Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19061 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19061 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 11239-2017 proposto da:
BRACALE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VENTI SETTEMBRE 98/G presso lo STUDIO LEGALE
PONTINI & PARTNERS, rappresentato e difeso dall’avvocato
AGNESE CONDARELL1;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (CE 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– contro ricorrente contro

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Data pubblicazione: 18/07/2018

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 6434/15/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 26/10/2016;

partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON e disposta la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza in data 17 ottobre 2016 la Commissione tributaria
regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da Bracale Giovanni
avverso la sentenza n. 2764/30/15 della Commissione tributaria
provinciale di Roma che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso
contro l’estratto di ruolo IVA 2003. La CTR osservava in particolare
che la sentenza appellata era corretta in punto affermazione
dell’inimpugnabilità autonoma dell’estratto di ruolo, con conseguente
declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
L’intimato Agente della riscossione non si è difeso.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.il ricorrente si duole della violazione degli artt. 19, d.lgs. 546/1992,
100, cod. proc. civ., poiché la CTR ha affermato la non impugnabilità
(autonoma) dell’estratto di ruolo.
La censura è fondata.
Va ribadito che «Il contribuente può impugnare la cartella di
pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia
Ric. 2017 n. 11239 sez. MT – ud. 20-06-2018
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su
sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta
l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in
quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che
l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto

costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un
atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a
conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità
stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela
giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o
gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o
interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema
di reciproca limitazione» (Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015,
Rv. 636309 – 01).
Il caso di specie, per la sua ratio decidendi, si attaglia specificamente al
principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, dato appunto
che l’estratto di ruolo de quo è stato impugnato proprio per far valere il
vizio di notificazione della cartella esattoriale ad esso correlativa.
La sentenza impugnata non è pertanto conforme al principio di diritto
stesso e dunque, in accoglimento del primo motivo, assorbito il
secondo, va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo
motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le
spese del presente giudizio.

Ric. 2017 n. 11239 sez. MT – ud. 20-06-2018
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successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non

Così deciso in Roma, 20 giugno 2018
ThPrcsidente

ro Curzio

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