Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19061 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 16/07/2019), n.19061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4689-2018 proposto da:

S.A. in proprio e quale esercente la potestà sui

figli minori M.A.M. e MI.AL.MA. e tutti

nella qualità di eredi di MI.AN.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE LIRIA, 25, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO TIGANI SAVA che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio dei

ministri pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E

DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVYOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4438/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Dott. Mi.An.Ma. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e finanze, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e il Ministero della salute, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da lui frequentato.

A sostegno della domanda espose di aver conseguito il diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni nel quadriennio dal 1988-1989 al 1991-1992 e di non aver percepito alcuna remunerazione, in conseguenza della mancata tempestiva trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive 75/363 e 82/76/CEE.

Si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

2. La sentenza è stata impugnata dal Dott. M., il quale è venuto a mancare nel corso del relativo giudizio; indi, costituitisi in sua vece la moglie ed i figli come indicati in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 luglio 2017, ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

La Corte territoriale ha osservato che l’eccezione di prescrizione accolta dal Tribunale doveva essere superata, poichè vi era la prova dell’esistenza di tempestivi atti di interruzione della medesima. La domanda, tuttavia, doveva essere ugualmente respinta in quanto la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non era ricompresa nell’elenco di quelle comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea o, almeno, a due tra questi. Ha precisato la Corte che l’eventuale diritto sarebbe potuto insorgere solo dopo l’approvazione del D.M. 31 ottobre 1991 contenente l’elenco delle specializzazioni riconosciute, mentre nel caso in esame il titolo era stato conseguito prima di quella data; e comunque, non avendo tale decreto la natura di atto normativo e non essendo stato lo stesso prodotto nè in primo grado nè in appello, la domanda doveva essere rigettata.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso S.A., in proprio e quale rappresentante dei figli minori M.A.M. e Mi.Al.Ma., con atto affidato a quattro motivi.

Resistono le Amministrazioni indicate in epigrafe con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 1, e del D.M. 31 ottobre 1991, art. 1, sul rilievo che, avendo il decreto ora citato natura di atto normativo in considerazione della sua generalità ed astrattezza, il giudice di merito avrebbe dovuto tenerne conto a prescindere dalla sua produzione in sede di merito.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., per avere erroneamente il giudice di merito rilevato d’ufficio la natura di atto amministrativo del D.M. 31 ottobre 1991, in tal modo impedendo la regolare instaurazione del contraddittorio sul punto, con conseguente nullità della sentenza.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 1, comma 2, e del D.M. 31 ottobre 1991, art. 1 citato, per non avere scrutinato il contenuto del decreto, riconoscendo in tal modo la fondatezza della pretesa avanzata.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 nonchè degli artt. 3 e 111 Cost., per avere erroneamente ritenuto che il diritto al risarcimento si potesse riconoscere soltanto ai medici che avevano conseguito la specializzazione dopo il 1991.

5. Ritiene la Corte che i motivi suindicati involgano questioni delicate e tali da non poter essere esaminate in un giudizio camerale presso questa Sezione, imponendosi quindi il rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte disporre il rinvio alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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