Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19062 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 16/07/2019), n.19062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPENA Francesca – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6294-2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIER LUIGI CIARI;

– ricorrente –

contro

PUBLICASA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 57/2017 della CORTE D’APPELLO) di FIRENZE,

depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.G. convenne in giudizio la Publicasa s.p.a. davanti al Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lei subiti a causa della caduta sulle scale condominiali dell’appartamento dove abitava.

A sostegno della domanda espose, tra l’altro, che la società convenuta doveva essere ritenuta responsabile dell’accaduto perchè, essendo l’alloggio di sua proprietà inserito in un complesso di edilizia popolare, alla Publicasa era stato affidato il servizio di pulizia delle scale condominiali; scale che, nel giorno dell’infortunio, erano abbondantemente bagnate e rese scivolose dalla presenza di acqua piovana, oltre che in cattivo stato di manutenzione.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per testi ed una c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda, condannando l’attrice al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 13 gennaio 2017, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, contestualmente revocando il provvedimento col quale la medesima era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che l’evento dannoso era da imputare al comportamento imprudente della danneggiata ed alla mancata installazione di grondaie sul ballatoio esterno, con conseguente ristagno dell’acqua piovana e scivolosità delle scale. Tale mancanza era da ricondurre ad un difetto strutturale del complesso immobiliare, al quale avrebbe dovuto porre rimedio il proprietario, cioè il Comune, per cui nessuna responsabilità era imputabile alla società Publicasa, anche perchè dal Regolamento di utenza non emergeva alcun potere di intervento dell’ente gestore in rapporto ai vizi strutturali. L’obbligo di attivazione di cui all’art. 14 del citato Regolamento costituiva un tema nuovo di indagine rispetto alla domanda posta in primo grado; e, comunque, si trattava di un argomento inidoneo a fondare un riconoscimento di responsabilità a carico dell’appellata, non essendo stata neppure allegata la perdurante garanzia dell’appaltatore rispetto a lavori dei quali non veniva indicata l’epoca di esecuzione.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre B.G. con atto affidato a quattro motivi.

La Publicasa s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., della L.R. Toscana 3 novembre 1998, n. 77, artt. 3 e 4, nonchè degli artt. 13 e 14 del Regolamento di utenza approvato dalla Giunta regionale della Toscana con Delib. 15 giugno 1998, n. 608.

Secondo la ricorrente, la sentenza non avrebbe considerato che, in base alle norme regionali citate ed al Regolamento, le funzioni di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica erano state affidate alla società Publicasa, la quale assumeva anche le funzioni di custode, con conseguente sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c..

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1120,1121,1576 e 1609 c.c..

Osserva la ricorrente che la sentenza avrebbe errato nel ritenere che le opere necessarie alla realizzazione delle grondaie avessero natura innovativa, così da dover essere considerate di manutenzione straordinaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 91,189,190,283,291 e 293 c.p.c.. Osserva la ricorrente che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto costituita in appello la società Publicasa, la quale si era invece costituita solo nella fase di inibitoria. Da tale errore sarebbe derivata la condanna alle spese del grado di appello, che non potevano essere liquidate, dovendosi ritenere contumace la società appellata.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136.

5. Ritiene il Collegio che il ricorso, che pone anche questioni di interpretazione di una normativa regionale, debba essere rimesso alla pubblica udienza, anche perchè la decisione del terzo motivo presuppone la disponibilità del fascicolo d’ufficio, che non risulta pervenuto alla cancelleria di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte div)one il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile di questa Corte, mandando alla cancelleria, nelle more, di disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dalla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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