Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19061 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 27/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19592/2016 R.G. proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

VERGINE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA;

– ricorrente –

contro

FOLGORE 2 SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 154, presso lo studio

legale STRIPPOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO

PUGLIESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 678/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 26/02/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

Equitalia Servizi di Riscossione spa ricorre, affidandosi a sei ivi, per la cassazione della sentenza n. 678 del 26.2.16 del Tribunale di Taranto, di accoglimento dell’opposizione ai pignoramenti presso terzi eseguiti dalla sua dante causa Equitalia Sud spa nei confronti della debitrice Folgore 2 srl, per ritenuta inesistenza dei crediti azionati;

resiste con controricorso l’intimata;

è formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

va preliminarmente rilevato che la sentenza oggi impugnata ha espressamente qualificato, sia pure dopo avere descritto la diversa impostazione dell’opponente ma appunto per disattenderla, la domanda come opposizione agli atti esecutivi (vedi pag. 5, primo periodo, della gravata sentenza), sicchè, in applicazione del principio dell’apparenza (su cui, tra molte: Cass. 05/05/2016, n. 8958; Cass. 05/04/2016, n. 6563; Cass. 20/11/2015, n. 23829; Cass. 18/06/2015, ove richiami e riferimenti alla giurisprudenza anche più risalente; Cass. ord. 02/03/2012, n. 3338, resa ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1) e a differenza di analoghe vicende dinanzi allo stesso giudice, il mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza di primo grado è stato correttamente individuato, stavolta, nel ricorso per cassazione;

ciò posto, è sufficiente riscontrare che, in vicenda processuale assolutamente analoga in merito al primo motivo (di “nullità della sentenza per error in procedendo – violazione del combinato disposto di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c., e dell’art. 24 della Costituzione”), questa Corte ha già avuto modo di statuire l’erroneità non sanabile del modus procedendi consistente nella pronuncia di una sentenza direttamente all’esito di una fase sommaria di un’opposizione esecutiva, per di più senza neppure la concessione dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c., (Cass. 21258/16 e Cass. 2045/17): sicchè, tanto essendosi verificato anche in tal caso, la doglianza va accolta;

ogni altra doglianza, riguardando profili di rito successivi ed al merito, è assorbita;

il ricorso va pertanto accolto, con rinvio al tribunale di Taranto, in persona di diverso giudicante, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità, a lui restando rimessa la considerazione dei limiti di proponibilità delle opposizioni per crediti tributari e l’applicazione degli ormai consolidati principi sulla idoneità probatoria degli estratti di ruolo e sulla piena validità delle notifiche delle cartelle ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26;

non sussistono, essendo stato accolto il ricorso, i presupposti per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la gravata sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al tribunale di Taranto, in persona di diverso giudicante, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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