Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19062 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 28/09/2016), n.19062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 3448/2016 proposto da:

C.C. & C. SAS, (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante, C.C. (OMISSIS), quale socio

accomandatario, elettivamente domiciliati in ROMA, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIANO PIERPAOLI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

LUMINARI & C. SAS, (OMISSIS), in persona dei soci accomandatari e

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CONCA D’ORO, 184/190, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO DISCEPOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SCHIADA’ BARBARA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO

SERVELLO che visti gli artt. 42, 47 c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il

ricorso; avverso l’ordinanza n. R.G. 400032/2011 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La società C.C. & C. s.a.s. e C.C. in proprio hanno proposto istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., contro la Luminari & C. s.a.s. di B.F., Fa. e Fr. avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 29 dicembre 2015, con la quale, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22 dicembre 2015, quel Tribunale, provvedendo – dopo la pronuncia da parte di questa Corte dell’ordinanza n. 11103 del 2015, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza da essi ricorrenti contro una precedente ordinanza dello stesso tribunale proposto – all’udienza di riassunzione del giudizio iscritto al n.r.g. 400032 del 2011 e di quello iscritto al n.r.g. 658 del 2012 ad esso riunito, ha disposto, reputandone giustificata la mancata comparizione per l’esibizione di un certificato medico, il rinvio all’udienza del 9 febbraio 2016 dell’interrogatorio formale di C.C..

p.2. In tale ordinanza il Tribunale ha preso posizione su una richiesta di declaratoria di litispendenza tra una delle cause riunite, quella iscritta al n.r.g. 658 del 2012 e altra causa avente ad oggetto un ricorso per decreto ingiuntivo n. 506 del 2008. Lo ha fatto per un verso rilevando che sulla questione sussisteva il giudicato di cui alla citata ordinanza di questa Corte, nonchè osservando che nemmeno era stata documentata la pendenza del giudizio di opposizione all’indicato decreto ingiuntivo.

p.3. Al ricorso per regolamento ha resistito con memoria l’intimata.

p.4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, adducendo:

a) che sulla medesima questione questa Corte si è già pronunciata con l’ordinanza n. 11103 del 2015, escludendo l’identità delle cause fra cui si assume il rapporto di litispendenza;

b) che parte ricorrente nel sostenere il contrario fa riferimento a documenti che non avrebbe prodotto in violazione del principio di autosufficienza;

c) che sul giudizio relativo al decreto ingiuntivo n. 506 del 2008 è frattanto intervenuta l’ordinanza n. 60 del 2016, la quale ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che aveva confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Ancona, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione.

p.2. In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso è improcedibile, in quanto parte ricorrente non ha prodotto copia autentica del provvedimento impugnato, bensì soltanto la copia comunicatagli dalla cancelleria a mezzo PEC, sulla quale, però, non risulta alcuna attestazione di autenticità e ciò neppure ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, commi 1, 2 e 3, convertito nella L. n. 221 del 2012 (modificata dalla L. n. 114 del 2014, art. 4, comma 2 e dalla L. n. 132 del 2015, art. 19, comma 1) e del D.L. n. 90 del 2014, art. 44, conv. nella citata L. n. 114.

p.3. 11 ricorso, in ogni caso, sarebbe stato inammissibile.

In primo luogo, perchè proposto contro un provvedimento che non ha natura di decisione sulla litispendenza, impugnabile con il regolamento di competenza, giusta il principio di diritto secondo cui: “I provvedimenti di carattere ordinatorio, in quanto retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza, per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l’affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice che lo ha pronunziato secondo le ordinarie forme procedurali, che, nel rito del lavoro, postulano che il giudice inviti “le parti alla discussione” ex art. 420 c.p.c.. Pertanto, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza l’ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento ordinatorio, le cui affermazioni sulla competenza hanno solo valore giustificativo della scelta di decidere insieme sul merito e sulla competenza, sulla cui delibazione il giudice deve dare conto. (Principio affermato con riguardo al testo dell’art. 42 c.p.c., vigente anteriormente alla L. n. 69 del 2009, non applicabile “ratione temporis”)” (Cass. (ord.) n. 23112 del 2010.

Principio che nel rito del lavoro ed in quello assimilato, non essendo venuta meno la necessità di un invito alla discussione, conserva validità anche dopo la L. n. 69 del 2009, atteso il principio di diritto di cui a Cass. (ord.) n. 20449 del 2014.

Nella specie, considerato che il rito della causa sembrerebbe essere quello speciale locativo, giusta l’ordinanza del 28 giugno 2013, depositata il 1 luglio 2013, non v’è stato alcun invio alla discussione,

p.4. Ulteriore ragione di inammissibilità – se non ostasse all’ammissibilità quanto appena detto – che, come correttamente ha osservato il P.M., ogni questione sulla competenza e, quindi, sulla litispendenza, è preclusa, come del resto osservato dall’ordinanza impugnata, giusta la statuizione negativa della litispendenza di cui all’ordinanza di questa Corte n. 11103 del 2015.

p.5. In fine, vi sarebbe inammissibilità sopravvenuta per effetto del venir meno della pendenza del giudizio riguardo al quale si assumeva la litispendenza, giusta l’ord. n. 60 del 2016 di questa Corte.

p.6. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Non può essere accolta l’istanza ai sensi dell’art. 96, proposta dai resistenti, ai sensi del comma 1 dell’articolo, atteso che il danno è stato genericamente allegato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile l’istanza di regolamento di competenza. Condanna alle spese in Euro ottomiladuecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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