Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19062 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19062 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 11453-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MAE MOBILI SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 1913/16/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
02/11/2016;

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON e disposta la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza in data 15 febbraio 2016 la Commissione tributaria

Mobili srl e respingeva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle
entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 614/2/14 della
Commissione tributaria provinciale di Siena che aveva parzialmente
accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di
accertamento per II.DD. ed IVA 2009. La CTR osservava in
particolare che non potevano considerarsi adeguate a fondare una
presunzione “semplice” le prove indiziarie allegate dall’Ente
impositore a sostegno dell’atto impositivo impugnato, adottato
secondo la metodologia “analitico-induttiva” ex art. 39, d.P.R.
600/1973, con particolare riguardo al profilo della dedotta
“antieconomicità” della gestione aziendale nell’annualità fiscale in
oggetto.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata
per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente).
La censura e fondata.
Va ribadito che:
-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta
da “error in procedendo”, quando, benche graficamente esistente, non
Ric. 2017 n. 11453 sez. MT – ud. 20-06-2018
-2-

regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla MAL

renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.

-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella

,

mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella

‘motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni

inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di

sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del

07/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente
nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti
giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di
“motivazione apparente” ossia del tutto mancante, si pone sicuramente
al di sotto del “minimo costituzionale”.
Il giudice tributario di appello, sulle questioni di merito devolutegli da
entrambe le parti, si è infatti limitato a considerare che “Alla luce di
Ric. 2017 n. 11453 sez. MT – ud. 20-06-2018
-3-

22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01);

quanto esposto, la Commissione ritiene che, nel caso in esame, le
irregolarità prospettate dall’ufficio non siano sufficienti ed adeguate al
fine di intaccare un impianto contabile corretto e rigoroso così da
autorizzare una rideterminazione del reddito di esercizio sulla base di
presunzioni gravi, precise e concordanti. Né d’altro canto pare

antieconomicità. In conclusione, la Commissione ritiene che il dato su
cui si è ritenuto di fondare la presunzione di un maggior reddito e di
maggior volume di affari ed operare un accertamento analiticoinduttivo di un maggior reddito tassabile sia privo dei necessari
requisiti di gravità e precisione, nonché di concordanza con quanto
normalmente accade nell’ambito del particolare mercato di cui si
tratta”.
Tali considerazioni/affermazioni sono all’evidenza apodittiche,
assertive, tautologiche, quindi al più rappresentative del convincimento
del giudice tributario di appello, ma non estrinsecano il percorso
argomentativo che lo induce a tale convincimento e pertanto nel loro —
limitato- ordito realizzano un tipico esempio di “motivazione
apparente”, così come denunciato nella censura de qua.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo,
assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo
motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per
le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 20 giugno 2018
il r -idente

rav-visabile nel comportamento del contribuente un profilo di reale

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