Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19062 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 06/07/2021), n.19062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28683/2016 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Foro Traiano

1-A, presso lo studio dell’avvocato Giorgio Cosmelli, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Stefano Borsacchi;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G.

Belli, 36, presso lo studio dell’avvocato Luca Pardini,

rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Vischi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 693/2016 della Corte d’appello di Firenze,

depositata il 04/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– l’avvocato M.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha respinto il di lui gravame e confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione avanzata dall’ingiunto L.A., revocava il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali del M. nell’ambito di un contenzioso inerente il diritto sportivo;

– il Tribunale di Pisa quale giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo adito dal L., aveva ritenuto che l’avvocato M. non avesse assolto all’onere della prova del quantum richiesto, con particolare riferimento al fondamento della pretesa di vedersi riconoscere il moltiplicatore relativo alla particolare importanza delle questioni giuridiche trattate, in mancanza della documentazione attinente ai gradi del giudizio instaurato dal fallimento (OMISSIS) S.p.A. nei confronti, fra gli altri, di L., e che avrebbe consentito di verificare la congruità del quantum indicato nella notula presentata;

– nel giudizio d’appello si costituiva l’appellato L.A. il quale, a sua volta, articolava appello incidentale al fine di ottenere, in via riconvenzionale, la restituzione della somma pagata a controparte in esecuzione della sentenza di primo grado;

– la corte d’appello, premessi i due motivi di gravame articolati dall’avv.to M., ha osservato, con riguardo al primo, l’infondatezza della censura sulla mancata valorizzazione ai sensi dell’art. 2697 c.c., delle due sentenze di merito emesse nel giudizio in cui aveva difeso il L. e che avrebbero potuto giustificare ad avviso dell’appellante l’accoglimento della richiesta svolta in ordine al quantum dovuto per la prestazione professionale; con riguardo al secondo motivo, la corte ha argomentato il rigetto evidenziando il difetto di fondamento documentale rispetto alla consistenza dell’attività svolta ed alla sussistenza delle ragioni dell’applicazione del moltiplicatore per la particolare importanza delle questioni giuridiche trattate;

– la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello principale è chiesta sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 5, commi 2, 3 e 5, per avere la corte territoriale operato un’errata sussunzione della fattispecie concreta;

– in particolare, assume il ricorrente che la corte d’appello ha ricondotto la fattispecie allegata dall’avvocato M. a quella dell’art. 5, comma 2 (raddoppio delle somme di cui alla tariffa) ed all’art. 5, comma 3 (moltiplicazione fino al quadruplo delle medesime somme) del D.M. n. 585 del 1994, anzichè a quella dell’art. 5, comma 5 (onorario intero decurtato del 30%, perchè la difesa è stata comune a più parti coinvolgendo però aspetti specifici per ciascuno) del medesimo D.M. n. 585 del 1994 e sulla base di tale errore ha ritenuto non raggiunta la prova del quantum del credito azionato facendo anche un’errata applicazione dell’art. 2697 c.c.;

– la censura è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e che, come sopra richiamato, ha ritenuto non provato il quantum richiesto e fondato sulla consistenza dell’attività defensionale svolta e sulla sussistenza delle ragioni dell’applicazione del moltiplicatore per la particolare importanza delle questioni giuridiche trattate (come espressamente previsto dal D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 2);

-la censura nei termini formulati, falsa applicazione di legge per avere l’avvocato nella notula prima e nel ricorso per il decreto ingiuntivo poi fatto applicazione della tariffa ordinaria con una riduzione del 30%, oltre a non essere accompagnata dalla trascrizione della notula e del ricorso per decreto ingiuntivo, che sono i documenti su cui si fonda (cfr. Cass. 14107/2017; id. 20914/2019), non trova corrispondenza nei motivi d’appello ed è, pertanto, inammissibile non potendo essere proposta per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cass. 32804/2019; id. 28480/2005);

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia su domanda od eccezione;

– anche tale doglianza è inammissibile perchè prospetta una questione di omessa pronuncia, avente asseritamente ad oggetto la domanda di accertamento del diverso credito dell’avvocato M. calcolato sulla base della tariffa ordinaria ridotta del 30%;

– il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia su una domanda che assume di avere formulato sin dalla domanda di decreto ingiuntivo; tuttavia, di una simile domanda non si rinviene traccia nella sentenza impugnata in cassazione, nè nell’enunciazione dei motivi di appello nè nelle trascritte conclusioni dell’appellante ove egli ha formulato richiesta di riforma della sentenza appellata, rigetto dell’opposizione proposta da L.A. avverso il decreto ingiuntivo opposto e conferma del medesimo in ogni sua parte con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (cfr. intestazione della sentenza d’appello);

– l’inammissibilità di entrambi i motivi giustifica l’inammissibilità del ricorso;

– in applicazione della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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