Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19060 del 31/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.31/07/2017), n. 19060
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19965/2016 proposto da:
CIRCOLO IPPICO RONCO DEL COLLE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DANIELE MARTINELLI;
– ricorrente –
contro
AZIENDA AGRICOLA SAN GIUSEPPE SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA
FUSELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINA MATTIOZZI;
– controricorrente –
per il regolamento di competenza avverso la sentenza n. 759/2016
della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
Lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Alessandro Pepe, che chiede che la Corte di Cassazione
rigetti il regolamento di competenza proposto dal Centro Ippico
Ronco del Colle.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Azienda Agricola San Giuseppe s.r.l. ha convenuto il Circolo Ippico Ronco del Colle dinanzi al Tribunale di Bergamo al fine di sentirlo condannare alla restituzione di taluni beni immobili allo stesso concessi in comodato;
che, con sentenza resa in data 6/10/2015, il Tribunale di Bergamo, preso atto che le parti avevano stipulato una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, ha ritenuto la propria incompetenza, rigettando la domanda proposta dall’Azienda Agricola San Giuseppe;
che, sull’appello proposto dall’Azienda Agricola San Giuseppe s.r.l., la Corte d’appello di Brescia, con sentenza non definitiva resa in data 10/8/2016, in accoglimento dell’impugnazione, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado (per avere il primo giudice omesso di dar lettura in udienza del dispositivo) e, decidendo nel merito, ha disatteso le preliminari eccezioni di improponibilità e/o di difetto di giurisdizione e/o di competenza del giudice adito, disponendo, con separato provvedimento, la prosecuzione della causa in sede istruttoria;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’estraneità dell’oggetto della controversia insorta tra le parti alle previsioni della clausola compromissoria per arbitrato irrituale;
che, avverso la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Brescia, il Circolo Ippico Ronco del Colle ha proposto regolamento di competenza;
che l’Azienda Agricola San Giuseppe s.r.l. ha depositato memoria;
che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del regolamento di competenza;
considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 808 e 808 quater c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso la riconducibilità dell’oggetto della controversia insorta tra le parti all’ambito delle previsioni della clausola compromissoria tra le stesse convenuta;
che il proposto regolamento di competenza è inammissibile;
che, infatti, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l’esistenza o la validità di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l’arbitrato irrituale e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819 ter c.p.c.(Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1158 del 17/01/2013, Rv. 625054 – 01);
che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del regolamento di competenza e pronunciata la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il regolamento di competenza e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 15 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017