima comunque anche infondata.
Va ribadito che:
-«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge
consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento
impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge
implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione
del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità,
attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015);
-«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può
rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli
elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che
l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di
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trattava dell’assoggettamento dell’importo annuale corrispondente per

legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è
conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma
solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di
merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio

attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01);
-«In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di
falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una
erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di
merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo
abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,
ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,
valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,
ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza
apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione»
(Sez. 6 – I, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016, Rv. 642299 – 01);
-«In tema di valutazione delle prove, il principio del libero
convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera
interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in
sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette
regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di
violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella
fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di
fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma
normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti
dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l.
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convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne

n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla 1. n. 134 del 2012» (Sez. 3,
Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 – 02).
Le censure collidono con tutti i principi di diritto espressi in tali arresti
giurisprudenziali.
Il primo motivo infatti mira evidentemente ad indurre una “revisione”

chiaramente indicato il thema probandum rispetto al quale ha affermato il
mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’Ente
impositore (prova dei presupposti di tassabilità integrale del contributo

de quo a causa del totale inadempimento dell’obbligo di utilizzo
funzionale dei beni oggetto dello stesso).
Il dedotto vizio di violazione di legge deve ritenersi comunque non
sussistente.
La CTR siciliana infatti ha correttamente applicato la normativa
disciplinante la pubblica contribuzione de qua, essendo evidente che la
ripresa a tassazione non poteva che riferirsi alla parte di beni distratti
(nolo “a freddo” a società terza), secondo la specifica, richiamata,
disposizione normativa di cui all’art. 8, comma 2, lett. b), del
regolamento 527/1995 e non alla totalità dei medesimi, non avendo
l’Ente impositore asseverato -secondo onere processuale pacificodistrazioni ulteriori passibili di revoca del contributo/ripresa a
tassazione.
Con il secondo motivo, tutt’affatto genericamente, l’agenzia fiscale
ricorrente critica la valutazione delle prove non legali effettuata dalla
CTR siciliana, quindi del tutto al di fuori delle ipotesi di violazione
degli artt. 115, 116, cod. proc. civ. “codificate” nel terzo e nel quarto
arresto giurisprudenziale citati.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimata.
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del giudizio di merito del giudice tributario di appello, il quale ha

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714— 01).

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 20 giugno 2018

PQN1

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